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Provvedimento

Provvedimento del 07/01/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati, con istruzioni di compilazione, da rilasciare ai percettori residenti e, in alcuni casi, non residenti. Lo schema sostituisce quello del 21 dicembre 2009 e tiene conto dell’unificazione delle aliquote per taluni redditi di natura finanziaria.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti

Approvazione dello schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati

Il provvedimento approva il modello di certificazione relativo agli utili corrisposti e ai proventi ad essi equiparati, alle ritenute operate e alle imposte sostitutive applicate, ai sensi dell’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Lo schema deve essere utilizzato per gli utili e i proventi indicati nel provvedimento e nelle istruzioni allegate, con disciplina distinta per soggetti residenti e non residenti.

Ambito di applicazione

La certificazione è approvata per attestare:

  • gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  • i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
  • i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Restano esclusi gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, nei casi previsti.

Struttura della certificazione

La certificazione è composta:

  • dai dati del soggetto che rilascia la certificazione;
  • dalla Sezione I, relativa al soggetto emittente;
  • dalla Sezione II, relativa all’intermediario non residente;
  • dalla Sezione III, relativa al percettore degli utili;
  • dalla Sezione IV, relativa agli utili e proventi corrisposti.

Il modello deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato, nello stesso ordine, con l’esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione di ciascun campo. È ammessa una veste grafica diversa e la sottoscrizione mediante sistemi di elaborazione automatica.

Soggetti obbligati al rilascio

La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili. Le istruzioni indicano tra i soggetti che possono rilasciarla:

  • società ed enti emittenti;
  • casse incaricate del pagamento degli utili;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.;
  • rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti;
  • società fiduciarie, per conto degli effettivi proprietari;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione;
  • associanti, per i proventi da associazione in մասնակցazione e cointeressenza.

Termini di rilascio

La certificazione deve essere rilasciata al percettore entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. Le istruzioni specificano che, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, il rilascio deve avvenire entro il 28 febbraio.

Contenuto e compilazione della Sezione I e II

La Sezione I riguarda i dati del soggetto emittente. Devono essere indicati codice fiscale o, per soggetti esteri, il codice di identificazione fiscale o un codice identificativo amministrativo; in mancanza, può essere indicato il codice ISIN barrando l’apposita casella. Devono inoltre essere riportati denominazione, codice Stato estero e, per i soggetti residenti, i dati del domicilio fiscale.

La Sezione II riguarda gli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. Devono essere indicati, per ciascun intermediario:

  • codice ABI, ove attribuito;
  • codice BIC/SWIFT;
  • codice fiscale italiano o altro codice identificativo estero;
  • denominazione;
  • codice dello Stato estero.

Contenuto e compilazione della Sezione III

La Sezione III raccoglie i dati anagrafici del percettore degli utili o degli altri proventi equiparati, dai punti 13 a 24. Per i percettori non residenti, devono essere indicati:

  • località e indirizzo estero di residenza;
  • codice dello Stato estero;
  • eventuale codice di identificazione fiscale estero, se non è già attribuito il codice fiscale italiano.

Contenuto e compilazione della Sezione IV

La Sezione IV certifica gli utili e i proventi corrisposti. Devono essere indicati:

  • numero delle azioni o quote e percentuale di contitolarità;
  • dividendo unitario;
  • dividendi complessivi lordi formati con utili ante e post 31 dicembre 2007;
  • proventi da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o non residenti, distinti per periodo di formazione degli utili;
  • utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, distinti per periodo;
  • remunerazioni di finanziamenti eccedenti riqualificate come utili;
  • netto frontiera;
  • utili da SIIQ e SIINQ;
  • aliquota applicata;
  • ritenuta o imposta sostitutiva;
  • imposta eventualmente applicata all’estero;
  • dividendi relativi a utili e riserve formati in periodi di trasparenza fiscale.

Sono previste specifiche regole per i titoli esteri, per i quali gli importi devono essere indicati al controvalore in euro. I punti 38 e 39 sono alternativi tra loro.

Regole particolari e casistiche

Le istruzioni precisano che:

  • possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, se ricorre la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR;
  • in tal caso, la società emittente deve comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve distribuite e il regime fiscale applicabile;
  • la certificazione è rilasciata anche per proventi assoggettati a disciplina convenzionale per i soggetti non residenti, che possono utilizzarla per il credito d’imposta nel Paese di residenza;
  • per i percettori di utili derivanti da partecipazioni in SIIQ e SIINQ, assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, la certificazione deve essere rilasciata;
  • in caso di operazioni straordinarie che abbiano estinto il soggetto preesistente, il soggetto subentrante deve indicare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.

Utilizzo dei dati da parte dei percettori

I percettori devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione serve anche, per i non residenti, a consentire l’eventuale richiesta del credito d’imposta o l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni è destinato a fornire al percettore tutte le informazioni necessarie per comprendere le modalità di calcolo e definizione degli utili corrisposti e delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Motivazioni del provvedimento

Il nuovo schema sostituisce quello approvato con provvedimento del 21 dicembre 2009. È stato aggiornato per recepire l’unificazione delle aliquote prevista per gli utili e altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva percepiti da soggetti non residenti, nonché per i proventi derivanti da partecipazioni in SIIQ e SIINQ, in attuazione dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi richiamati figurano:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • D.M. 2 aprile 2008;
  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Pubblicazione e data del provvedimento

Il provvedimento è stato emanato a Roma il 7 gennaio 2013. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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