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Legge

L.R. Valle d'Aosta 30/2022

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 30/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina valdostana sulle strade regionali: precisa i poteri della Giunta, ridefinisce manutenzione e gestione tra Regione e Comuni, modifica il regime dei canoni per concessioni e accessi e introduce norme transitorie per regolarizzazioni e pagamenti. È in vigore dal 14 dicembre 2022; alcune disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2023.

Modifiche alla disciplina delle strade regionali e dei relativi canoni in Valle d’Aosta

Modifiche alla disciplina delle strade regionali in Valle d’Aosta

La legge interviene sulla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26, che disciplina classificazione, gestione, manutenzione, controllo e tutela delle strade regionali. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e aggiorna soprattutto riparto di competenze, regime concessorio e disciplina dei canoni.

Ambito dei poteri attuativi della Giunta regionale

Viene attribuito alla Giunta regionale il potere di stabilire, con propria deliberazione adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ogni ulteriore aspetto procedimentale necessario per l’applicazione della disciplina sulle strade regionali. Si tratta di una previsione di completamento operativo della normativa vigente.

Manutenzione, gestione e pulizia delle strade regionali

La Regione è confermata quale soggetto competente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la pulizia delle strade regionali e dei beni connessi, nel rispetto dell’articolo 31 del codice della strada.

Al tempo stesso, la legge precisa che determinati interventi restano a carico dei Comuni territorialmente interessati quando riguardano beni che, pur connessi alla viabilità regionale, hanno rilevante interesse locale. In particolare, i Comuni provvedono:

  • agli interventi sui beni indicati dall’articolo 3, comma 1, numeri 3), 33), 34) e 36), del d.lgs. 285/1992;
  • agli interventi sui sistemi di rallentamento della velocità di cui all’articolo 179 del d.P.R. 495/1992;
  • alla manutenzione ordinaria dell’isola centrale delle rotatorie;
  • alla manutenzione ordinaria dei beni di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 45) e 49), del d.lgs. 285/1992.

Canoni, concessioni e autorizzazioni su strade regionali

La disciplina dei canoni per concessioni e autorizzazioni su strade regionali viene aggiornata sotto due profili.

Da un lato, per il canone previsto dall’articolo 14bis, il pagamento non è più rateizzabile su richiesta in tre rate quinquennali, ma deve avvenire all’atto del rilascio della concessione o dell’autorizzazione.

Dall’altro, viene ampliata la formulazione degli atti e delle occupazioni soggetti a canone, includendo espressamente:

  • tutti gli accessi;
  • tutte le diramazioni;
  • tutti gli innesti, anche provvisori.

Regime transitorio sui canoni e sulla regolarizzazione delle occupazioni

Le nuove regole sul pagamento del canone e sull’estensione agli accessi, diramazioni e innesti si applicano dal 1° gennaio 2023.

Per alcune concessioni e autorizzazioni già assentite e non ancora scadute al 1° gennaio 2017, per le quali il canone annuale sia stato regolarmente versato fino al 31 dicembre 2016 ma non sia stato accertato il canone introdotto dalla l.r. 11/2016, si applica il canone dell’allegato A alla l.r. 26/2006, come sostituito, ricalcolato in proporzione agli anni residui. Per gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori, il canone si applica secondo l’allegato A come introdotto dalla l.r. 11/2016, sempre in proporzione agli anni residui e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In questi casi il pagamento avviene in un’unica soluzione.

La legge disciplina anche la regolarizzazione delle occupazioni e degli usi abusivi o non più autorizzati alla data del 1° gennaio 2023. I soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta devono distinguere tra:

  • strade regionali fuori dai centri abitati: presentazione di domanda alla struttura regionale competente in materia di viabilità, con rilascio di autorizzazione o concessione subordinato al pagamento in un’unica soluzione dell’indennità forfettaria prevista dall’allegato B, maggiorata del 10% se la domanda è presentata entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, del 20% se presentata successivamente a tale termine e del 50% se presentata oltre cinque anni dall’entrata in vigore;
  • strade regionali all’interno dei centri abitati: presentazione della domanda al Comune competente secondo i regolamenti comunali in materia di tassa o canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Abrogazioni e coordinamento con la disciplina previgente

È abrogato il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 11/2016. La legge opera quindi un riassetto del precedente regime transitorio dei canoni e delle regolarizzazioni, sostituendo la disciplina non più coerente con le nuove previsioni.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica in 10.000 euro annui, a decorrere dal 2023, la minore entrata derivante dalle modifiche introdotte in materia di canoni.

La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo della spesa iscritta nella Missione 10, Programma 10.005, Titolo 1 del bilancio regionale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Per gli esercizi successivi al 2025, gli stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati al netto della minore entrata prevista.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni contabili necessarie all’attuazione della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi il 14 dicembre 2022. Tuttavia, le modifiche al regime dei canoni previste dall’articolo 3 si applicano, per espressa disposizione transitoria, dal 1° gennaio 2023.

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