R.R. Lombardia 1/2015
Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’Albo regionale lombardo delle cooperative sociali, dei consorzi e degli organismi analoghi: requisiti di iscrizione e mantenimento, comunicazione unica, controlli, cancellazione e raccordo con le Camere di commercio. È in vigore dal 15 maggio 2015 e ha abrogato il precedente r.r. 3/2009, salvi effetti e procedimenti già avviati.
Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi in Lombardia
Albo regionale delle cooperative sociali in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, l’Albo regionale delle cooperative sociali, dei consorzi e degli organismi analoghi. Definisce organizzazione, requisiti di iscrizione e permanenza, procedure di comunicazione, controlli e cause di cancellazione, con gestione affidata alle Camere di commercio secondo indirizzi regionali.
Struttura e contenuti dell’Albo
L’Albo è articolato in quattro sezioni:
- Sezione A: cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, inclusi assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione, turismo sociale e formazione extra scolastica per prevenire la dispersione scolastica.
- Sezione B: cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Sezione C: consorzi di cui alla legge 381/1991.
- Sezione D: organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede in altri Stati dell’Unione europea.
L’Albo segue la competenza territoriale di ciascuna Camera di commercio. Sono registrati i dati essenziali dell’impresa, tra cui codice fiscale, denominazione, sede legale e operativa, sezione e categoria di iscrizione, data della comunicazione unica regionale, settore di attività, CCNL applicato, data dell’ultima revisione e, se presente, l’atto di cancellazione.
Compiti della Regione
La Regione assicura l’omogeneità della gestione dell’Albo tramite delibere e circolari, svolge il monitoraggio sistematico dei dati delle cooperative iscritte e provvede alla pubblicazione semestrale, sul Bollettino Ufficiale regionale e sul proprio sito, dell’elenco aggiornato delle cooperative iscritte e delle informazioni sull’Albo.
Compiti delle Camere di commercio
Le Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni regionali, tengono l’Albo e:
- acquisiscono la Comunicazione Unica Regionale finalizzata all’iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione, presentata dalle cooperative sociali, dai consorzi, dagli organismi analoghi dell’UE e dalle cooperative con sede in Italia non operanti prevalentemente in Lombardia;
- annotano iscrizioni, modifiche e cancellazioni nel registro delle imprese e nel REA secondo l’ordine cronologico;
- comunicano gli estremi dell’annotazione alla Regione e al legale rappresentante;
- valutano le comunicazioni con modifiche statutarie, variazioni della compagine sociale e, per la sezione B, la diminuzione della percentuale di persone svantaggiate sotto soglia;
- svolgono controlli a campione sui requisiti dichiarati;
- curano la massima diffusione dell’Albo.
Requisiti per l’iscrizione
Per iscriversi, la cooperativa deve:
- avere sede legale o operativa in Lombardia;
- essere iscritta all’Albo nazionale delle cooperative nella sezione “Mutualità prevalente di diritto”, categoria “Sociale”, e nella categoria dell’attività esercitata;
- svolgere attività riconducibili alle sezioni dell’Albo;
- avere una base sociale conforme alla normativa, in particolare alla legge 381/1991;
- rispettare la disciplina del lavoro, gli obblighi previdenziali e assicurativi;
- operare in conformità alla normativa vigente;
- aver depositato, se dovuto, il regolamento interno presso la Direzione provinciale del lavoro;
- aver depositato il bilancio di esercizio;
- aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
- aver documentato l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali;
- aver dichiarato l’assenza di provvedimenti di decadenza antimafia nei confronti dei soci.
Per le sezioni A e B l’attività deve essere svolta prevalentemente in Lombardia: la prevalenza è definita come oltre il 70% del valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia; la regola non si applica alle cooperative che hanno fin dalla costituzione sede legale in Lombardia.
Per la sezione B è richiesto che almeno il 30% dei lavoratori sia in condizione di svantaggio, con documentazione idonea; tale quota va raggiunta entro sei mesi dall’iscrizione e, compatibilmente con lo stato soggettivo, i lavoratori svantaggiati dovrebbero essere soci.
