L.R. Lombardia 4/2015
Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda promuove metodi alternativi che riducono o sostituiscono l’uso di animali per ricerca, sperimentazione e didattica, con il supporto dell’Istituto zooprofilattico e di una rete di ricerca/formazione. Prevede una clausola valutativa biennale e un onere iniziale di 100.000 euro per il 2015. La disciplina è oggi parzialmente superata: l’articolo sulla rete di metodi alternativi è stato sostituito nel 2021.
Promozione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale in Lombardia
Promozione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale in Lombardia
La legge disciplina, per il territorio della Lombardia, misure di promozione dei metodi alternativi all’uso di animali a fini scientifici, sperimentali e didattici. Il provvedimento si coordina con il d.lgs. 26/2014 e mira sia a ridurre l’impiego di animali sia a favorire il confronto scientifico tra diversi orientamenti in materia.
Finalità e definizione dei metodi alternativi
La Regione dichiara come obiettivo la promozione di metodologie che consentano di limitare o sostituire l’impiego di animali nelle attività di ricerca e sperimentazione. Sono considerati alternativi i metodi che:
- sostituiscono completamente l’impiego di animali quando garantiscono lo stesso risultato o un livello più alto di informazione;
- utilizzano animali ma con tecniche meno invasive oppure con una riduzione del numero di animali impiegati.
Centro di riferimento e funzioni dell’Istituto zooprofilattico
Per l’attuazione della legge la Regione si avvale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, quale centro di riferimento per il territorio lombardo. L’Istituto opera nell’ambito delle funzioni di promozione e coordinamento dei metodi alternativi presso università ed enti di ricerca pubblici e privati con sede operativa autorizzata in Lombardia.
La Regione, di concerto con il Ministero della salute, definisce le linee guida per le attività attribuite all’Istituto. Sulla base di tali indirizzi, l’Istituto:
- fornisce consulenza sui metodi alternativi e promuove iniziative di ricerca sul territorio lombardo;
- diffonde e favorisce l’utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali, coinvolgendo università ed enti di ricerca pubblici e privati.
Rete regionale di ricerca e formazione
La Regione promuove, con il coinvolgimento dell’Istituto, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati lombardi, una rete di ricerca regionale dedicata ai metodi alternativi. L’azione comprende anche linee di ricerca per la validazione di nuovi sistemi alternativi, la valorizzazione di metodi già utilizzati all’estero e la formazione di studenti universitari lombardi presso università europee che insegnino tali metodi senza ricorso ad animali.
La Regione promuove e sostiene anche corsi di formazione sul benessere animale nella sperimentazione, anche tramite l’Istituto.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale è chiamato a valutare l’attuazione della legge e i risultati ottenuti nella promozione dei metodi alternativi e nella riduzione dell’utilizzo di animali. A tal fine, dopo un anno dall’approvazione della legge e poi con cadenza biennale, la Giunta deve trasmettere una relazione contenente almeno:
- le modalità e le iniziative adottate per dare attuazione alla legge;
- la diffusione in Lombardia della ricerca e sperimentazione con metodi effettivamente alternativi secondo i criteri della comunità scientifica.
La Giunta deve assicurare la raccolta, l’elaborazione e la pubblicità dei dati necessari; il Consiglio esamina la relazione secondo il proprio regolamento e la rende pubblica con gli eventuali documenti conclusivi.
Copertura finanziaria
Per il 2015 gli oneri di attuazione sono quantificati in 100.000 euro e coperti con le risorse della missione 13 “Tutela della salute”, programma 01, titolo 1, del bilancio 2015-2017. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio dei singoli esercizi, nei limiti delle disponibilità della medesima missione e programma.
Entrata in vigore e stato dell’atto
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. L’atto è in parte superato perché l’articolo sulla rete di metodi alternativi è stato sostituito nel 2021; resta comunque una disciplina di indirizzo e promozione ormai datata, con rilevanza pratica limitata.
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