Cassazione Civile, Ordinanza n. 06070/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore era stato licenziato per asserito scarso rendimento e, inoltre, destinatario di sanzioni conservative. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato la società al risarcimento nei limiti di 12 mensilità, oltre a dichiarare illegittime le sanzioni conservative e a disporre la restituzione delle somme trattenute. La Corte territoriale aveva ritenuto non provata, da parte datoriale, la sussistenza della giusta causa/inadempimento per scarso rendimento, evidenziando la mancanza di parametri comparativi idonei a valutare l'inesattezza della prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, sostenendo che il giudizio sull'insussistenza del fatto materiale contestato non può implicare valutazioni sulla sproporzione del licenziamento; con il secondo ha dedotto plurime violazioni di legge e vizio motivazionale, lamentando l'omesso esame del comportamento complessivo del lavoratore e l'illogicità della motivazione sulla prova dello scarso rendimento. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente perché la Corte d'appello non aveva svolto una valutazione di mera sproporzione del licenziamento, ma aveva accertato l'insussistenza dell'inadempimento per carenza di prova e di parametri comparativi idonei a dimostrare lo scarso rendimento; quindi la censura non si confrontava con la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché cumulava plurime doglianze in modo non chiaro e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un complessivo comportamento o di mere questioni/argomentazioni. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015
insussistenza del fatto materiale contestato
la Corte richiama il principio per cui, nel giudizio di reintegrazione, l'area della verifica sull'insussistenza del fatto materiale è distinta dalla valutazione della sproporzione della sanzione; nel caso concreto, però, la decisione di merito si fondava sulla mancata prova dell'inadempimento e dei parametri di raffronto, non sulla mera sproporzione.
artt. 1453 e segg. c.c.
il licenziamento per scarso rendimento viene ricondotto alla categoria del recesso per notevole inadempimento, specie della risoluzione per inadempimento.
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di censurare la qualificazione dell'inadempimento e la relativa prova.
art. 2104 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento ai doveri di diligenza e collaborazione del lavoratore.
art. 2015 c.c.
norma indicata nel ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
artt. 51 e 52 del C.C.N.L. Gomma, plastica, industria
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina disciplinare applicabile; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 360 n. 3 c.p.c.
riguarda la dedotta violazione e falsa applicazione di legge; la Corte osserva che le censure del primo motivo non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame concerne un fatto storico, preciso e decisivo, non il complessivo comportamento del lavoratore o mere argomentazioni.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare un vizio motivazionale; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare asserita motivazione incoerente o illogica; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il licenziamento per scarso rendimento presuppone che il datore provi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, valutato in concreto alla luce di parametri oggettivi di raffronto e di una verifica complessiva della prestazione in un apprezzabile arco temporale.
- Il mancato raggiungimento del risultato atteso non integra di per sé inadempimento: occorre dimostrare che la prestazione sia stata resa con diligenza e professionalità inferiori alla media esigibile, rispetto a criteri comparativi attendibili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla carenza di prova dei parametri necessari a valutare l'esattezza della prestazione, la censura che invochi soltanto la disciplina dell'insussistenza del fatto materiale o la sproporzione della sanzione è inconferente se non si confronta con tale ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, chiari e non promiscuamente cumulativi: la mescolanza di plurime doglianze sotto un'unica rubrica può renderli inammissibili.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non il complessivo comportamento di una parte, né questioni o argomentazioni giuridiche.
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