Sentenza n. 3989/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 4931/2025 pubblicata il 19.06.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 26133/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 giugno 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era inutilmente decorso. Nonostante il passaggio in giudicato, attestato il 30 gennaio 2026, l'amministrazione non aveva dimostrato alcun adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la decisione del giudice ordinario era passata in giudicato ed era rimasta ineseguita. Ha accertato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e del rito camerale, nonché la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire tempestivamente del beneficio è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale applicabile.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione, destinataria dell'obbligo conformativo, non abbia provveduto spontaneamente.
- Quando il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico sia decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, se il beneficio ha natura fungibile.
- Nell'ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con decorrenza operativa subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ma può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.
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