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Provvedimento

Deliberazione n. 482 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti miravano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a imporne, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione a fini probatori per 12 mesi con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il Collegio conferma quindi l’operato d’urgenza del Dipartimento competente.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso nasce da una segnalazione della persona interessata relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile tramite piattaforme digitali senza consenso.

Origine e base normativa dell’intervento

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per i casi di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, anche noti come c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. Il medesimo articolo prevede una decisione del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimenti urgenti del 17 luglio 2024

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 342 e 343 del 17 luglio 2024. Tali provvedimenti sono stati trasmessi ai gestori delle piattaforme il medesimo giorno.

Le misure imposte consistono in:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Collegio

Il provvedimento del 29 agosto 2024 dispone la ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, dei provvedimenti d’urgenza nn. 342/2024 e 343/2024. La ratifica conferma l’operato del dirigente competente e rende stabile l’assetto cautelare predisposto per impedire la circolazione del materiale segnalato.

Profili operativi per i destinatari

Per i gestori delle piattaforme coinvolte, il provvedimento ribadisce l’esigenza di attivare rapidamente meccanismi interni di contenimento della diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ex art. 144-bis, coordinando:

  • blocco o impedimento della diffusione del materiale;
  • eventuale conservazione del contenuto in chiaro solo per finalità probatorie;
  • adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la diretta identificazione degli interessati;
  • tempestiva interlocuzione con l’Autorità.

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né un’ulteriore valutazione di merito sulla illiceità del trattamento oltre alla conferma della misura urgente adottata.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina i casi di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 342 e 343 del 17 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e di conservare per 12 mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati, confermando quindi l’efficacia delle misure nei confronti delle piattaforme coinvolte.

Finalità delle misure

Le misure erano finalizzate a prevenire la diffusione online di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e a preservare eventuali elementi utili per finalità probatorie, nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Come è indicizzato

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