Cassazione Civile, Sentenza n. 25445/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Massimo Miletti impugna in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Chieti (art. 702-bis c.p.c.) con cui era stata accolta l'opposizione da lui proposta avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi del suo difensore. Il ricorrente deduce violazioni di norme processuali e di dispositivi ministeriali: 1) illegittima compensazione delle spese per presunta contumacia del Ministero senza grave ed eccezionali ragioni (artt. 91 e 92 c.p.c.); 2) esclusione del compenso per la fase istruttoria che avrebbe incluso esame di memorie e partecipazione ad udienza (art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014); 3) applicazione errata e doppia della riduzione del 50% dei compensi prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del ricorrente rispetto alla contestazione della liquidazione degli onorari, essendo tale diritto spettante al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione del Ministero sulla carenza di legittimazione attiva del patrocinato: secondo la giurisprudenza citata, il diritto al compenso spettante per il gratuito patrocinio è un diritto patrimoniale del difensore nei confronti dello Stato, e quindi solo il difensore è legittimato a impugnare la liquidazione degli onorari; la parte ammessa al patrocinio è legittimata soltanto quando l'impugnazione riguarda l'ammissione o la revoca del beneficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma richiamata quale base procedurale per l'ordinanza del Tribunale che ha deciso l'opposizione; usata come riferimento per il rito camerale adottato dal giudice di merito.
art. 84 e art. 170 T.U.S.G. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Richiamate nella contestazione di Miletti rispetto alla revoca/gestione del gratuito patrocinio; il Collegio valuta tali riferimenti nel quadro della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato come normativa rilevante nella controversia originaria; il testo della sentenza non ne esplicita una interpretazione autonoma oltre al richiamo contestuale.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata quale parametro di censura in cassazione per presunta violazione e falsa applicazione di norme processuali; la Corte ne prende atto ma dichiara il motivo inammissibile per carenza di legittimazione del ricorrente.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla compensazione delle spese; la Corte valuta la censura ma non entra nel merito essendo il ricorrente privo di legittimazione a impugnare la liquidazione degli onorari.
art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014
Richiamato per sostenere che la fase istruttoria comprende attività quali l'esame degli scritti delle altre parti e la partecipazione all'udienza; la Corte non decide sul punto nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 130 D.P.R. 115/2002
Norma sulle riduzioni dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente deduce una doppia applicazione della riduzione, ma la Corte non adotta una decisione di merito a causa dell'inammissibilità per mancanza di legittimazione del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al possibile raddoppio del contributo; la Corte rileva che non ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio trattandosi di ricorso in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel caso di liquidazione dei compensi nel gratuito patrocinio, solo il difensore ha legittimazione ad impugnare la misura degli onorari: la parte assistita non ha interesse processuale a proporre impugnazione su tale punto.
- La parte ammessa al patrocinio può invece impugnare provvedimenti che riguardano l'ammissione o la revoca del beneficio (effetti sull'ammissione/revoca del gratuito patrocinio), ma non le singole determinazioni dei compensi spettanti al difensore.
- Il rapporto retributivo in materia di patrocinio a spese dello Stato è diretto tra difensore e Stato; perciò le contestazioni su entità e liquidazione degli onorari vanno promosse dal difensore titolare del credito.
- Se si vogliono censurare errori di calcolo o applicazioni di riduzioni/tabella compensi, è opportuno che il ricorso sia proposto dal difensore; i motivi avanzati da un patrocinato in tal senso sono destinati all'inammissibilità.
- In fase di impugnazione è necessario verificare preliminarmente la legittimazione ad agire: questioni di legittimazione possono portare all'inammissibilità senza esame del merito delle censure tecniche sui compensi.
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