R.R. Valle d'Aosta 2/2022
Nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1. Abrogazione del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Valle d'Aosta i requisiti igienico-sanitari per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, incluse alcune attività temporanee, in locali non aperti al pubblico, a domicilio e nei B&B per la sola prima colazione. Definisce tipologie di esercizi, requisiti minimi e specifici, vigilanza e regime transitorio, abrogando il regolamento regionale n. 2/2007. In vigore dal 13 dicembre 2022.
Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande in Valle d'Aosta
Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande in Valle d'Aosta
Il regolamento detta la nuova disciplina regionale dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Valle d’Aosta. La normativa si coordina con le disposizioni eurounitarie e statali e sostituisce la precedente disciplina regionale del 2007.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande come definita dalla legge regionale 1/2006, nonché alle somministrazioni effettuate:
- su area pubblica e privata in forma temporanea;
- in locali non aperti al pubblico;
- presso il domicilio del consumatore.
Restano invece disciplinate dalla normativa di settore vigente:
- la somministrazione nell’ambito di attività agrituristiche;
- la somministrazione in strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aperto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e ai soggetti ospitati in occasione di manifestazioni e convegni, salvo quanto previsto per i B&B;
- la somministrazione presso circoli privati.
Per i B&B il regolamento disciplina specificamente la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazione e trasformazione semplice, limitatamente alla prima colazione.
Vigilanza, controllo e sanzioni
La vigilanza e il controllo sull’osservanza del regolamento sono affidati, per quanto di competenza, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di competenza. Lo stesso Dipartimento accerta le violazioni e irroga le sanzioni, dandone comunicazione allo Sportello unico degli enti locali (SUEL).
Tipologie di esercizi
Ai fini dell’individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi si distinguono in due tipologie.
La tipologia 1 comprende bar ed esercizi similari nei quali si somministrano alimenti e bevande che richiedono una minima manipolazione, come:
- bibite, caffè, panini, tramezzini, tartine, toast, piadine, pizzette e prodotti farciti analoghi;
- piatti semplici ottenuti per mero assemblaggio di ingredienti, come macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi;
- prodotti precotti e surgelati, come hot dog, hamburger, crêpe, patatine, brioches surgelate dorate;
- alimenti pronti al consumo finale già preparati in esercizi autorizzati, eventualmente solo da riscaldare;
- alimenti precotti, freschi o congelati, confezionati in monoporzione e da sottoporre a semplice riscaldamento o fine cottura, anche con friggitrici ad aria o simili;
- prodotti di pasticceria surgelata precotta.
La tipologia 2 riguarda la ristorazione con somministrazione diretta: oltre alle attività della tipologia 1, comprende anche la preparazione di alimenti e bevande configurabile come ristorazione.
Per attività minima di manipolazione si intendono taglio, sezionatura, mescolamento e operazioni similari, ma non la cottura, gli assemblaggi complessi o operazioni analoghe. Per la tipologia 1 non è consentito l’uso delle tecniche, strumenti e attrezzature tipiche della ristorazione tradizionale della tipologia 2, quali friggitrici (salvo quelle ad aria), fuochi, piastre a induzione, pentole e padelle o attrezzature analoghe.
Somministrazione nei B&B per la prima colazione
Nei B&B il servizio di prima colazione è consentito esclusivamente alle persone alloggiate. Può essere assicurato con:
- alimenti e bevande confezionati, senza manipolazione o trasformazione semplice, e frutta;
- in aggiunta, anche alimenti e bevande che richiedono manipolazione e trasformazione semplice.
Quando il B&B offre anche prodotti che richiedono manipolazione semplice, tali attività rientrano nella disciplina eurounitaria e statale in materia di igiene degli alimenti.
La colazione può comprendere prodotti tipici della colazione tradizionale dolce italiana e salata internazionale, tra cui:
- bibite, succhi, spremute, caffè, cappuccini;
- croissant, brioche, cornetti, torte, crostate, yoghurt, biscotti, confetture e marmellate;
- panini, crêpe, piadine;
- uova sode e fritte, bacon, formaggi e salumi;
- altri prodotti analoghi o similari.
Sono esclusi dalla preparazione diretta del B&B:
- conserve;
- dolci con farcitura di crema e panna;
- salse a base di uova;
- gelati;
- paste fresche e ripiene.
Tali prodotti possono però essere somministrati se preparati in esercizi autorizzati allo scopo; in tal caso deve essere disponibile un documento con tutte le informazioni prescritte dall’etichetta alimentare. I B&B non possono in ogni caso somministrare alimenti e bevande a pranzo, merenda e cena, né svolgere attività riconducibili alla ristorazione.
Requisiti igienico-sanitari
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa eurounitaria e statale, il regolamento rinvia ad allegati specifici per i requisiti minimi e ulteriori.
I requisiti minimi comuni alle due tipologie di esercizi sono contenuti nell’allegato A. Gli ulteriori requisiti specifici per ciascuna tipologia sono contenuti nell’allegato B.
Per le attività di somministrazione svolte nelle forme particolari previste dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), i requisiti igienico-sanitari sono indicati nell’allegato C. Per l’attività di somministrazione nei B&B, i requisiti sono indicati nell’allegato D.
Gli allegati A, B, C e D possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.
Regime transitorio e conversione delle abilitazioni
Gli operatori già titolari di abilitazioni rilasciate ai sensi della legge statale sui pubblici esercizi e della legge regionale 1/2006, conformi alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti al momento del rilascio, e i loro subentranti possono continuare l’attività senza obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti.
Dal 13 dicembre 2022, i titolari di abilitazioni di tipologia 1 e tipologia 2 rilasciate ai sensi del regolamento regionale 2/2007, e i relativi subentranti, sono considerati titolari dell’abilitazione di tipologia 1 prevista dal nuovo regolamento, senza necessità di un atto formale di conversione e senza obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti.
Analogamente, i titolari di abilitazioni di tipologia 3 e tipologia 4 rilasciate ai sensi del regolamento regionale 2/2007, e i relativi subentranti, sono considerati titolari dell’abilitazione di tipologia 2, senza atto formale di conversione e senza obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti.
Salvo tali ipotesi, ogni modificazione dell’attività o della tipologia di esercizio impone al titolare di verificare la conformità ai requisiti igienico-sanitari del regolamento. Non sono considerate modificazioni dell’attività le migliorie sostanziali che comportano solo l’aumento della superficie del locale cucina. La variazione della tipologia di esercizio deve essere notificata alla struttura sanitaria competente tramite SUEL.
Abrogazione e rinvio finale
Il regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 è abrogato.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria della normativa eurounitaria e statale, in quanto applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 28/2022
- Legge · 1 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 29/2022
- Legge · 7 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 31/2022
- Legge · 7 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 30/2022
- Legge · 21 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 33/2022
- Legge · 21 dic 2022L.R. Valle d'Aosta 32/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →