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Provvedimento

Deliberazione n. 490 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione di interventi immediati per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è quindi una ratifica di atti urgenti, senza indicazione di sanzioni.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 agosto 2024, due atti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La vicenda riguarda il rischio di diffusione non consensuale, attraverso piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e attivazione della procedura urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 25 luglio 2024, le determinazioni nn. 357 e 358 in via d’urgenza.

Misure impartite ai gestori delle piattaforme

Con tali determinazioni è stato disposto che:

  • Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • l’eventuale materiale acquisito in chiaro fosse conservato per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • le misure adottate fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il provvedimento del 29 agosto 2024 si limita a ratificare, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 357/2024 e 358/2024. Non sono indicate sanzioni economiche, né ulteriori statuizioni correttive o interdittive oltre a quelle già adottate in via urgente.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione indicava Facebook, Instagram e Telegram come canali potenzialmente coinvolti.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, il 25 luglio 2024, le determinazioni nn. 357 e 358. Tali atti sono stati poi trasmessi ai gestori delle piattaforme.

Misure ordinate alle piattaforme

Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 357/2024 e 358/2024 adottati dal dirigente competente. Non risultano nel testo sanzioni amministrative o ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalicontenuti sessualmente esplicitipubblica amministrazione

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