Decreto dirigenziale n. 236 del 05/06/2023
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva e omologa il dispositivo elettronico "T-EXSPEED" prodotto da Kria S.r.l. per l’accertamento automatico di diverse violazioni del Codice della Strada: eccesso di velocità puntuale, passaggio con semaforo rosso e accessi non autorizzati in centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali e corsie/strade riservate. L’atto definisce versioni abilitate, caratteristiche tecniche, limiti funzionali, condizioni di installazione ed esercizio, nonché obblighi per produzione e commercializzazione. Vengono inoltre richiamate la disciplina del Codice della Strada, il regolamento di esecuzione, il D.M. n. 282/2017 e la norma UNI 10772:2016 per la funzione di riconoscimento targhe.
Approvazione e omologazione del dispositivo "T-EXSPEED" di Kria S.r.l. per velocità, semaforo rosso e accessi in aree a circolazione limitata
Approvazione e omologazione del dispositivo "T-EXSPEED"
Il decreto dirigenziale approva e omologa il dispositivo denominato "T-EXSPEED", prodotto da Kria S.r.l., per l’impiego nei controlli automatizzati della circolazione stradale. L’atto si fonda sull’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sull’art. 201 del Codice della Strada, nonché sulla disciplina tecnica richiamata, inclusa la norma UNI 10772:2016 per il riconoscimento automatico delle targhe.
Base normativa e finalità dell’intervento
Il decreto richiama la cornice normativa relativa all’approvazione e omologazione delle apparecchiature per l’accertamento automatico delle violazioni, con particolare riferimento:
- all’art. 45 del Codice della Strada, che disciplina approvazione e omologazione dei dispositivi;
- all’art. 192 del regolamento di esecuzione, che regola le procedure;
- agli artt. 142 e 146 del Codice della Strada, relativi rispettivamente ai limiti di velocità e alla violazione della segnaletica;
- all’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, con riguardo alla contestazione non immediata e all’utilizzo di dispositivi omologati o approvati.
Viene inoltre considerato che, nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 201, comma 1-bis, lettera g), continua ad applicarsi la disciplina previgente rispetto al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Istruttoria tecnica e pareri acquisiti
La società Kria S.r.l. ha presentato domanda di approvazione il 20 gennaio 2020, successivamente ripresentata l’11 novembre 2022, integrata il 23 novembre 2022 con ulteriore documentazione tecnica e con deposito del prototipo. Il prototipo è stato inizialmente depositato il 20 gennaio 2020 e, dopo le prove funzionali, nuovamente depositato il 22 marzo 2022.
Il procedimento si è fondato sui rapporti delle prove eseguite presso laboratorio accreditato secondo la norma UNI 10772:2016 e sul voto n. 02/23 della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso il 22 marzo 2023, favorevole all’approvazione con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni poi recepite nella documentazione trasmessa dalla società il 4 maggio 2023, incluso il manuale di installazione, uso e manutenzione, revisione 1.04, del 2 maggio 2023.
Ambito di approvazione e omologazione
Il dispositivo "T-EXSPEED" è approvato per:
- l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali, nella versione codice 089089051321AA0;
- l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa, nelle versioni codice 089089051321AA8 oppure 089089051321AA0;
- la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, nonché alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, nelle versioni codice 089051000321AA8 oppure 089089051321AA0.
Il decreto specifica che il sistema può rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati secondo le caratteristiche tecniche e i limiti funzionali richiamati negli articoli successivi. È inoltre in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione ai sensi della UNI 10772:2016, nei limiti fissati dall’articolo 3.
Per la funzione di rilevazione degli accessi, una o più unità di rilevamento comunicano tramite rete dati distribuita con l’unità centrale; la rete dati distribuita non è oggetto dell’omologazione. Il dispositivo, se impiegato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere usato anche per specifiche violazioni dell’art. 146 del Codice della Strada, entro le condizioni previste dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 201 e nei limiti degli articoli 3 e 4.
Funzioni escluse dal perimetro dell’approvazione
Il decreto delimita espressamente le funzionalità non coperte dall’approvazione ministeriale. Le seguenti funzioni, pur dichiarate dal produttore, possono essere utilizzate solo per finalità statistiche o di monitoraggio in forma anonima e non sono utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
- rilevamento veicoli in sorpasso;
- rilevamento veicoli contromano;
- lettura del pannello per merci pericolose (codice Kemler e ONU);
- trasmissione e memorizzazione dati e immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia;
- raccolta dati statistici dei veicoli in transito (conteggio, velocità, classe e lunghezza).