Le cooperative che svolgono sia attività di tipo A sia di tipo B possono chiedere l’iscrizione in entrambe le sezioni se lo statuto indica chiaramente il collegamento funzionale tra le attività e se l’organizzazione consente la netta separazione delle gestioni. In tal caso, il requisito della sezione B si valuta solo sul personale addetto alle attività corrispondenti a tale sezione.
I consorzi che chiedono l’iscrizione nella sezione C devono avere una compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale; i consorzi nazionali con sede in Lombardia devono documentare l’iscrizione delle aderenti ai corrispondenti albi regionali, se esistenti.
Procedura di iscrizione
La Comunicazione Unica Regionale è trasmessa dal legale rappresentante tramite il sistema informativo camerale alla Camera di commercio competente per territorio. La comunicazione è esente da bollo.
L’iscrizione segue l’ordine cronologico di arrivo della comunicazione. La Camera di commercio annota l’impresa nel registro delle imprese e nel REA ai fini dell’iscrizione all’Albo e, entro 60 giorni dal ricevimento, svolge i controlli previsti dalla Giunta, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per integrare o chiarire la documentazione, salvo irregolarità tali da comportare la cancellazione.
Le cooperative annotate nel registro mantengono la loro natura giuridica e non acquisiscono quella di impresa sociale se non lo chiedono espressamente con le forme ordinarie.
Obblighi per il mantenimento dell’iscrizione
Le cooperative iscritte devono trasmettere ogni anno la Comunicazione Unica Regionale alla Camera di commercio competente dal 1° giugno al 31 luglio, con i dati che attestino la permanenza dei requisiti. Devono inoltre comunicare entro 30 giorni l’eventuale venir meno delle condizioni previste dalla legge 381/1991.
Devono anche mettere a disposizione della Camera di commercio la documentazione analitica relativa, per l’anno di riferimento, alla compagine sociale e agli occupati. In caso di mantenimento dell’iscrizione, la cooperativa deposita anche il bilancio sociale, che viene pubblicato in una sezione dedicata dei siti di Regione e Unioncamere Lombardia.
Cancellazione dall’Albo
La cancellazione è disposta dalla Camera di commercio competente e annotata nel registro delle imprese e nel REA in caso di:
- richiesta della cooperativa o del consorzio;
- scioglimento, inattività oltre 24 mesi o cancellazione dall’Albo nazionale, anche a seguito di ispezioni;
- impossibilità di svolgere ispezioni ordinarie o straordinarie per cause imputabili all’iscritto;
- mancato riequilibrio della compagine sociale entro sei mesi dall’accertamento;
- per la sezione B, mancato riequilibrio della percentuale di persone svantaggiate entro sei mesi dalla comunicazione di mantenimento;
- venir meno dei requisiti essenziali o mancato adeguamento alle prescrizioni del controllo;
- mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e mantenimento;
- mancata trasmissione delle integrazioni richieste;
- applicazione di condizioni economiche e normative inferiori al CCNL delle cooperative sociali e a quanto previsto dalla normativa regionale richiamata;
- mancata documentazione della revisione, o della richiesta di revisione.
Prima della cancellazione la Camera di commercio comunica i motivi e concede 30 giorni per controdeduzioni, che devono essere valutate. Il mancato riscontro entro il termine legittima la cancellazione.
La cancellazione comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative di tipo B comporta anche l’impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi della legge 381/1991 e la risoluzione delle convenzioni in corso, salvo prosecuzione fino alla naturale scadenza disposta dall’amministrazione interessata.
Controlli e monitoraggio
Le Camere di commercio effettuano controlli a campione secondo percentuali minime e modalità fissate dalla Giunta, per verificare il possesso dei requisiti di iscrizione e mantenimento. Gli esiti sono trasmessi alla Regione e, se necessario, alle autorità competenti, e inseriti nel fascicolo informatico dell’impresa.
Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore
Dal 15 maggio 2015 il regolamento è entrato in vigore e ha abrogato il regolamento regionale n. 3 del 26 ottobre 2009. Restano però validi i risultati, gli effetti, i procedimenti e gli atti adottati sulla base del regolamento abrogato.
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