L.R. Liguria 28/2019
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE E DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ENTI PARCO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sul personale dei centri per l’impiego trasferito da ALFA, sul trasporto non di linea e introduce una disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti Parco. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore immediata dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Adeguamenti normativi regionali e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti Parco
Adeguamenti normativi regionali e disciplina transitoria per gli enti Parco
La legge regionale della Liguria interviene su alcune disposizioni settoriali e detta una disciplina transitoria per la costituzione e il funzionamento degli organi degli enti Parco, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 3 del 2019.
Personale dei Centri per l’impiego trasferito da ALFA
Per il personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria. È previsto il conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale secondo la disciplina statale richiamata.
Trasporto pubblico non di linea e regime de minimis
La disciplina regionale sui servizi pubblici non di linea viene aggiornata per subordinare specifiche previsioni in materia di licenza taxi al rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis previsto dal regolamento UE n. 1407/2013. Viene inoltre esteso il medesimo richiamo ai limiti de minimis a un ulteriore passaggio della medesima legge regionale.
In materia di autorizzazioni e obblighi connessi alla circolazione dei veicoli adibiti a tali servizi, viene precisato che una delle ipotesi richiamate opera nei casi di circolazione su strade diverse dalle autostrade; risultano altresì abrogate due previsioni specifiche del medesimo articolo.
Regime transitorio per il rinnovo degli organi degli enti Parco
Nelle more della decisione della Corte costituzionale sull’articolo 7 e sulle altre disposizioni impugnate della legge regionale n. 3 del 2019, e comunque fino a 180 giorni dopo la pubblicazione della relativa sentenza, per la costituzione e il funzionamento della Comunità e dei Consigli degli enti Parco continuano ad applicarsi gli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2019.
Per questa finalità, le Comunità e i Consigli degli enti Parco in scadenza entro il 10 gennaio 2020 sono prorogati con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo. Gli organi costituiti in attuazione di tale disciplina restano in carica secondo quanto previsto dagli statuti.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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