Provvedimento del 11/01/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come utilizzare il credito d’imposta maturato in caso di accesso al finanziamento agevolato per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili abitativi e produttivi colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Stabilisce che il credito copre, per ciascuna rata, sorte capitale, interessi e spese strettamente necessarie, che può essere usato per pagare le rate e recuperato dalla banca tramite compensazione o cessione del credito, senza i limiti ordinari di compensazione. Prevede inoltre la trasmissione telematica dei dati dei beneficiari e dei finanziamenti all’Agenzia delle entrate secondo specifiche tecniche successive.
Modalità di fruizione del credito d’imposta per il finanziamento agevolato degli interventi post-sisma 2012
Modalità di fruizione del credito d’imposta per il finanziamento agevolato post-sisma 2012
Il provvedimento definisce le regole operative per l’utilizzo del credito d’imposta previsto per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che abbiano scelto il finanziamento agevolato per gli interventi sugli immobili danneggiati. La disciplina riguarda sia il meccanismo di maturazione del credito sia le modalità di recupero da parte della banca finanziatrice.
Ambito di applicazione
Il credito d’imposta è collegato all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esso opera nei casi in cui il soggetto interessato acceda al finanziamento agevolato previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3-bis, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili:
- di edilizia abitativa;
- ad uso produttivo.
Gli interventi richiamati sono quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo risultante dalla somma di:
- sorte capitale;
- interessi dovuti;
- spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.
Il beneficio matura quindi in relazione a ogni rata di rimborso, secondo l’importo complessivo dovuto per quella scadenza.
Utilizzo del credito e modalità di recupero da parte della banca
Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
La banca recupera gli importi dovuti mediante:
- compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- oppure cessione del credito secondo l’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
La compensazione può essere esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
Esclusione dei limiti ordinari di compensazione
Per la compensazione effettuata ai sensi del provvedimento non si applicano:
- il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il provvedimento esclude quindi l’operatività dei limiti quantitativi ordinariamente previsti per la compensazione.
Limite di spesa
Il rispetto del limite di spesa autorizzato è effettuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nella motivazione si precisa che il rispetto del limite di spesa, a legislazione vigente, è assicurato dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nell’ambito dell’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate
La banca finanziatrice deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica:
- gli elenchi dei soggetti beneficiari;
- l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
- il numero delle rate;
- l’importo delle singole rate.
Le specifiche tecniche per tale trasmissione saranno approvate con successivo provvedimento.
Riferimenti e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure adottate per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nei territori interessati. Nelle premesse vengono richiamati, tra gli altri:
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 sulla sospensione dei termini tributari.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate equivale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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