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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22336/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso di un lavoratore per il pagamento di differenze retributive maturate tra l'1.11.2008 e il 3.7.2010, riconducibili al passaggio alla fascia funzionale C con qualifica di operatore tecnico manutentore e al conseguente maggior trattamento mensile. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva respinto l'appello della società, ritenendo dimostrato, dal libro unico del lavoro, il requisito dimensionale per l'applicazione della stabilità reale e quindi la decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto, oltre a considerare interrotta la prescrizione per effetto di due missive di messa in mora del 17.11.2011 e del 10.7.2013. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando violazione degli artt. 324, 329, comma 2, 333, 346 e 436 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno: secondo la ricorrente, il tribunale, nel respingere l'eccezione di prescrizione, avrebbe implicitamente negato efficacia interruttiva alle lettere del 2011 e del 2013, statuizione non impugnata incidentemente dal lavoratore e quindi coperta da giudicato, che la Corte d'appello avrebbe violato rivalutando tali atti come idonei a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha escluso la formazione di un giudicato interno implicito sulla inidoneità delle lettere del 2011 e del 2013 ad interrompere la prescrizione, osservando che la decisione di primo grado, nel far decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto e nell'indicare quale atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo, non presupponeva logicamente la negazione dell'efficacia di altri eventuali atti interruttivi. Di conseguenza, non essendo il lavoratore soccombente su quel punto, non era necessario un appello incidentale; una volta devoluta la questione della prescrizione in appello dalla società, la Corte territoriale poteva legittimamente valorizzare le missive del 2011 e del 2013 come atti interruttivi anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio sulla base degli elementi acquisiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di legittimità per dedotta violazione del giudicato interno e degli artt. processuali richiamati

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla formazione del giudicato interno

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere l'effetto preclusivo della mancata impugnazione

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato in tema di impugnazioni e devoluzione delle questioni

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la questione di interruzione della prescrizione poteva essere riproposta in appello e comunque rilevata d'ufficio come eccezione in senso lato

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rito del lavoro e alle preclusioni delle impugnazioni

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare l'efficacia del giudicato sostanziale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    citato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il giudicato interno implicito si forma solo quando la questione non decisa espressamente costituisca presupposto logico indispensabile della statuizione esplicita; se la decisione può essere giustificata anche senza pronunciarsi sull'efficacia di altri fatti o eccezioni, non si produce preclusione.
  • In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, la deduzione o la prova di un solo atto interruttivo idoneo è sufficiente a sorreggere la decisione senza che ciò implichi una pronuncia implicita sull'inefficacia di altri eventuali atti interruttivi.
  • L'eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, purché gli elementi probatori siano ritualmente acquisiti al processo.
  • La mancata proposizione di appello incidentale non rileva se la parte vittoriosa in primo grado non sia rimasta soccombente sulla specifica questione, perché non vi è da impugnare una statuizione sfavorevole effettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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