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Ordinanza

Ordinanza n. 3250/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, prot. n. 2025/-OMISSIS-, con cui il Consolato Generale d’Italia a Mosca ha respinto la richiesta di visto per studio presentata dalla ricorrente per la frequentazione del corso propedeutico (Foundation course) presso l’Università degli Studi di Brescia.

Giustizia amministrativa202605429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Mosca, relativo alla frequenza di un corso propedeutico presso un’università italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla valutazione del rischio migratorio e sulla ritenuta strumentalità della richiesta di visto rispetto al reale scopo del viaggio. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato, in particolare, l’età della richiedente, l’intervallo di circa venticinque anni dal conseguimento del diploma di istruzione secondaria, la scelta di frequentare un corso non universitario e meramente propedeutico a un eventuale futuro percorso accademico in Italia, la possibilità di accedere nel Paese d’origine ad analoghi percorsi universitari nel settore turistico e l’assenza, dedotta dall’Amministrazione, di stabili e significativi legami personali, familiari e socio-economici nel Paese di provenienza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudizio prognostico dell’Amministrazione sul rischio migratorio e sulla possibile strumentalità della richiesta di visto fosse fondato su circostanze significative e coerenti con la valutazione rimessa alla sede diplomatico-consolare. Il giudice ha richiamato l’art. 44-bis d.P.R. n. 394/1999, relativo all’ingresso per motivi di studio, e l’art. 4 del d.m. n. 850/2011, che impone particolare attenzione alla verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni sul reale scopo del viaggio. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 44-bis d.P.R. n. 394/1999

    l’ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari [...] o [...] corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche [...] nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia

    Individua le condizioni per l’ingresso in Italia per motivi di studio, comprese la coerenza del corso con la formazione pregressa, le disponibilità economiche e la validità dell’iscrizione o pre-iscrizione.

  • art. 4 d.m. 11 maggio 2011, n. 850

    per i visti di breve durata, nonché per quelli di lunga durata, limitatamente ai visti per studio, la rappresentanza diplomatico-consolare deve prestare particolare attenzione alla verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni con riguardo al reale scopo del viaggio

    Attribuisce alla rappresentanza diplomatico-consolare uno specifico potere valutativo sull’attendibilità delle dichiarazioni e sul reale scopo del viaggio, rilevante anche ai fini della valutazione del rischio migratorio.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di visto per studio, la rappresentanza diplomatico-consolare può verificare l’attendibilità delle dichiarazioni relative al reale scopo del viaggio e valutare il rischio migratorio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 850/2011.
  • In sede cautelare, il diniego di visto per studio non appare illegittimo quando la valutazione sul rischio migratorio e sulla possibile strumentalità della richiesta sia sostenuta da circostanze significative e coerenti, quali l’età del richiedente, un lungo intervallo dalla precedente formazione scolastica, la natura meramente propedeutica e non universitaria del corso, la disponibilità di percorsi analoghi nel Paese d’origine e l’assenza di stabili legami personali, familiari e socio-economici in tale Paese.
  • La disciplina dell’ingresso per motivi di studio richiede che il corso da seguire in Italia sia valutato anche in rapporto alla formazione acquisita nel Paese di provenienza e alla genuinità del progetto formativo, oltre alla validità dell’iscrizione o pre-iscrizione e alle disponibilità economiche.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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