L.R. Valle d'Aosta 29/2022
Disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 29/2022 proroga, in via temporanea, i termini per realizzare con modalità semplificate interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva: fino al 30 aprile 2023 per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e fino al 31 dicembre 2022 per quelli di cui alle lettere c), d) ed e), nel rispetto dell’art. 27, c. 2, l.r. 3/2022. Nessun onere finanziario; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga dei termini per interventi semplificati su esercizi pubblici e strutture turistico-ricettive
Proroga dei termini per interventi semplificati su esercizi pubblici e strutture turistico-ricettive
La legge regionale della Valle d’Aosta n. 29 del 1° dicembre 2022 interviene in modo mirato sulla disciplina transitoria introdotta nel 2020 per favorire il mantenimento della capacità ricettiva. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta e ha natura temporanea, perché fissa nuovi termini finali di applicabilità degli interventi semplificati.
Oggetto della modifica normativa
Il provvedimento modifica il comma 4 dell’articolo 78 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, sostituendo il termine originariamente ancorato alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 con scadenze predeterminate.
In particolare, gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva possono essere realizzati con modalità semplificate:
- fino al 30 aprile 2023 per gli interventi di cui alle lettere a) e b);
- fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e).
Limiti applicativi e disciplina richiamata
La legge precisa che, ai fini dell’applicazione della proroga, resta salvo il rispetto dell’articolo 27, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3, richiamata come disposizione di manutenzione dell’ordinamento regionale e recante misure urgenti.
Il contenuto della legge non introduce una disciplina generale nuova, ma opera come estensione temporale di una misura già vigente e a carattere eccezionale, destinata a incidere sulle procedure semplificate relative a esercizi pubblici di somministrazione e strutture turistico-ricettive nel solo ambito regionale.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né minori entrate né nuove o maggiori spese, sia per il bilancio pluriennale in vigore sia per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore
Il provvedimento è dichiarato urgente ai sensi dello Statuto speciale della Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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