Cassazione Civile, Sentenza n. 25443/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di custodia giudiziaria sostenute per il mantenimento di 163 bovini (custodia dal 01/02/2018 al 18/12/2018) e lamentava che il Tribunale di Parma avesse rigettato l'istanza per tardività. New Agri sosteneva che il "custode giudiziario" non rientrerebbe nella categoria degli "ausiliari del magistrato" e che, quindi, alla sua spettanza dovesse applicarsi la disciplina della prescrizione ordinaria (art. 72 D.P.R. 115/2002), non il termine di decadenza di 100 giorni previsto dall'art. 71 D.P.R. 115/2002 per gli ausiliari del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il custode giudiziario rientra nella nozione di "ausiliario del giudice" e che l'art. 71 D.P.R. 115/2002, che fissa il termine di decadenza di 100 giorni per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze, è applicabile anche al custode, sia nei procedimenti civili sia in quelli penali. Ha spiegato che l'art. 72, pur disciplinando la liquidazione dell'indennità di custodia, non esclude l'applicazione del regime decadenziale previsto dall'art. 71 nel quadro unitario del T.U.S.G.; ha inoltre escluso la sostituzione del regime di decadenza con la prescrizione ordinaria ed ha ritenuto non applicabile il prospective overruling prospettato dal P.M. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (compenso del controricorrente liquidato in € 3.000,00) e si dà atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Art. 71
"Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177."
La Corte interpreta l'art. 71 come norma di carattere generale che stabilisce il termine di decadenza (100 giorni) per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dovute agli "ausiliari del magistrato", includendovi anche il custode giudiziario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Art. 72
"L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute."
L'art. 72 disciplina la liquidazione dell'indennità di custodia e la possibilità di ottenere acconti, ma la Corte ritiene che la norma non escluda l'applicazione del regime decadenziale dell'art. 71 all'indennità del custode.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Art. 3
L'art. 3 fornisce la nozione di "ausiliari del giudice" includendo soggetti nominati dal magistrato; la Corte si è richiamata a tale definizione per giustificare l'assimilazione del custode agli ausiliari.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme richiamate in relazione agli adempimenti contributivi (contributo unificato) per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013; la sentenza dà atto degli obblighi del ricorrente in materia.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Art. 15
Norma richiamata quale base normativa per il tipo di ricorso promosso (richiami procedurali/straordinari indicati in ricorso), presente nel capo introduttivo dei fatti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Art. 170
Richiamato come riferimento procedurale per l'opposizione di cui si è fatta causa nel Tribunale (opposizione ex art.170 T.U.S.G.).
Codice di procedura civile - Artt. 520 e 521
Richiamati a titolo esplicativo per la differenza tra mera custodia e attività di amministrazione dei beni; la Corte osserva che anche nei diversi contesti l'attività del custode comporta compiti di conservazione e amministrazione sotto controllo del giudice.
Massime di principio
- Il "custode giudiziario" è considerato un "ausiliario del giudice" ai fini del T.U.S.G. e, pertanto, le spettanze a suo favore sono soggette al termine di decadenza di 100 giorni previsto dall'art. 71 D.P.R. 115/2002.
- L'art. 72 D.P.R. 115/2002, pur disciplinando la liquidazione dell'indennità di custodia e gli acconti, non esclude l'applicazione del regime decadenziale dell'art. 71; la disciplina va letta unitariamente nel contesto del testo unico.
- La decadenza prevista dall'art. 71 è un istituto distinto dalla prescrizione: la decadenza preclude la presentazione tardiva della domanda di liquidazione anche se il diritto sostanziale alla spettanza non sarebbe ancora prescritto.
- In casi analoghi, la domanda di liquidazione delle spettanze del custode deve essere presentata entro 100 giorni dalla cessazione della custodia (o dal compimento delle operazioni) per non incorrere nella decadenza.
- Non è agevole ottenere un "prospective overruling" che assorba retroattivamente la regola decadenziale: tale rimedio richiede condizioni stringenti e non si applica quando la norma sia di natura sostanziale/amministrativa e non una mera regola processuale.
- Non può essere invocata una disparità di trattamento tra custodi nominati in procedimenti civili e penali: la ratio della norma (certezza della spesa pubblica) giustifica un unico regime decadenziale.
- Per tutelare il diritto al compenso in situazioni simili, è consigliabile notificare tempestivamente la domanda di liquidazione e, ove possibile, chiedere acconti previsti dall'art. 72 prima della scadenza dei termini applicabili.
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