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Circolare

Circolare numero 72 del 21-06-2022

Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni in ordine alla valorizzazione nella posizione assicurativa del lavoratore della contribuzione versata forfettariamente ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo dei lavoratori per i periodi coperti dal contributo forfettario previsto dal procedimento di emersione (art.103 DL 34/2020), indica le modalità di calcolo per i diversi settori, le limitazioni nell'accredito delle settimane/giornate ai fini pensionistici e le regole per il rimborso delle somme versate in eccedenza per la quota di competenza INPS. Vengono inoltre fornite indicazioni operative alle Strutture territoriali e informazioni sul processo di accreditamento centralizzato.

Copertura assicurativa e rimborsi relativi al contributo forfettario per il procedimento di emersione (art.103 DL 34/2020)

Punti principali

Premessa

Il contributo forfettario previsto dall'art.103 DL 34/2020 è destinato a regolarizzare rapporti di lavoro irregolari; un terzo dell'importo versato è riservato alla copertura contributiva del lavoratore. Il decreto interministeriale del 7 luglio 2020 ha fissato importi mensili fissi: 100 euro per agricoltura e settori connessi, 52 euro per assistenza alla persona e lavoro domestico.

Procedura e attività delle strutture

La valorizzazione della contribuzione avverrà a conclusione dell'accoglimento della domanda di emersione e dopo comunicazione dei dati per ciascun lavoratore. Le informazioni sullo stato delle domande sono disponibili nella procedura intranet 'Emersione rapporti di lavoro'. Le Strutture territoriali devono completare l'abbinamento dei versamenti non centralizzabili; l'accreditamento sarà eseguito automaticamente a livello centrale dopo i controlli.

Calcolo per lavoratori non agricoli (escluso domestico e assistenza)

Per gli operai non agricoli il contributo forfettario di 100 euro mensili è valorizzato applicando un'aliquota contributiva media del 37,87%, determinando una retribuzione imponibile forfettaria pari a 264,06 euro al mese da riportare sull'estratto conto.

Limiti all'accredito delle settimane ai fini pensionistici

Data l'entità della retribuzione forfettaria, il numero massimo di settimane accreditabili è calcolato come rapporto tra la retribuzione forfettaria complessiva e il minimale di retribuzione settimanale pensionabile, arrotondato per eccesso. Il valore settimanale minimo di riferimento è il 40% del trattamento minimo di pensione (es. 206,23 euro per il 2020). Se la retribuzione forfettaria è inferiore al minimo, le settimane vengono ridotte proporzionalmente e l'estratto conto riporterà l'annotazione che il numero di contributi è soggetto a verifica.

Calcolo per operai agricoli

Per gli operai agricoli si applica al contributo di 100 euro un'aliquota media del 31,593%, ottenendo una retribuzione forfettaria da valorizzare di 316,53 euro mensili. Nel conto assicurativo saranno registrate giornate corrispondenti al rapporto tra retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera per il settore agricolo (es. 43,57 euro per il 2020), arrotondato per eccesso.

Lavoro domestico e assistenza alla persona

Per il lavoro domestico e l'assistenza si applica la 4ª fascia contributiva (art.5 DPR 140/1971): viene attribuita la contribuzione corrispondente a 50 ore di lavoro (4ª fascia, importo 1,04 euro per i rapporti >24 ore), con accredito di due settimane al mese e una retribuzione convenzionale di 261 euro (5,22 x 50 ore). Si precisa che non si applicano le disposizioni dell'art.7 del DL 463/1983 per questi lavoratori.

Rimborsi per somme versate in eccesso

Il decreto interministeriale stabilisce che, in caso di inammissibilità, archiviazione, rigetto o mancata presentazione della dichiarazione di emersione, le somme versate non vengono restituite. Tuttavia INPS provvederà al rimborso, per la sua quota, degli importi versati dal datore di lavoro per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dalla normativa, sia in caso di accoglimento sia in caso di esito negativo della dichiarazione.

Annotazioni e comunicazioni

Nei casi in cui la retribuzione convenzionale non consenta l'accredito pieno dei periodi, nell'estratto conto saranno inserite apposite annotazioni circa la soggezione a verifica del numero di contributi. La circolare richiama inoltre precedenti atti normativi e comunicazioni INPS rilevanti per l'attuazione del procedimento.

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