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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 1775 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - IRPEF - prestazione di servizi - complessità del servizio - inadeguatezza personale del prestatore - presunzione iuris tantum di inesistenza - simulazione - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: la complessità del servizio, rapportata alle caratteristiche personali e professionali del contribuente, consentiva di presumere l'inesistenza della prestazione dichiarata. Ne è conseguito il disconoscimento degli effetti fiscali dell'operazione ai fini IVA e IRPEF, con conferma del recupero tributario, salvo prova contraria non adeguatamente fornita dal contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità e l'effettiva esistenza di una prestazione di servizi informatici. L'Amministrazione ha ritenuto non credibile che il contribuente, considerati il suo livello di studi, la sua professionalità e l'assenza di adeguata preparazione tecnica, avesse potuto sviluppare il complesso software indicato nel contratto. Da tale evidente incompatibilità è stata desunta, in via presuntiva, l'inesistenza della prestazione e quindi la simulazione assoluta del negozio. La presunzione è stata qualificata come iuris tantum, dunque superabile mediante prova contraria idonea.

Norme richiamate

  • Art. 22, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli obblighi documentali e della conservazione della documentazione rilevante ai fini fiscali; la documentazione contrattuale, da sola, non dimostra necessariamente l'effettività della prestazione.

  • Art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione ai poteri e ai termini dell'accertamento tributario; l'Amministrazione può procedere al recupero delle imposte quando emergano elementi idonei a contestare la realtà delle operazioni dichiarate.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un contratto o di una fattura non prova, da sola, che una prestazione di servizi sia stata realmente eseguita: occorre dimostrarne contenuto, modalità, risultati e utilità.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni basate sulla coerenza tra la complessità dell'incarico e le competenze, l'esperienza e la struttura organizzativa del prestatore.
  • La sproporzione evidente tra il servizio dichiarato e le capacità professionali o tecniche del prestatore può costituire un elemento grave, preciso e concordante per presumere l'inesistenza dell'operazione.
  • La presunzione è iuris tantum: il contribuente può superarla fornendo prove concrete, come elaborati, codici sorgente, documentazione tecnica, corrispondenza, tracce delle attività svolte, strumenti impiegati e testimonianze o riscontri del committente.
  • In presenza di contestazioni sull'effettività del servizio, la prova deve riguardare non solo il pagamento, ma anche la concreta esecuzione dell'attività e la sua compatibilità con le capacità e le risorse del prestatore.

Testo integrale

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