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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19040/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. per omissione di avviso al difensore di fiducia nominato dall'imputato (avv. Rosalba Cannone) del decreto di citazione per l'udienza d'appello fissata il 15/11/2024. Nonostante la revoca del precedente difensore (avv. Luisa Chiapello) e la nomina del nuovo difensore comunicate il 16/10/2023 dalla casa circondariale al Tribunale di Cuneo e da questo alla Corte di appello, la citazione del 5/9/2024 venne notificata in data 11/9/2024 ancora all'avv. Chiapello e la Corte territoriale procedette alla designazione di un difensore d'ufficio (avv. Maria Cristina Albano). Si eccepisce la nullità assoluta per omessa notifica all'effettivo difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello ha ignorato la tempestiva revoca e nomina del nuovo difensore e ha proceduto a designare un difensore d'ufficio e a notificare la citazione al precedente difensore, violando il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta. La nullità per omissione di avviso all'effettivo difensore di fiducia è stata ritenuta di ordine generale e insanabile. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata in rapporto alla regola sulle nullità e sugli avvisi al difensore; la Corte la considera applicabile nel contesto di omissione di notifica al difensore di fiducia

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Norma concernente gli atti di comunicazione e notifica relativi al procedimento; la sua violazione (omessa notifica al difensore effettivo) determina nullità di ordine generale

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Richiamata nella motivazione per affermare che la mancata eccezione da parte del difensore designato d'ufficio non sanerebbe la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia

  • Art. 6 CEDU, comma terzo lett. c

    Principio europeo sul diritto alla difesa e alla scelta del difensore: la designazione di ufficio al posto del difensore di fiducia nominato e tempestivamente comunicato può ledere questo diritto

Massime di principio

  • Se l'imputato revoca un difensore e nomina tempestivamente un nuovo difensore, le comunicazioni e le citazioni devono essere indirizzate al difensore effettivamente nominato; la notifica al precedente difensore è inefficace.
  • La designazione di un difensore d'ufficio da parte del giudice, quando esiste una nomina fiduciaria tempestiva e regolarmente comunicata, è priva di effetti e può violare il diritto all'assistenza scelta dall'imputato.
  • L'omesso avviso al difensore di fiducia della data dell'udienza costituisce una nullità di ordine generale che, in presenza dei presupposti, è insanabile e può portare all'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
  • La prova documentale della revoca e della nuova nomina (comunicazioni ufficiali, ricevute PEC ecc.) è cruciale per far valere la posizione del difensore nominato e impedire notifiche errate.
  • La mancata eccezione da parte del difensore notificato per errore non necessariamente sana il vizio; è opportuno impugnare per cassazione quando il vizio incide sul diritto fondamentale alla difesa.
  • In pratica, difensore e imputato devono verificare che gli uffici giudiziari abbiano ricevuto e registrato correttamente la revoca/nomina per evitare conseguenze processuali rilevanti.

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