L.R. Liguria 26/2019
NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI LIGURI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce misure regionali per i lavoratori frontalieri residenti in Liguria e impiegati all’estero in paesi di frontiera o limitrofi: prevede una Consulta regionale, un programma annuale di interventi, un elenco delle associazioni di categoria e contributi per attività sociali e culturali. Contiene norme transitorie, modifiche alla l.r. 27/1993 e copertura finanziaria per il solo esercizio 2019.
Tutela e valorizzazione dei lavoratori frontalieri liguri
Tutela e valorizzazione dei lavoratori frontalieri liguri
La legge disciplina gli interventi della Regione Liguria a favore dei lavoratori frontalieri residenti in Liguria e occupati stabilmente all’estero in paesi di frontiera o limitrofi. L’obiettivo è favorirne tutela, promozione sociale, rappresentanza e inserimento nel contesto lavorativo estero, nell’ambito delle competenze regionali.
Ambito soggettivo e finalità
La nozione di lavoratori frontalieri liguri comprende i soggetti che:
- risiedono in Liguria;
- svolgono in via continuativa un’attività lavorativa subordinata o autonoma all’estero;
- operano in paesi di frontiera o limitrofi.
La Regione riconosce e valorizza questa categoria e interviene con azioni di programmazione, indirizzo e coordinamento finalizzate alla loro tutela e promozione sociale.
Interventi regionali previsti
La Regione può promuovere un insieme di azioni, tra cui:
- studi e analisi sul fenomeno del frontalierato in Liguria e sulle relative problematiche;
- iniziative di cooperazione transfrontaliera coerenti con le strategie regionali di sviluppo e coesione economica;
- iniziative per agevolare l’inserimento dei frontalieri nel contesto lavorativo dello Stato estero, anche tramite formazione mirata;
- istituzione e potenziamento di servizi sociali a favore dei frontalieri nelle aree dove il fenomeno è più rilevante;
- rappresentanza degli interessi dei frontalieri presso istituzioni e organizzazioni italiane e straniere, anche mediante convenzioni e protocolli d’intesa nei limiti della disciplina vigente;
- concessione di contributi alle associazioni dei lavoratori frontalieri per attività di promozione sociale e culturale;
- azioni di impulso verso le istituzioni competenti per tutela, cooperazione, reciprocità e non discriminazione.
Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri
È istituita la Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri, organo di supporto all’attuazione della legge. Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- quattro rappresentanti delle associazioni dei frontalieri iscritte nell’elenco regionale;
- due esperti in materia di frontalierato designati dalla Giunta regionale;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro della provincia di Imperia;
- un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante di ANCI Liguria;
- un rappresentante della Camera di Commercio Riviere di Liguria.
La Consulta dura quanto la legislatura ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta. Se entro quaranta giorni dalla richiesta non arrivano tutte le designazioni, la nomina può avvenire comunque purché sia stato individuato almeno il numero minimo della metà più uno dei componenti; i membri mancanti sono poi integrati successivamente.
Funzionamento e compiti della Consulta
La Consulta:
- delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- può invitare alle sedute funzionari o esperti senza diritto di voto;
- si riunisce almeno una volta l’anno e comunque su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti;
- opera gratuitamente, senza compensi né rimborso spese;
- adotta un regolamento interno;
- è supportata dalla competente struttura regionale per la segreteria.
Svolge funzioni consultive e propositive, tra cui esprimere pareri sulle attività regionali in materia di frontalierato e sul Programma annuale degli interventi, monitorarne l’attuazione, promuovere studi e ricerche, formulare pareri su questioni sottoposte dalla Giunta e proporre collaborazioni con istituzioni ed organismi italiani e stranieri.
Programma annuale degli interventi
La Giunta regionale approva ogni anno un Programma annuale degli interventi, sentito il parere della Consulta. Il Programma:
- individua le priorità dell’azione regionale in materia di frontalierato;
- indica attività e interventi da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili;
- stabilisce criteri e modalità di concessione dei contributi alle associazioni dei frontalieri.
Elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri
Presso la struttura regionale competente è istituito un elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri, aggiornato annualmente. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento requisiti e modalità per l’iscrizione.
Regime transitorio
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare il provvedimento attuativo relativo all’elenco delle associazioni. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, il Presidente della Giunta regionale deve nominare la Consulta.
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1993
La legge modifica la disciplina regionale sull’emigrazione, con effetti di coordinamento rispetto alla nuova normativa sui frontalieri. In particolare vengono abrogate o soppresse le disposizioni della l.r. 27/1993 che includevano i frontalieri tra i destinatari della precedente disciplina regionale in materia di emigrazione e di Consulta regionale per l’emigrazione.
Aspetti finanziari
Per il solo esercizio 2019, gli oneri sono coperti mediante riduzione di euro 5.000,00 nell’ambito della Missione 12 e contestuale iscrizione dello stesso importo nella Missione 19. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Valutazione dell’attuazione
Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. La Giunta regionale, anche avvalendosi della Consulta, presenta:
- entro diciotto mesi dall’entrata in vigore, un rapporto sull’attività svolta alla commissione consiliare competente;
- entro tre anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale.
La relazione deve documentare, tra l’altro, iniziative di diffusione della legge, attività della Consulta, formazione, studi e osservazione del fenomeno, controlli sui contributi, numero dei beneficiari, risultati conseguiti, criticità ed ulteriori esigenze emerse. Gli esiti della valutazione devono essere diffusi anche tramite il sito istituzionale.
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