Sentenza del 25/03/2019 n. 613 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Separazione -assegno al coniuge - esigenze locative delle figlie - deducibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha riconosciuto la deducibilità di due terzi dell'assegno di mantenimento, corrispondenti pro-quota alle esigenze locative delle due figlie. La decisione non ha invece risolto in modo definitivo, perché non oggetto della controversia, la questione della piena deducibilità dell'intero assegno da parte del marito; sul punto il collegio ha espresso soltanto riserve in un obiter dictum.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di dedurre dall'assegno di mantenimento ricevuto dal marito la quota corrispondente al canone di locazione dell'immobile abitato dalla moglie separata insieme alle due figlie a carico. La questione centrale era stabilire se tale componente dell'assegno fosse collegata alle esigenze di mantenimento dei figli e, quindi, fiscalmente deducibile. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto oggettivamente evidente il collegamento tra le esigenze abitative delle figlie e la disponibilità economica della madre, riconoscendo la deduzione in misura proporzionale.
Massime di principio
- Quando l'assegno di mantenimento è destinato anche a soddisfare esigenze abitative dei figli, la quota riferibile pro-quota ai figli può essere considerata deducibile se è dimostrabile il collegamento concreto tra l'importo corrisposto e le loro necessità.
- La deducibilità non deriva automaticamente dal solo fatto che l'assegno sia versato in caso di separazione: occorre distinguere la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli e documentare la finalità delle somme.
- La ripartizione pro-quota può essere utilizzata quando il canone di locazione riguarda un immobile abitato dalla madre insieme ai figli, purché la quota riconducibile alle esigenze dei figli sia oggettivamente determinabile.
- La pronuncia riconosce la deduzione nella prospettiva del coniuge beneficiario, ma non stabilisce necessariamente che il coniuge obbligato possa dedurre integralmente lo stesso importo: tale profilo deve essere valutato secondo le specifiche norme fiscali applicabili e non è stato deciso nel caso descritto.
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