L.R. Lombardia 6/2015
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda regola organizzazione, funzioni, formazione e dotazioni della polizia locale, incentiva gestione associata e coordinamento tra corpi/servizi, e introduce strumenti regionali per sicurezza urbana, patti locali, volontariato e collaborazione con vigilanza privata. Prevede fondi e contributi regionali, con molte misure finanziarie riferite a esercizi ormai conclusi.
Disciplina dei servizi di polizia locale e delle politiche integrate di sicurezza urbana in Lombardia
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e sicurezza urbana in Lombardia
La legge definisce il quadro regionale lombardo per i servizi di polizia locale e per le politiche integrate di sicurezza urbana, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico. La disciplina riguarda organizzazione dei servizi, coordinamento tra enti, formazione degli operatori, dotazioni, strumenti di finanziamento e forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati.
Finalità, ambito e definizioni
La Regione colloca la sicurezza urbana tra le condizioni essenziali per la vita civile e promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale per rendere più efficiente l’azione sul territorio. La legge definisce, tra l’altro, la funzione di polizia locale, il servizio di polizia locale, il personale appartenente al servizio, i soggetti erogatori della funzione e il concetto di sicurezza urbana richiamando la normativa statale di riferimento.
Politiche integrate di sicurezza urbana
La Regione promuove la collaborazione istituzionale con enti locali, enti territoriali e Stato tramite accordi, lo scambio e l’integrazione di banche dati, la circolazione di informazioni sui fenomeni criminali e il degrado, la costituzione di corpi anche sovracomunali o metropolitani e l’integrazione delle politiche di sicurezza con politiche sociali, sanitarie, territoriali, ambientali e di trasporto. Gli accordi devono contenere analisi delle criticità, obiettivi, risultati attesi, indicatori e tempi di attuazione.
Compiti di enti locali e Regione
Gli enti locali concorrono al sistema integrato di sicurezza urbana tramite progetti e patti locali, orientamento delle politiche sociali verso i soggetti a rischio di devianza, istituzione di servizi efficienti di polizia locale, formazione di operatori pubblici e del volontariato, percorsi educativi nelle scuole, collaborazione con il volontariato e azioni positive contro degrado, criminalità e inciviltà. La Città metropolitana di Milano è chiamata a promuovere un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale con i comuni interessati. La Regione sostiene progetti, formazione, ricerca, collaborazione con le forze di polizia dello Stato, sicurezza stradale, campagne di informazione, intese interregionali e rapporti con il trasporto pubblico.
Organizzazione del servizio di polizia locale
Ogni ente locale deve organizzare il servizio in modo efficiente ed efficace, con disciplina regolamentare propria nel rispetto della legge statale e regionale. Il servizio non può essere struttura intermedia di settori più ampi se istituito in corpo e gli operatori sono ripartiti in agenti, sottufficiali e ufficiali, senza assegnazioni stabili a compiti estranei alla legge. La dotazione organica va determinata in relazione alle caratteristiche demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio.
Corpi, servizi e gestione associata
Gli enti locali con almeno sette operatori possono istituire un corpo di polizia locale con comandante; sotto tale soglia è previsto un servizio con responsabile. La Regione incentiva la gestione associata, soprattutto tramite unioni di comuni, secondo una dimensione territoriale adeguata individuata dalla Giunta regionale, tenendo conto di contiguità, specificità territoriali ed efficacia del servizio. Gli atti associativi devono disciplinare durata, ente delegato, consultazione, ripartizione di entrate e spese, apporti di mezzi e personale e recesso; la durata non può essere inferiore a cinque anni.
