Cassazione Penale, Sentenza n. 15652/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l'aggravante della 'destinazione della cosa a pubblico servizio' in quanto il suo riconoscimento in sede d'appello era illegittimo per violazione dell'art. 597 c.p.p. Avendo tale esclusione comportato che il reato non fosse procedibile d'ufficio e non essendo stata presentata querela nei termini, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica ritenendo anche l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio. Il motivo afferma che la Corte d'appello ha illegittimamente riconosciuto una aggravante non ritenuta dal Tribunale di primo grado e non impugnata dal Pubblico Ministero, violando il principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.; tale aggravante, introdotta in sede d'appello, ha reso il reato procedibile d'ufficio secondo il nuovo art. 624, comma 3, cod. pen. (d.lgs. n.150/2022). Inoltre non risulta presentata querela entro il termine previsto (30 marzo 2023).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Indica le circostanze aggravanti ritenute rilevanti (es. violenza sulle cose; cosa esposta a pubblica fede; destinazione a pubblico servizio). La Corte ha esaminato la sussistenza di tali circostanze e ha escluso quella relativa alla destinazione a pubblico servizio perché illegittimamente riconosciuta in appello.
art. 624, comma 3 cod. pen. (come modificato dal d.lgs. n.150/2022)
La modifica normativa ha reso, in alcuni casi (es. furto di energia), il reato procedibile d'ufficio se sussistono determinate aggravanti. La Corte ha però rilevato che non è possibile fondare l'avvio o la prosecuzione d'ufficio su un'aggravante che sia stata illegittimamente riconosciuta in appello.
art. 597 c.p.p., comma 1 e comma 3
Comma 1: principio devolutivo (la Corte d'appello può decidere solo sulle questioni devolute dall'impugnazione). Comma 3: al giudice dell'impugnazione è riconosciuto il potere di dare al fatto una definizione giuridica più grave, ma tale potere non si estende al riconoscimento di circostanze aggravanti non devolute. La sentenza applica questa distinzione: è possibile modificare la qualificazione giuridica, ma non aggiungere aggravanti non impugnate dal PM.
d.lgs. n.150/2022
Modifica la procedibilità di reati come il furto di energia elettrica prevedendo casi di procedibilità d'ufficio legati a specifiche aggravanti; la sentenza richiama la necessità di rispettare le regole procedurali quando tali aggravanti sono decisive per la procedibilità.
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite n.1 del 19/01/2000 Tuzzolino; Cass. n.10251 del 17/10/2006 Michaeler; Sez.5 n.31996 del 27/03/2019 Messina Denaro; Sez.2 n.23785 del 17/07/2020 Cientanni)
Decisioni richiamate a sostegno del principio di preclusione delle questioni non impugnate e per la distinzione tra la facoltà di riformulare la qualificazione giuridica (consentita) e l'impossibilità di introdurre nuove circostanze aggravanti in violazione del principio devolutivo.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può riconoscere nuove circostanze aggravanti non impugnate dal Pubblico Ministero in primo grado: il principio devolutivo (art. 597 c.p.p.) limita le questioni che possono essere valutate in secondo grado.
- È necessario distinguere tra riformulazione della qualificazione giuridica (consentita al giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 597, comma 3 c.p.p.) e riconoscimento di nuove circostanze fattuali aggravanti (non consentito se non devolute).
- Se il riconoscimento di un'aggravante in appello rende il reato procedibile d'ufficio, ma tale aggravante è stata illegittimamente introdotta e non è stata presentata la querela nei termini, l'azione penale non può proseguire e la sentenza può essere annullata senza rinvio.
- In presenza di modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022), va verificato che le condizioni procedurali siano rispettate e che eventuali aggravanti fondamentali per la procedibilità risultino legittimamente accertate.
- Per il pubblico ministero: se intende ottenere il riconoscimento di aggravanti decisive per la procedibilità, deve tempestivamente impugnare o esercitare gli atti necessari; per l'imputato: è possibile far valere la preclusione di aggravanti non impugnate in sede di legittimità.
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