Cassazione Civile, Ordinanza n. 05516/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un medico specializzando aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Deduceva di aver frequentato la scuola di specializzazione in psichiatria in anni accademici anteriori al 1991 senza ricevere la remunerazione prevista dal diritto eurounitario, mentre il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto una borsa di studio solo per gli specializzandi ammessi dal 1991/1992. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di prescrizione e accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto prescritta la pretesa applicando il termine quinquennale e considerando non sufficiente l'atto di citazione notificato nel 2017. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 per non aver considerato un invito alla negoziazione assistita inviato nel novembre 2016, che avrebbe interrotto la prescrizione; con un secondo motivo ha lamentato l'omesso esame di tale fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché censurava solo la ricognizione del fatto e non l'impostazione giuridica della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che l'invito alla negoziazione assistita, ritualmente prodotto e ricevuto prima del maturare della prescrizione quinquennale, aveva efficacia interruttiva ex lege e che la sua mancata considerazione integrava omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello, che aveva rigettato la domanda per prescrizione, è dunque stata annullata perché non aveva considerato un atto interruttivo della prescrizione documentato agli atti.
Norme richiamate
art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183
La Corte d'appello lo aveva applicato ritenendo operante il termine quinquennale di prescrizione per il diritto risarcitorio da tardiva attuazione di direttive comunitarie; la Cassazione richiama il principio secondo cui, se al 1° gennaio 2012 residuava un termine superiore a cinque anni, dopo un'interruzione successiva si applica il nuovo termine quinquennale.
art. 252 disp. att. c.c.
È richiamato come criterio per la disciplina transitoria del passaggio dal termine prescrizionale decennale al quinquennale.
art. 8 d.l. n. 132 del 2014
Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale
L'invito alla negoziazione assistita produce effetto interruttivo della prescrizione equiparato a quello della domanda giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve investire l'impostazione giuridica seguita dal giudice di merito, non la sola ricognizione del fatto accertato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La mancata considerazione di un documento ritualmente acquisito e decisivo integra omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme o con la loro interpretazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto e la collocazione processuale del documento su cui fonda la censura.
art. 369, n. 4, c.p.c.
Il documento posto a fondamento del ricorso deve essere prodotto in cassazione nei modi richiesti dalla norma.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni in senso lato non sono soggette all'onere di riproposizione e possono essere rilevate d'ufficio se i fatti risultano dagli atti.
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie da mancata attuazione di direttive comunitarie, il regime della prescrizione va applicato secondo la disciplina transitoria: occorre verificare, alla data di entrata in vigore del termine più breve, il tempo residuo rispetto al termine precedente e l'eventuale incidenza di atti interruttivi successivi.
- L'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita produce gli stessi effetti interruttivi della domanda giudiziale dal momento della comunicazione al destinatario.
- L'interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato: può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, se il fatto risulta ritualmente acquisito agli atti.
- La mancata considerazione di un documento decisivo, già ritualmente prodotto e discusso, può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se si limita a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito senza confrontarsi con la regola giuridica applicata.
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