Cassazione Penale, Sentenza n. 26500/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione a fini di spaccio di cocaina/crack e marijuana, in concorso con il fratello Fausto. Tre motivi: 1) violazione di legge e errata qualificazione della condotta in relazione al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (sostegno che una dose di 2,1 g di marijuana fosse per uso personale e che la modifica normativa del 2023 avrebbe influito); 2) violazione in relazione alla scelta della misura cautelare e mancata considerazione degli arresti domiciliari o di misure meno afflittive (quantità ritenuta risibile, assenza di prova sui fornitori/rete); 3) errata applicazione del diritto processuale e rilievo costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. alla luce dell'introduzione di pene sostitutive fino a quattro anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario fosse incompatibile con l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73: i fratelli Bevilacqua avevano il compito di custodire e confezionare lo stupefacente ceduto dagli Spinelli, elementi sintomatici di professionalità criminale e di inserimento operativo in una rete di traffico. La Corte ha inoltre precisato che la modifica normativa del 2023 (introduzione dell'aggravante della non occasionalità) rileva solo ove sussista la recidiva specifica (prezzo); ha confermato il limitato sindacato di legittimità sulle scelte cautelari (controllo di logicità e motivazione) e condiviso la valutazione del Tribunale che escludeva gli arresti domiciliari perché l'abitazione era la base logistica e quindi inidonea a interrompere i contatti con fornitori e acquirenti. La questione di legittimità costituzionale invocata è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Il comma 5 prevede l'ipotesi di lieve entità; tuttavia la lieve entità richiede minima offensività valutabile sul dato qualitativo/quantitativo e su mezzi, modalità e circostanze: se uno degli indici è negativo (es. professionalità, confezionamento, ruolo di custodia) la riduzione non può operare.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123, art. 4, comma 3 (convertito)
Ha introdotto l'aggravante della condotta non occasionale; secondo la Corte, tale elemento specializzante ricorre, ai fini applicativi, quando l'agente abbia già riportato almeno un precedente specifico (recidiva specifica), per cui la novella non incide direttamente nel caso privo di tale ricorrenza.
cod. proc. pen., art. 275, comma 2-bis
La questione di legittimità costituzionale riproposta è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto e, in ogni caso, assorbita dalla valutazione sull'idoneità del domicilio; la Corte non ha accolto la rimessa in termini di modifica del parametro processuale invocata dal ricorrente.
Sezioni Unite, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Ribadisce il principio secondo cui la lieve entità si valuta su parametri oggettivi (quantità, modalità, mezzi, circostanze) e che la sussistenza di indici negativi esclude la rilevanza di altri elementi attenuanti; norma applicata dalla Corte per escludere l'attenuante nel caso concreto.
Sez. 3, sentenza n. 5842 del 22/01/2025 (Amendola)
Interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'elemento della non occasionalità, introdotto dalla novella del 2023, si realizza quando sussista almeno un precedente specifico dell'agente; la Corte l'ha citata per escludere effetto diretto della modifica nel caso privo di recidiva.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) si applica solo quando la condotta presenti una 'minima offensività' valutata congiuntamente su quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze: la presenza di elementi che indicano professionalità o ruolo nella confezione/custodia dello stupefacente esclude l'attenuante.
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulle scelte cautelari: non risostituisce il giudice del merito ma verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione; se il Tribunale ha spiegato perché il domicilio è la base logistica del reato, è legittimo escludere i domiciliari.
- La modifica normativa del 2023 che ha introdotto l'aggravante della non occasionalità rileva operativamente soprattutto quando ricorra la recidiva specifica: senza tale elemento la novella non amplia automaticamente il campo di applicazione della fattispecie principale.
- Le questioni di costituzionalità e le impugnazioni processuali che non incidono sul capo di imputazione contestato possono essere dichiarate irrilevanti o assorbite se il giudice del merito ha motivato l'inidoneità delle misure alternative (es. domicilio).
- Fatti materiali quali la presenza di coindagati vicini all'abitazione, prove di confezionamento/custodia dello stupefacente e contatti con fornitori/acquirenti costituiscono indici forti di un inserimento in un'attività di spaccio organizzata e giustificano la custodia cautelare in carcere.
- In sede di cassazione per ricorsi avverso misure cautelari, l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente (es. Cassa delle ammende), pertanto la valutazione preventiva della fondatezza formale e sostanziale del ricorso è consigliabile.
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