Cassazione Penale, Sentenza n. 17736/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per i periodi d'imposta 2013 e 2014 con determinazione della base imponibile e dell'IVA dovuta; contestazione di più profili: (i) insufficiente e indiziaria determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa (calcolo fondato su dati presuntivi come i costi per il personale indicati nei Mod. 770); (ii) inesistenza della qualità di "amministratore di fatto" attribuita al ricorrente dopo la cessione formale delle quote e cariche sociali; (iii) mancanza di prova che l'imputato abbia incassato assegni della cooperativa; (iv) assenza del dolo specifico di evasione (in particolare consapevolezza dell'entità dell'evasione oltre la soglia di punibilità); (v) omissione nell'ammettere prove ritenute decisive (richiesta di rinnovazione istruttoria per audizione di diversi testi); (vi) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena; (vii) richiesta di assoluzione per fatti anteriori posti a prescrizione per mancata prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o generiche tutte le censure: ha confermato che la determinazione della base imponibile e dell'IVA dovuta è fondata su elementi idonei (Mod. 770 nel cassetto fiscale, spesometro, operazioni bancarie, verbale INPS) e su valutazioni logiche e ammesse di accertamento induttivo; ha considerato corretta la valutazione di merito secondo cui il ricorrente ha continuato a esercitare la gestione di fatto della Cooperativa Multilavoro (testimonianze, documentazione bancaria, assenza di deleghe a terzi, modalità di incasso di assegni); ha affermato che il dolo specifico può sussistere anche in forma di dolo eventuale e che elementi come la reiterazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni e dei mancati versamenti, nonché l'uso di prestanome, sono idonei a desumerlo; ha ritenuto non decisive le prove la cui acquisizione era richiesta in cassazione (erano mezzi dichiarativi non necessariamente capaci di determinare di sicuro diversa pronuncia); ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e proporzionata la pena rideterminata; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla sentenza di estinzione per prescrizione per genericità del motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali: la Corte riconosce che il dolo specifico richiesto può essere provato anche in forma di dolo eventuale e che la consapevolezza dell'entità dell'evasione può desumersi da elementi indiziari come la reiterazione dell'omissione e il mancato pagamento.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi di valutazione della prova nel giudizio di merito: le valutazioni logiche e l'analisi complessiva del materiale istruttorio sono ammissibili se fondate su elementi di fatto puntuali e congrue massime di esperienza.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri e limiti del giudice: le deduzioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge e dalla motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del riesame in sede di legittimità: la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la motivazione della decisione, non riforma libero giudizi di fatto salvo vizi di logicità o violazioni di legge.
art. 189 cod. proc. pen.
Principio dell'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale: il giudice può avvalersi di accertamenti induttivi e di dati amministrativi (es. studi di settore, 770, spesometro) per la determinazione dell'imposta.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la valutazione della loro sussistenza è di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di elementi negativi sulla collaborazione dell'imputato e su dichiarazioni ritenute mendaci.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello, tenuto conto dei parametri e dei precedenti.
art. 129 cod. proc. pen.
Disposizioni sulla declaratoria di prescrizione: la Cassazione ricorda che il ricorso che contesti la prescrizione senza specificare e dimostrare la causa di non punibilità è inadmissibile per genericità.
Massime di principio
- In materia di reati tributari il giudice può determinare la base imponibile anche per via induttiva utilizzando dati amministrativi (Mod. 770, spesometro, conti correnti) purché la motivazione colleghi logicamente gli elementi e non si fondi su mere congetture.
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere riconosciuta nonostante la formale cessione delle quote se emerge da elementi concreti di gestione continuativa (es. gestione del personale, conservazione deleghe operative, documenti bancari, incassi riconducibili).
- Il dolo specifico dell'omessa dichiarazione può essere dimostrato anche in forma di dolo eventuale e desumibile da circostanze quali la reiterazione dell'omissione, il mancato pagamento successivo dei tributi e l'uso di prestanome per occultare la gestione.
- Le richieste di assunzione di prova in sede di legittimità devono riguardare fatti certi e decisivi: prove esclusivamente dichiarative il cui risultato sarebbe solo uno degli elementi di valutazione non sono generalmente ritenute "prove decisive" ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena è di merito; per censurare tali valutazioni in Cassazione è necessario indicare vizi motivazionali specifici e non generiche doglianze.
- Le impugnazioni che attaccano decisioni di prescrizione richiedono specificità: non è sufficiente dedurre genericamente l'assenza del fatto o l'inesistenza della prescrizione senza precisare la causa di non punibilità invocata.
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