Collaborazioni temporanee e prestazioni operative
Per esigenze temporanee la Regione promuove accordi tra amministrazioni per l’impiego di operatori presso enti diversi da quello di appartenenza, mantenendo la dipendenza economica, assicurativa e previdenziale dall’ente originario. Gli operatori svolgono i servizi istituzionali, compresi pattugliamenti esterni non ordinari in almeno due unità, restando autonomi sul piano operativo e funzionalmente subordinati all’autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Comandanti, responsabili e elenco regionale
Gli incarichi di comandante e responsabile di servizio sono affidati a soggetti di comprovata professionalità, preferibilmente maturata nella polizia locale. È istituito un elenco regionale dei comandanti e responsabili, articolato in sezioni, utilizzabile dagli enti locali per individuare professionalità idonee. L’iscrizione richiede il superamento di un corso di qualificazione presso l’Accademia regionale; in fase iniziale è richiesta anche esperienza minima di due anni negli ultimi cinque. La Giunta regionale disciplina iscrizione e tenuta dell’elenco.
Funzioni di polizia locale e polizia amministrativa
La funzione di polizia locale comprende polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti delle leggi vigenti. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile. Nella polizia amministrativa gli enti e i soggetti pubblici competenti organizzano le proprie strutture secondo criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa; gli enti possono abilitare propri dipendenti come agenti accertatori, muniti di tessera di riconoscimento secondo il modello regionale. La struttura regionale competente rileva periodicamente le attività e gestisce la banca dati regionale.
Struttura regionale, nuclei operativi e tavolo di consultazione
La Giunta regionale costituisce una struttura per il coordinamento tra servizi di polizia locale, incaricata di raccogliere e diffondere dati, formulare proposte e pareri, promuovere nuclei operativi e rendere più efficace l’attività dei corpi e servizi. La struttura si avvale di un Comitato tecnico. Sono previsti nuclei operativi regionali, attivabili tramite accordi tra amministrazioni, per sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale-ecologica e sicurezza stradale, con operatori specializzati e dipendenza economico-previdenziale dall’ente di appartenenza. È inoltre istituito un tavolo di consultazione regionale con sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti dei comuni non capoluogo, quale sede di confronto sulle politiche di coordinamento.
Giornata della polizia locale e premi
La legge istituisce la giornata della polizia locale regionale in coincidenza con San Sebastiano, con una manifestazione regionale e premi agli operatori distintisi per meriti. È inoltre istituito il “Premio in memoria di Nicolò Savarino”, da conferire ogni 12 gennaio agli operatori distintisi in servizi di prossimità appiedata o in velocipede in situazioni gravemente pericolose.
Fondo per la difesa penale e fondo per indennizzi agli operatori
È previsto un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, accessibile dagli enti locali privi di polizza assicurativa, con obbligo di restituzione entro cinque anni. È inoltre istituito un fondo in favore degli operatori e dei loro familiari per indennizzi in caso di decesso, danni permanenti o, per eventi dal 2020, inabilità temporanea assoluta derivante da reato subito in servizio. La Giunta regionale disciplina importi, modalità e condizioni di accesso.
Monitoraggio della salute degli operatori
Gli enti locali devono applicare la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e attivare il monitoraggio delle patologie connesse all’attività di polizia locale, comunicandone gli esiti alla Regione. La Regione promuove il confronto con ANCI e le articolazioni territoriali per definire linee di indirizzo e buone prassi, anche in relazione a invecchiamento del personale, stress lavoro-correlato e nuove tecnologie.
Dotazioni, uniformi e strumenti di autotutela
La legge disciplina l’uso di veicoli, natanti, mezzi aerei, strumenti informatici e raccordi radio-telematici tra comandi, con caratteristiche tecniche stabilite dalla Regione. Le uniformi devono soddisfare esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità e recare elementi identificativi, stemma regionale e distintivi di grado. La Regione promuove la dotazione di distintivi identificativi e tessere di riconoscimento. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela e di ulteriori dispositivi di protezione, previa formazione e previsione regolamentare; la disciplina rinvia a regolamenti regionali per colori, distintivi, caratteristiche delle divise e tipi di strumenti.
