Circolare numero 68 del 14-06-2022
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al disciolto Corpo Forestale dello Stato, per effetto dell'art.61 del DPR n.1092/1973, i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni già applicati al personale militare: per chi al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva e successivamente ha cessato il servizio con oltre 20 anni utili, va riconosciuta l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per gli anni maturati entro tale data. Sono fornite le modalità di riesame d'ufficio, le regole per riliquidazione, il calcolo degli arretrati entro la prescrizione quinquennale, e le procedure per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.
Applicazione art.54 DPR 1092/1973 (mediante art.61) per personale operativo Vigili del fuoco e disciolto Corpo Forestale: riconoscimento aliquota 2,44% per anzianità contributiva al 31/12/1995 < 18 anni e istruzioni operative
Punti principali
Base normativa e contesto
Richiamo alle circolari n.107 e n.199/2021 e alle sentenze Sezioni riunite Corte dei Conti n.1/2021 e n.12/2021; estensione, tramite art.61 DPR 1092/1973, della disciplina dell'art.54 (personale militare) al personale operativo dei Vigili del fuoco e al disciolto Corpo Forestale.
Soggetti interessati
Personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (incluso ruolo tecnico carriera direttiva e aeronavigante) e dirigenti/ruoli equiparati del disciolto Corpo Forestale dello Stato che al 31/12/1995 avevano anzianità contributiva < 18 anni e sono cessati dal servizio con oltre 20 anni utili.
Riconoscimento aliquota di rendimento
Per gli anni di anzianità maturati al 31/12/1995 deve essere riconosciuta un'aliquota annua di rendimento del 2,44% per il calcolo della quota retributiva della pensione; non si applica se è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Riesame e riliquidazione d'ufficio
L'Istituto procede d'ufficio alla riliquidazione delle pensioni interessate applicando il 2,44% alla quota retributiva prevista dall'art.1, comma 12, legge n.335/1995; per gli ex Forestale i benefici ex art.4 d.lgs.165/1997 sono rideterminati analogamente.
Arretrati e prescrizione
Ai pensionati che subiscono la riliquidazione sono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria entro il limite della prescrizione quinquennale, calcolata a ritroso dalla data della riliquidazione, salvo atti interruttivi anteriori.
Gestione del contenzioso giurisdizionale
Per i procedimenti pendenti (primo grado o appello) relativi alla riliquidazione con applicazione dell'art.54, i trattamenti saranno riliquidati entro la prescrizione quinquennale calcolata dalla notificazione dell'atto introduttivo; le riliquidazioni saranno comunicate ai Coordinamenti legali regionali e al Coordinamento generale per i pendenti in appello.
Gestione dei ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi volti a ottenere la riliquidazione con riconoscimento dell'aliquota globale del 44% non sono accoglibili in autotutela alla luce delle sentenze citate. Le Strutture territoriali e Direzioni regionali devono completare l'istruttoria, documentare eventuali riliquidazioni nella Procedura DICA e, per pratiche già inoltrate agli Organi Collegiali con riliquidazione, informare il Comitato di Vigilanza secondo il regolamento vigente.
Coordinamento e comunicazioni
Il contenuto operativo è condiviso con il Ministero del Lavoro; gli uffici competenti devono informare i rispettivi coordinamenti legali e il Comitato di Vigilanza ove previsto, seguendo le procedure amministrative indicate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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