Prestazioni della funzione di riconoscimento targhe
Ai sensi della norma UNI 10772:2016, il dispositivo è dichiarato capace di riconoscere targhe in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne, alle velocità di 50 e 70 km/h, con classe di accuratezza A per:
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto riporta anche prove estese con esito positivo fino a:
- 230 km/h in classe A per targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli;
- 100 km/h in classe A per targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Sono inoltre fissati limiti geometrici massimi per l’utilizzo della funzione di riconoscimento targhe:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 22,20 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,50 m;
- disassamento laterale massimo: 10,60 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 29,6°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 4,00 m.
Installazione, esercizio e verifiche periodiche
L’installazione deve rispettare il manuale del dispositivo e, quando si utilizza la funzione di riconoscimento targhe, i limiti dell’art. 3, comma 3, al fine di non alterare la configurazione approvata. L’installazione sulla sede stradale deve inoltre essere conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento, senza creare pericolo per veicoli o pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico.
Il decreto stabilisce limiti di monitoraggio per corsie:
- per la rilevazione della velocità puntuale, massimo due corsie;
- per la rilevazione del semaforo rosso, massimo tre corsie;
- per gli accessi in ZTL e aree assimilate, massimo tre corsie, compatibilmente con i limiti geometrici di cui all’art. 3.
Se la sede stradale presenta un numero superiore di corsie, occorre prevedere più dispositivi.
Per i rilevatori di velocità puntuale, il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali, secondo il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. Per l’accertamento del passaggio con luce rossa, è inoltre richiesta la corretta esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento.
Il decreto precisa infine che le funzioni di accertamento previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 non possono essere utilizzate contemporaneamente, mentre il dispositivo può operare in modo completamente automatico, consentendo contestazione differita e, in presenza dell’organo di polizia, contestazione immediata.
Produzione, commercializzazione e vincoli di conformità
I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi al prototipo depositato il 22 marzo 2022 e alla documentazione tecnica agli atti. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto, il nome del produttore e il codice della versione.
Non è consentita alcuna modifica al dispositivo o ai suoi componenti oggetto dell’approvazione, salvo specifiche modifiche del decreto medesimo. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicabile nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto con esso.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’approvazione
Il Ministero approva il dispositivo "T-EXSPEED" ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali e delle violazioni al semaforo con luce rossa; lo omologa inoltre per la rilevazione degli accessi non autorizzati in centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e su corsie o strade riservate.
Caratteristiche tecniche e funzioni escluse
Il dispositivo è composto da unità di ripresa ed elaborazione, con telecamere monocromatiche, telecamera a colori e illuminatori IR. Il decreto precisa che alcune funzioni dichiarate dal produttore restano fuori dal perimetro dell’approvazione e sono utilizzabili solo in forma anonima/statistica, non per l’accertamento delle violazioni.
Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti geometrici
Sulla base delle prove UNI 10772:2016, il sistema riconosce targhe di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in classe A a diverse condizioni operative, fino a 230 km/h per alcune targhe di autoveicoli e 100 km/h per motoveicoli/ciclomotori. Sono fissati limiti geometrici massimi per installazione e riconoscimento (distanza, altezza, disassamento laterale, angolo e campo di riconoscimento).
Installazione, esercizio e obblighi del produttore
L’installazione deve rispettare manuale, Codice della Strada, regolamento di esecuzione e norme di sicurezza. Il dispositivo può monitorare un numero limitato di corsie per ciascuna funzione; per corsie superiori occorrono più apparati. Il prodotto commercializzato deve essere conforme al prototipo depositato, riportare gli estremi del decreto, il nome del produttore e il codice versione, senza modifiche non autorizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 5 giu 2023Decreto dirigenziale n. 132 del 05/06/2023
- decreto_dirigenziale · 8 giu 2023Decreto dirigenziale n. 242 del 08/06/2023
- decreto_dirigenziale · 1 giu 2023Decreto dirigenziale n. 101 del 01/06/2023
- decreto_dirigenziale · 29 mag 2023Decreto dirigenziale n. 227 del 29/05/2023
- decreto_dirigenziale · 13 giu 2023Decreto dirigenziale n. 241 del 13/06/2023
- decreto_dirigenziale · 25 mag 2023Decreto dirigenziale n. 42 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →