Provvedimento del 11/01/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2013, le istruzioni per la compilazione dei dati fiscali e previdenziali, e disciplina anche la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Definisce contenuti, soggetti obbligati, termini di rilascio, modalità di compilazione, utilizzo per la dichiarazione dei redditi e regole specifiche per INPS, ex INPDAP, previdenza complementare, detrazioni e annotazioni.
Approvazione CUD 2013 e istruzioni per la certificazione fiscale e contributiva
Approvazione del modello CUD 2013 e finalità del provvedimento
Il provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2013, unitamente alle istruzioni per la compilazione dei dati fiscali e dei dati previdenziali e assistenziali. Esso disciplina inoltre le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria quando non sia esercitata l’opzione prevista dal decreto legislativo n. 461 del 1997.
Ambito della certificazione unica
La certificazione CUD 2013 è destinata ad attestare:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2012;
- le relative ritenute d’acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, comprese le gestioni ex INPDAP.
Il modello è quindi concepito come certificazione unica sia fiscale sia contributiva, con valenza anche per gli adempimenti verso l’INPS.
Soggetti obbligati al rilascio e termini
Devono compilare e rilasciare la certificazione il datore di lavoro, l’ente pensionistico o altro sostituto d’imposta. La certificazione va consegnata al contribuente in duplice copia entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, cioè entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
È ammessa la trasmissione in formato elettronico, purché il dipendente possa acquisirne disponibilità e stamparla. La firma può essere apposta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Regole di compilazione del modello
Lo schema deve essere compilato rispettando la sequenza, la denominazione e la numerazione progressiva dei campi. I campi non compilati possono essere omessi se ciò è più agevole per il sostituto. Se occorre certificare situazioni distinte per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerati progressivamente.
La stessa certificazione può essere redatta con veste grafica diversa da quella dello schema allegato. Il modello può essere utilizzato anche per periodi successivi al 2012 fino all’approvazione di un nuovo schema.
Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il CUD 2013 certifica i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2012 e assoggettati a:
- tassazione ordinaria;
- tassazione separata;
- ritenuta a titolo d’imposta;
- imposta sostitutiva.
La certificazione comprende anche:
- le ritenute operate;
- le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- i redditi che non hanno concorso al reddito imponibile.
Sono richiamati, tra gli altri, i redditi soggetti a tassazione separata quali arretrati, indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche in capitale; i redditi soggetti a imposta sostitutiva per incrementi di produttività; e i redditi di pensione o lavoro certificati ai fini delle detrazioni.
Certificazioni relative ai contributi INPS e gestione ex INPDAP
La certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni o al modello DAP/12.
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Il provvedimento chiarisce inoltre che i dati relativi all’INPDAP soppresso confluiscono nella gestione ex INPDAP dell’INPS, per la quale è prevista un’apposita sezione del modello.
Certificazione integrativa
Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione prima dell’approvazione dello schema CUD 2013 e mancano dati ora previsti, deve rilasciare una certificazione integrativa entro il termine ordinario di rilascio della certificazione unica.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Quando non sia esercitata l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni o operazioni generatrici di redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR devono rilasciare una certificazione contenente:
- dati identificativi del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Utilizzo della certificazione da parte del contribuente
Il contribuente che possiede solo i redditi certificati nel CUD 2013 è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, purché le operazioni di conguaglio siano state corrette. Tuttavia, può comunque presentare la dichiarazione se deve dedurre o detrarre altri oneri, restituire detrazioni non spettanti, dichiarare ulteriori redditi, compilare il quadro RM, RT, RW o AC, oppure nei casi previsti dalla disciplina sull’otto e cinque per mille.
Sono richiamati i casi in cui il contribuente deve comunque presentare specifici quadri del Modello UNICO 2013 Persone fisiche.
Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille
I contribuenti esonerati dalla dichiarazione possono utilizzare la scheda allegata al CUD per scegliere la destinazione:
- dell’otto per mille dell’IRPEF;
- del cinque per mille dell’IRPEF.
Le due scelte non sono alternative e possono essere espresse entrambe.
Per l’otto per mille la scelta può essere espressa a favore di:
- Stato;
- Chiesa cattolica;
- Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Chiesa Valdese;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
- Unione Comunità Ebraiche Italiane;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale;
- Chiesa Apostolica in Italia.
Per il cinque per mille la scelta può riguardare:
- volontariato e ONLUS, associazioni di promozione sociale e fondazioni riconosciute;
- ricerca scientifica e università;
- ricerca sanitaria;
- beni culturali e paesaggistici;
- attività sociali del comune di residenza;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con rilevante attività sociale.
La scheda va presentata in busta chiusa entro il termine di scadenza del Modello UNICO 2013 PF, presso un ufficio postale o un intermediario abilitato; è prevista anche la presentazione telematica diretta.
Informazioni per il contribuente e profili privacy
L’Allegato 1 fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Vengono indicate:
- finalità del trattamento;
- natura dei dati personali e sensibili;
- modalità di utilizzo;
- titolari e responsabili del trattamento;
- diritti dell’interessato;
- regime del consenso.
È specificato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari possono trattare i dati per le finalità connesse alla certificazione e alle scelte dell’otto e cinque per mille.
Indicazioni generali per la compilazione dei dati fiscali
L’Allegato 2 contiene istruzioni dettagliate per la compilazione della parte fiscale del CUD. Il sostituto deve indicare i propri dati identificativi, il codice fiscale, l’indirizzo completo della sede e il codice attività prevalente.
È previsto l’obbligo di ricezione telematica dei modelli 730-4 e, per i sostituti non abilitati, l’invio entro il 31 marzo 2013 dell’apposita comunicazione per indicare l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato.
Sono richiamate regole specifiche per il codice sede, che può identificare gruppi di dipendenti gestiti separatamente.
Parte A: dati generali e familiari a carico
La parte A deve contenere:
- dati anagrafici del contribuente;
- domicilio fiscale al 1° gennaio 2012;
- domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 o alla cessazione del rapporto, se precedente;
- domicilio fiscale al 1° gennaio 2013, se diverso;
- eventuali dati di previdenza complementare;
- eventi eccezionali;
- dati sui familiari fiscalmente a carico.
Sono previsti codici specifici per la previdenza complementare e per gli eventi eccezionali, tra cui:
- vittime di richieste estorsive;
- residenti a Lampedusa e Linosa colpiti da emergenza umanitaria;
- altri eventi eccezionali.
Le annotazioni devono riportare, per ciascun familiare a carico, il grado di parentela, il codice fiscale, i mesi a carico, l’eventuale età inferiore a 3 anni, la percentuale di detrazione e quella per famiglie numerose.
Parte B: dati fiscali e principali campi certificativi
La parte B certifica i redditi e i dati utili alla dichiarazione dei redditi. Il documento disciplina in modo puntuale i singoli campi:
- punti 1 e 2: redditi di lavoro dipendente e assimilati, inclusi casi particolari, redditi esteri, redditi di frontiera, agevolazioni per docenti e ricercatori, lavoratori rientrati in Italia, somme per produttività, bonus e stock option, redditi esenti o parzialmente esenti, compensi per lavori socialmente utili;
- punti 3 e 4: giorni utili alle detrazioni per lavoro e pensione;
- punto 5: ritenute d’acconto da riportare in dichiarazione;
- punti 6, 10, 11, 13: addizionale regionale e comunale, saldo, acconto, con regole speciali in caso di cessazione del rapporto o eventi eccezionali;
- punti 21, 22, 24, 26, 27: acconti IRPEF e cedolare secca trattenuti in sede di assistenza fiscale;
- punti 36, 37, 38, 39: crediti non rimborsati;
- punti 101-139: imposta lorda, detrazioni, oneri, previdenza complementare, assicurazioni sanitarie, contributo di solidarietà, reddito al netto del contributo di perequazione, maggiorazione per comparto sicurezza, contribuzione assistenziale e ulteriori casistiche;
- punti 201 e 203: incapienza in sede di conguaglio e importi da trattenere successivamente o da versare autonomamente;
- punti 204 e 205: redditi erogati da altri soggetti e conguagliati.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Nel punto 1 vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, al netto di oneri deducibili e contributi previdenziali e assistenziali non imponibili, compresi stipendi, pensioni, borse di studio, compensi di collaborazione, trattamenti periodici dei fondi pensione e compensi di cooperative.
Sono richiamati i casi di:
- indennità oltre il milione di euro, da indicare nelle annotazioni con codice BZ;
- redditi esteri e relativa evidenza nelle annotazioni AD, AE, BC, BM o AJ, a seconda della fattispecie;
- docenti e ricercatori rientrati in Italia, con indicazione del 10% imponibile;
- lavoratori frontalieri, con quota esente di euro 6.700,00;
- lavoratrici/lavoratori beneficiari degli abbattimenti della legge n. 238/2010;
- lavori socialmente utili con annotazione AG;
- bonus e stock option, con annotazione BL;
- erogazioni liberali in natura e compensi in natura, con annotazione AH;
- sussidi ed erogazioni per eventi sismici 2012, con annotazione CB;
- redditi totalmente o parzialmente esenti per convenzioni internazionali, con annotazione AJ e, dal testo, ulteriori categorie esenti con annotazione BQ.
Detrazioni e oneri
Il documento descrive la gestione delle detrazioni per:
- coniuge e familiari a carico;
- figli con detrazioni maggiorate;
- canoni di locazione;
- spese detraibili al 19%;
- canone di locazione per studenti fuori sede;
- mantenimento del cane guida;
- altre detrazioni previste dall’art. 12, 13, 15 e 16 del TUIR.
Gli oneri detraibili del 19% devono essere dettagliati nelle annotazioni con il codice AT, riferendosi alla tabella A allegata.
Credito per famiglie numerose, canoni di locazione e altri crediti
Sono disciplinati i punti relativi al credito per famiglie numerose, al credito per canoni di locazione e ai casi di recupero di crediti già riconosciuti. Le annotazioni BH e BI chiariscono quando il contribuente può chiedere il rimborso in dichiarazione se non ha altri redditi.
Credito per imposte pagate all’estero
Il punto 114 riguarda il credito d’imposta riconosciuto per imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Le annotazioni AQ devono specificare lo Stato estero, l’anno di percezione, il reddito estero, l’imposta pagata all’estero, il reddito tassato in Italia, l’imposta lorda italiana e l’imposta netta.
Contributo di solidarietà e contributo di perequazione
Sono previste istruzioni per:
- il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici;
- il contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, applicabile sulla parte eccedente euro 300.000;
- la relativa evidenza nei punti 136-139 e nelle annotazioni BY, se il rapporto cessa nel corso dell’anno.
Incentivo all’incremento della produttività
Nei punti 251-255 vanno indicati i compensi agevolati per l’incremento della produttività del lavoro. Per il 2012 il regime prevede:
- imposta sostitutiva del 10%;
- limite complessivo di euro 2.500 lordi;
- applicazione ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2011 non superiore a euro 30.000.
Sono previste istruzioni specifiche per lavoro notturno, straordinario, turni, premi e bonus, nonché per i casi in cui il sostituto applichi tassazione ordinaria o il regime agevolato non trovi applicazione. Le annotazioni BX e AF devono descrivere la fattispecie.
Tassazione separata, TFR e prestazioni in capitale
Il provvedimento disciplina in modo articolato i punti 351-356 e 401-413, relativi a:
- compensi arretrati di anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- trattamento di fine rapporto;
- indennità equipollenti;
- altre somme e prestazioni in forma di capitale;
- acconti, anticipazioni, ritenute operate e sospese.
Per il TFR e le altre indennità devono essere separatamente evidenziati gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 e, per le prestazioni pensionistiche, anche quelli fino al 31 dicembre 2006.
Sono previsti casi particolari per:
- eredi e aventi diritto ex art. 2122 c.c.;
- somme all’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898/1970;
- riscatti volontari della posizione pensionistica complementare;
- prestazioni maturate in parte in Italia e in parte all’estero;
- versamenti rateali e riliquidazioni.
Le annotazioni AY, AB, BE, BF e BW servono a dettagliare gli importi e la natura delle somme.
Previdenza complementare e contributi per familiari a carico
Tra i punti 120-127 e nelle annotazioni AS e BD sono disciplinati:
- contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed esclusi o non esclusi dal reddito;
- contributi dei lavoratori di prima occupazione e loro eccedenze deducibili nei venti anni successivi;
- contributi versati per familiari a carico;
- casi di più situazioni previdenziali riconducibili a codici differenti.
Il modello richiede anche la separata evidenza dei contributi trattenuti, dedotti e non dedotti, nonché della quota destinata al fondo per i dipendenti pubblici.
Oneri deducibili, assistenza sanitaria e assicurazioni sanitarie
Il punto 129 raccoglie gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR e alcune erogazioni aziendali per spese sanitarie. Il punto 131 riguarda i contributi per assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, con limite di euro 3.615,20.
Il punto 133 è dedicato alle assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto; il documento precisa che i premi concorrono a formare reddito e che le spese rimborsate possono essere considerate in dichiarazione nei limiti di legge.
Dati per l’assistenza fiscale e conguagli
Viene disciplinata la gestione degli importi trattenuti o rimborsati nell’ambito dell’assistenza fiscale, inclusi:
- acconti IRPEF;
- acconti addizionale comunale;
- cedolare secca;
- crediti da assistenza fiscale;
- importi sospesi per eventi eccezionali;
- somme rimborsate dal sostituto.
