L.R. Liguria 30/2019
DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ligure disciplina il recupero a fini residenziali, turistico-ricettivi, produttivi, commerciali, rurali e di servizio di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati o diruti, entro limiti edilizi e igienico-sanitari e con possibili esclusioni comunali entro il 30 aprile 2020. Prevede regole su titolo abilitativo, parcheggi pertinenziali, deroghe urbanistiche, monitoraggio e invarianza finanziaria.
Riutilizzo di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati
Disciplina del riutilizzo di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati
La legge regionale della Liguria promuove il recupero di specifiche porzioni del patrimonio edilizio esistente per nuovi usi residenziali, turistico-ricettivi, produttivi, commerciali, rurali e per servizi. L’intervento è finalizzato al contenimento del consumo di suolo e al riuso di immobili già esistenti, nel rispetto della disciplina culturale e della sicurezza idrogeologica.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda:
- locali accessori e pertinenze di fabbricati, anche in piani seminterrati;
- immobili non utilizzati, anche diruti, come ex cisterne idriche ed edifici privi di superficie agibile.
Ai fini della legge sono definiti, tra gli altri, i concetti di locali accessori, pertinenze, piano seminterrato, immobile non utilizzato, fabbricato diruto, edificio rurale di valore testimoniale e territori montani, di retro-costa e urbani interni, secondo rinvii alla normativa urbanistica regionale e al regolamento edilizio tipo regionale. Per gli immobili di particolare natura legati a cisterne fuori terra o seminterrate dismesse, il recupero volumetrico esclude l’uso residenziale; per tali immobili è inoltre ammessa la realizzazione di piscine o vasche con finalità turistiche, agrituristiche, commerciali e di protezione civile, escluso l’uso sportivo, previa acquisizione dei titoli edilizi previsti.
Condizioni per il riutilizzo
Il riutilizzo è ammesso solo se i beni:
- sono stati legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della legge;
- sono serviti o allacciabili alle opere di urbanizzazione primaria;
- rispettano la disciplina dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi.
Per gli immobili non utilizzati, anche diruti, situati nel territorio agricolo e boschivo dei comuni montani, di retro-costa e urbani interni, il recupero è consentito anche in presenza di idonee condizioni di accessibilità o di previsioni dei vigenti piani urbanistici e con obbligo, se mancante, di impianti individuali di depurazione delle acque. Restano ferme le norme regionali sugli alberghi.
Interventi edilizi e requisiti tecnici
Il recupero dei locali accessori e delle pertinenze può arrivare fino alla ristrutturazione edilizia; il semplice mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto a SCIA. Per gli immobili non utilizzati il recupero è consentito mediante interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia.
Gli interventi devono rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione del titolo edilizio, con altezza interna minima di 2,40 metri per i locali destinati alla permanenza di persone. Per i seminterrati esistenti, ai fini dell’agibilità di unità abitative autonome, la concentrazione di Radon deve essere non superiore a 300 Bq/m³, con obbligo di bonifica se il limite è superato. Le opere possono interessare i prospetti o prevedere impianti e attrezzature tecnologiche per garantire aeroilluminazione e altezze minime.
Parcheggi pertinenziali e incremento di superficie
Per il recupero a uso residenziale è richiesto un parcheggio pertinenziale di 12,50 mq per ogni nuova unità immobiliare. Se non è possibile reperirlo nell’area di intervento o in aree limitrofe, è ammesso il versamento al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato del parcheggio, da destinare a opere di urbanizzazione.
Per gli immobili recuperati è inoltre ammesso un incremento di superficie pari al 10% della superficie totale dell’edificio recuperato, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei limiti della normativa statale.
Deroghe urbanistiche e limiti
Il riutilizzo è ammesso in deroga agli strumenti e piani urbanistici comunali, ma non agli ambiti di rigenerazione urbana e, in linea generale, alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale; resta comunque non derogabile la disciplina dei regimi “PU” e “ANI-CE”.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti delle norme sulle deroghe e sull’altezza minima interna, incidendo sulla formulazione originaria e su quella successivamente modificata.
Ambiti di esclusione comunale e decorrenza temporale
Entro il 30 aprile 2020 i Comuni possono, con deliberazione consiliare motivata per esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, individuare aree del proprio territorio in cui non si applicano le disposizioni sul recupero residenziale dei locali accessori e delle pertinenze, limitatamente ai locali contigui alla strada pubblica. Possono anche escludere il riutilizzo dei seminterrati in presenza di risalita della falda.
Decorso inutilmente il termine del 30 aprile 2020 senza deliberazione comunale, la legge si applica senza limitazioni. Gli ambiti di esclusione possono essere aggiornati anche successivamente in caso di nuovi eventi alluvionali o di nuove analisi di rischio geologico e idrogeologico.
Le norme si applicano ai locali, pertinenze e immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge o già titolati prima della deliberazione comunale; per quelli realizzati con titolo successivo alla delibera o, in mancanza, al 30 aprile 2020, l’applicazione decorre dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
Monitoraggio e valutazione
I Comuni devono trasmettere ogni anno, entro il 31 dicembre, i dati sui vani e locali seminterrati recuperati, sulle superfici e sulle destinazioni d’uso insediate. Dal 31 dicembre 2020 la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sull’attuazione della legge, comprensivo dei dati raccolti, delle caratteristiche degli interventi e delle esclusioni comunali.
Regime finanziario
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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