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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 1999-2001. L'accertamento si fondava su movimentazioni bancarie dei conti correnti dei soci, ritenute dall'Ufficio riferibili alla società, e sulla contestata indeducibilità di alcuni costi. I motivi riguardavano: l'applicazione delle presunzioni bancarie e l'inversione dell'onere della prova; l'utilizzo di documenti asseritamente prodotti tardivamente in appello; l'insufficiente motivazione sulla destinazione personale delle somme; e la motivazione della CTR in ordine ai rilievi IRAP e al condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Quanto alle movimentazioni bancarie, ha ritenuto che la CTR avesse escluso, con adeguata valutazione di fatto, la rilevanza degli elementi indicati dall'Agenzia e avesse comunque accertato che i soci disponevano di redditi e disponibilità finanziarie proprie, fornendo una prova contraria alla riferibilità delle somme alla società. La censura sulla tardiva produzione degli assegni è stata ritenuta non autosufficiente e non decisiva. Anche il motivo relativo all'IRAP è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà, carenza di autosufficienza e difficoltà di comprendere la censura. La sentenza favorevole alla società è quindi rimasta ferma; non sono state liquidate spese perché la società intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    Disciplina le indagini bancarie e le presunzioni relative ai versamenti e ai prelevamenti, consentendo il recupero a tassazione quando il contribuente non dimostri la riferibilità personale delle movimentazioni. Nel caso concreto, la Corte ha confermato che la presunzione non poteva essere applicata automaticamente ai conti intestati ai soci senza adeguati elementi sulla loro riferibilità alla società e senza considerare la prova contraria fornita.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2

    Prevede analoghi poteri di indagine bancaria ai fini IVA. Anche in questo ambito, la riferibilità alla società delle operazioni sui conti personali dei soci deve essere sostenuta da elementi presuntivi idonei e può essere superata da una prova concreta dell'utilizzo personale delle somme.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61

    Regolano i termini e le modalità di produzione documentale e il giudizio d'appello tributario. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non indicava con precisione quali documenti fossero stati prodotti tardivamente, il loro contenuto e la loro decisività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Impongono una motivazione adeguata della sentenza tributaria e disciplinano il rinvio alle norme del giudizio d'appello. Il motivo relativo alla motivazione sull'IRAP è stato ritenuto inammissibile per contraddittorietà e difetto di autosufficienza del ricorso.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    Prevede una forma di definizione agevolata collegata ai processi verbali di constatazione. La CTR aveva ritenuto che il condono avesse inciso sull'utilizzabilità del PVC ai fini del recupero IRAP; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione perché la censura dell'Agenzia era processualmente inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi di motivazione. La Corte ha rilevato che le censure dell'Agenzia miravano in parte a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, ed erano comunque prive dei requisiti di specificità e autosufficienza.

Massime di principio

  • Le movimentazioni sui conti personali dei soci di una società a ristretta base familiare possono costituire una presunzione di riferibilità alla società, ma non determinano automaticamente il recupero a tassazione: l'Amministrazione deve indicare elementi concreti e il contribuente può vincere la presunzione dimostrando l'origine e l'utilizzo personale delle somme.
  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente i documenti, i passaggi motivazionali e la loro decisività.
  • Una censura sulla produzione tardiva di documenti deve precisare quali documenti siano stati prodotti, quando, quale regola processuale sia stata violata e perché tale violazione abbia inciso concretamente sulla decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere coerente e autosufficiente: contraddizioni tra quanto sostenuto nei diversi gradi di giudizio, mancata trascrizione degli atti rilevanti o motivi formulati in modo ambiguo possono condurre all'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando la sentenza di merito contiene più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo efficace; se una di esse rimane valida, il ricorso può risultare comunque inammissibile o infondato.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella della CTR, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti e adeguatamente dedotti.

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