Progetti per la sicurezza urbana, finanziamenti e patti locali
La Regione partecipa a progetti per la sicurezza urbana, promuovendo quelli degli enti locali per educazione alla convivenza, sicurezza stradale, legalità, prevenzione del disagio sociale e del degrado, nonché forme stabili di gestione associata del servizio. I finanziamenti regionali sono subordinati al rispetto delle condizioni previste dalla legge; per alcune misure sono previste premialità per corpi con almeno diciotto operatori e servizio continuativo su due turni per almeno dodici ore con reperibilità sulle ventiquattro ore. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento di integrazione tra politiche e azioni locali per migliorare la sicurezza, contrastare il disagio sociale e promuovere legalità, inclusione e mediazione dei conflitti; la Giunta regionale ne disciplina modalità e procedure.
Sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici
La Regione sostiene, con contributi, progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti dalle ALER, con videosorveglianza e vigilanza privata nei limiti di legge. Se i progetti sono realizzati in collaborazione con il comune o tramite patto locale di sicurezza urbana, la Regione può sostenere anche i costi del personale di polizia locale impiegato negli spazi messi a disposizione dalle ALER.
Volontariato e collaborazione con vigilanza privata
La Regione promuove il volontariato e consente agli enti locali di stipulare convenzioni con enti del terzo settore, a condizione che non vi siano discriminazioni e che i volontari non abbiano specifiche cause ostative e siano adeguatamente assicurati. I volontari operano sotto le indicazioni del comandante o responsabile della polizia locale e non possono indossare divise o usare mezzi confondibili con quelli della polizia locale. È previsto anche un rimborso agli enti locali dei costi sostenuti dagli enti del terzo settore in progetti di sicurezza urbana. Per la vigilanza privata, la Regione promuove la collaborazione tra guardie particolari giurate e polizia locale: l’attività è sussidiaria, di mera vigilanza, senza autonomia, e richiede comunicazione al prefetto; la struttura regionale raccoglie elenchi provinciali delle guardie giurate e gli enti locali possono avvalersene in raccordo con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Accesso ai ruoli e formazione
I concorsi per ufficiali e agenti sono disciplinati dagli enti locali nel rispetto della normativa vigente e la nomina è subordinata all’idoneità alla mansione. Gli enti devono far frequentare la formazione di ingresso ai nuovi assunti; chi non l’ha frequentata non può essere impiegato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La Regione promuove formazione iniziale e continua, anche su criminalità organizzata, tecniche salvavita e primo soccorso. I percorsi di qualificazione e aggiornamento per ufficiali, sottufficiali, comandanti e responsabili sono svolti dall’Accademia regionale per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale.
Disposizioni finali, abrogazioni e disciplina transitoria
Per accedere ai finanziamenti regionali, gli enti devono rispettare una serie di prescrizioni relative a comunicazioni alla Regione, organizzazione del servizio, gestione associata, pattugliamenti, dotazioni, uniformi, strumenti di autotutela e formazione. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti regionali continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti, in quanto compatibili. La legge abroga la precedente disciplina regionale del 2003 e altre disposizioni connesse, mantenendo validi gli effetti già prodotti e i procedimenti in corso. La legge contiene inoltre una clausola valutativa con relazione biennale della Giunta al Consiglio regionale sull’attuazione e sui risultati conseguiti.
Aspetti economico-finanziari
La legge prevede numerose autorizzazioni di spesa e coperture a carico del bilancio regionale, ma molte sono riferite a esercizi 2015-2017, 2019-2022 o comunque a specifiche annualità già concluse. Restano strutturalmente rilevanti i meccanismi di finanziamento dei progetti, dei nuclei operativi, della formazione, dei fondi per la difesa penale e per gli indennizzi agli operatori, nonché delle misure per dotazioni e sicurezza urbana. Le disposizioni finanziarie hanno dunque in gran parte valore storico-contabile, mentre la disciplina sostanziale resta riferita alla programmazione e ai bilanci regionali correnti.
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