Le annotazioni BA, BR, BT, BV, AM e altre servono a dettagliare gli importi e le sospensioni.
Annotazioni obbligatorie e codici
La Tabella B elenca i codici delle annotazioni obbligatorie, tra cui:
- AA: tributi sospesi;
- AB: somme corrisposte a eredi o aventi diritto;
- AD, AE, AJ, BW: redditi esteri o esenti;
- AH, AR, AT, AU, AV: oneri, erogazioni in natura, spese sanitarie e assistenza sanitaria;
- BG, BH, BI: canoni di locazione e crediti non riconosciuti;
- BL, BX, BY, BZ: produttività, contributo di solidarietà e redditi oltre un milione;
- CA, CB, CD, CE: eventi eccezionali, sismici e finanziamento di imposte;
- ZZ: altre annotazioni obbligatorie.
Elenco degli oneri detraibili al 19%
La Tabella A riporta gli oneri per cui spetta la detrazione del 19%, tra cui:
- spese sanitarie e per familiari non a carico;
- spese per disabili, veicoli e cani guida;
- interessi su mutui ipotecari e agrari;
- assicurazioni vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza;
- spese di istruzione, funebri, assistenza personale e sportive per ragazzi;
- spese di intermediazione immobiliare e locazione studenti fuori sede;
- erogazioni liberali a partiti, ONLUS, associazioni sportive, fondazioni, enti culturali, scuole, società di mutuo soccorso e altri soggetti indicati dalla tabella.
Disposizioni per la parte previdenziale e assistenziale
L’Allegato 3 disciplina la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS e gestione ex INPDAP. La certificazione va rilasciata ai fini contributivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto.
Gli importi retributivi devono essere esposti in euro, con arrotondamento all’unità per le retribuzioni e al centesimo per le contribuzioni trattenute.
Soggetti tenuti alla certificazione contributiva
Devono compilare la parte previdenziale:
- i datori di lavoro già tenuti al modello 01/M o DAP/12;
- i soggetti non sostituti d’imposta con lavoratori assicurati in Italia;
- i committenti di collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata;
- i soggetti che gestiscono posizioni ex INPDAP confluite nell’INPS;
- in specifici casi, le amministrazioni pubbliche in liquidazione, le amministrazioni subentranti e quelle coinvolte in trasferimenti o successioni.
Per gli operai agricoli, la certificazione è assolta dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera.
Sezione 1: INPS lavoratori subordinati
La sezione 1 riguarda i lavoratori subordinati iscritti all’INPS. I campi principali sono:
- matricola azienda;
- indicazione dell’ente pensionistico INPS o altro ente;
- imponibile previdenziale;
- imponibile IVS per i soggetti ex IPOST;
- contributi a carico del lavoratore trattenuti;
- mesi coperti da denuncia UNIEMENS.
Sono fornite istruzioni per casi particolari come edilizia, lavoranti a domicilio, retribuzioni convenzionali, lavoratori all’estero, massimale contributivo e contributi aggiuntivi o figurativi.
Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative
La sezione 2 certifica i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Vanno indicati:
- compensi corrisposti;
- contributi dovuti;
- quota a carico del collaboratore;
- contributi effettivamente versati;
- mesi di presentazione della denuncia UNIEMENS.
Il massimale contributivo per il 2012 è indicato in euro 96.149,00.
Sezione 3: gestione ex INPDAP
La sezione 3 riguarda le gestioni ex INPDAP confluite nell’INPS, tra cui:
- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- ENAM.
La sezione va compilata da sostituti d’imposta, amministrazioni pubbliche e altri soggetti nei casi specificati, anche quando i compensi provengano da altri soggetti ma debbano essere conguagliati.
Per questa sezione sono indicati:
- codice fiscale dell’amministrazione;
- progressivo azienda;
- codice identificativo MEF-SPT, se presente;
- gestione pensionistica, previdenziale, credito o ENPDEP/ENAM;
- anno di riferimento;
- imponibili e contributi per TFS, TFR, gestione credito, ENPDEP e ENAM.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama una ampia serie di riferimenti normativi, tra cui:
- D.P.R. n. 600/1973;
- D.P.R. n. 917/1986;
- D.Lgs. n. 124/1993;
- D.Lgs. n. 241/1997;
- D.Lgs. n. 314/1997;
- D.Lgs. n. 461/1997;
- D.P.R. n. 322/1998;
- D.Lgs. n. 196/2003;
- D.Lgs. n. 252/2005;
- D.L. n. 201/2011;
- D.L. n. 95/2012;
- D.L. n. 174/2012;
- legge n. 228/2012.
È inoltre stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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