Messaggio numero 3549 del 28-02-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la ripresa dei versamenti contributivi sospesi per i soggetti operanti a Lampedusa, prorogati fino al 1° dicembre 2012, e indica modalità, scadenza unica del 16 marzo 2013, interessi applicabili, possibilità di dilazione e istruzioni operative e contabili per le diverse categorie di contribuenti.
Recupero dei contributi sospesi per l’emergenza Lampedusa
Recupero dei contributi sospesi per l’emergenza Lampedusa
Il documento fornisce le istruzioni per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. La sospensione, inizialmente prevista fino al 30 giugno 2012, è stata prorogata al 1° dicembre 2012; dal 2 dicembre 2012 sono quindi ripresi gli ordinari obblighi di versamento.
Premessa normativa e ambito temporale
La sospensione era stata già illustrata con circolare n. 98/2011, in attuazione congiunta dell’OPCM n. 3947/2011 e del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Successivamente, il D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, ha prorogato la sospensione all’1 dicembre 2012.
Modalità generali di recupero
Poiché né l’OPCM n. 3947/2011 né i D.L. n. 98/2011 e n. 95/2012 disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, il documento stabilisce che:
- i contributi sospesi devono essere versati entro la prima scadenza utile, fissata al 16 marzo 2013;
- il versamento avviene in unica soluzione;
- l’importo deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale, calcolati dal 02/12/2012 fino alla data del pagamento.
In alternativa, è possibile presentare istanza di dilazione secondo le regole generali; in tale caso si applicano anche gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data della domanda.
Per i datori di lavoro, committenti o associanti tenuti anche al versamento delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo sospeso, è prevista la facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, purché l’istanza di dilazione sia presentata entro il 16 marzo 2013.
Istruzioni operative per le diverse gestioni
Il documento distingue le modalità di pagamento e di gestione per categorie di contribuenti.
Aziende
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dal codice usato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito, indicato come N961.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti sono riportate le scadenze dei versamenti rientranti nel periodo di sospensione, riferite sia al minimale sia alla contribuzione eccedente il minimale. Le principali scadenze indicate sono:
- 06/07/2011: saldo della contribuzione eccedente il minimale per il 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2011;
- 20/08/2011: II rata sul minimale per il 2011;
- 16/11/2011: III rata sul minimale per il 2011;
- 30/11/2011: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2011;
- 16/02/2012: IV rata sul minimale per il 2011;
- 16/05/2012: I rata sul minimale per il 2012;
- 30/06/2012: saldo della contribuzione eccedente il minimale per il 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2012;
- 20/08/2012: II rata sul minimale per il 2012;
- 16/11/2012: III rata sul minimale per il 2012;
- 30/11/2012: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2012.
Per i soggetti che hanno presentato domanda di sospensione, la sede acquisisce i redditi d’impresa relativi agli anni 2010 e 2011 per quantificare gli importi dovuti a titolo di saldo e acconto della contribuzione eccedente il minimale. Il periodo di sospensione va acquisito tramite la procedura “Segnalazione eventi calamitosi”.
Per il versamento in unica soluzione delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura G = Gestione dilazioni per sospensioni contributive.
Se viene presentata domanda di dilazione, la sede deve acquisirla con la procedura H = Gestione dilazioni amministrative, e non con la precedente procedura, indicando come data domanda il 16/03/2013. Le domande devono essere acquisite a partire da tale data.
Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i contributi sospesi riferiti al saldo 2010, agli acconti e saldo 2011 e agli acconti 2012 devono essere versati in unica soluzione entro il 16/03/2013 tramite modello F24, con causale contributo POC.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione sospesa relativa ai versamenti con scadenza dal 16 luglio 2011 al 16 novembre 2012 deve essere versata in unica soluzione entro il 16/03/2013, tramite F24, con causale contributo COC.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento, compresi sede INPS, causale, codeline e periodo, sono quelli contenuti nella comunicazione di accoglimento della sospensione inviata dalla sede. Deve essere utilizzata la causale LAS.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Anche in questo caso il pagamento avviene mediante modello F24, sulla base dei dati riportati nella comunicazione di accoglimento della sospensione inviata dalla sede. Le causali da utilizzare sono:
- LAA per i lavoratori agricoli autonomi;
- PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
Gestione delle istanze per il settore agricolo
Per le ipotesi di cui ai punti relativi ad aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi/concedenti, l’operatore deve inserire le domande nell’apposita funzione in ex-AS400, seguendo il percorso opz. 26 - Gestione sospensione versamenti - opz. 2, dopo aver acquisito il provvedimento di sospensione tramite opz. 1.
Nella descrizione del provvedimento deve essere indicato l’acronimo "LAMP2012". Inoltre sono fornite le seguenti indicazioni operative:
- data inizio provvedimento: 27/06/2011;
- data fine provvedimento: 01/12/2012;
- data inizio versamento: 16/03/2013;
- data fine versamento: 16/03/2013;
- numero rate: 01;
- descrizione provvedimento: EMERGENZA LAMPEDUSA.
Istruzioni contabili: contributi dovuti dalle aziende
Con circolare n. 98 del 22 luglio 2011 erano già state impartite le istruzioni per la contabilizzazione della sospensione contributiva mediante procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA 00/127, assistito da partitario contabile. Tale conto è collegato alla causale di cassa, modello FL02 10106, poiché le riscossioni sono relative ai contributi esposti nelle denunce Uniemens.
Il recupero dei contributi sospesi da giugno 2011 a ottobre 2012 deve essere imputato in AVERE del conto GPA 00/127. Gli eventuali incassi già pervenuti e provvisoriamente imputati al conto GPA 52/099 perché evidenziati con il codice DSOS devono essere stornati secondo le modalità indicate nel messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004:
- storno di cassa per gli introiti pervenuti nel corrente esercizio;
- storno fuori cassa per quelli registrati nei precedenti esercizi.
Il documento raccomanda, ai fini di un più efficace recupero, di trasmettere all’ufficio amministrativo competente la segnalazione delle aziende per le quali la situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.
Istruzioni contabili: artigiani ed esercenti attività commerciali
I contributi degli artigiani e dei commercianti devono essere imputati, se versati in unica soluzione, ai seguenti conti:
- artigiani: GPA 52/076 per i contributi entro il minimale e GPA 52/072 per i contributi oltre il minimale;
- commercianti: GPA 52/077 per i contributi entro il minimale e GPA 52/073 per i contributi oltre il minimale.
Se il pagamento avviene ratealmente, l’imputazione deve essere effettuata ai seguenti conti:
- artigiani: ARR 52/055;
- commercianti: COR 52/055.
Istruzioni contabili: gestione separata
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, il recupero dei contributi dovuti va imputato al conto esistente PAR 52/020.
Istruzioni contabili: settore agricolo
Per le categorie agricole richiamate nel documento, il recupero dei contributi deve essere imputato ai conti già esistenti corrispondenti alle diverse categorie:
- GPA 54/031 per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA 54/033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
Sintesi conclusiva operativa
Il documento definisce quindi un quadro unitario di recupero della contribuzione sospesa per l’emergenza Lampedusa, con scadenza unica al 16 marzo 2013, applicazione degli interessi legali dal 2 dicembre 2012, possibilità di dilazione e specifiche istruzioni operative e contabili per aziende, artigiani, commercianti, professionisti, committenti e operatori del settore agricolo.
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