Sentenza del 27/03/2015 n. 6214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato la ripresa fiscale fondata sulle movimentazioni dei conti correnti intestati ai soci. Secondo l'Ufficio, trattandosi di una società di persone a ristretta base familiare, i versamenti e i prelevamenti rilevati sui conti dei soci potevano essere presunti riferibili alla società e considerati ricavi non dichiarati, salvo prova contraria dei contribuenti. L'Agenzia ha inoltre contestato la motivazione della CTR, che aveva ritenuto illogico esaminare i conti dei soci poiché nel 1998 la società aveva dato in locazione il ristorante a F.S., sostenendo invece che tale circostanza non escludeva la possibile derivazione dei movimenti bancari da altre attività imponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che, nelle società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio può utilizzare le movimentazioni dei conti correnti dei soci e riferirle presuntivamente alla società, salvo prova contraria. Ha inoltre chiarito che non vi è necessariamente contraddizione tra la tassazione dei canoni di locazione e quella di ulteriori ricavi desunti dalle indagini bancarie, poiché questi ultimi possono derivare da attività diverse dalla gestione del ristorante.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7
L'Ufficio finanziario può utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.
La norma consente di fondare l'accertamento sulle movimentazioni bancarie e, nel caso di società di persone a ristretta base familiare, di riferire presuntivamente alla società le operazioni sui conti dei soci, salvo che il contribuente dimostri la loro diversa origine.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
L'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari nell'ambito degli accertamenti IVA.
Il principio dell'utilizzabilità delle indagini bancarie opera anche ai fini IVA e consente di presumere che versamenti e prelevamenti non giustificati costituiscano operazioni imponibili, salvo prova contraria.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Una volta operante la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di fornire una spiegazione specifica e documentata della diversa origine delle somme.
Artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.
Disciplina delle presunzioni semplici e dei relativi requisiti.
La relazione familiare e la ristretta base societaria possono costituire elementi presuntivi idonei a collegare le operazioni dei soci all'attività sociale, purché il contribuente possa dimostrare circostanze alternative.
Art. 2291 c.c.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La disposizione è richiamata nel quadro della particolare compenetrazione degli interessi tra società di persone e soci, soprattutto quando la compagine è ristretta e familiare.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.
L'Agenzia ha dedotto sia la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni sia l'insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni bancarie dei soci possono essere presuntivamente attribuite alla società, anche se i conti non sono intestati direttamente a quest'ultima.
- La presunzione non è assoluta: il socio o la società devono fornire una prova analitica, documentata e riferita alle singole operazioni per dimostrare che le somme hanno origine personale o comunque estranea all'attività sociale.
- Il fatto che la società non gestisse direttamente un determinato ramo d'azienda o lo avesse concesso in locazione non esclude automaticamente che i movimenti bancari derivino da altre attività imponibili.
- La contemporanea contestazione di canoni di locazione e di ulteriori ricavi presunti da indagini bancarie non è di per sé contraddittoria; le diverse componenti possono riferirsi a fonti reddituali differenti.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente le movimentazioni bancarie applicando il criterio della presunzione e valutando le eventuali giustificazioni offerte dal contribuente, senza fondare la decisione su una sola circostanza astratta o su precedenti non adeguatamente rapportati al caso.
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