Risoluzione n. 43 del 12/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nella rinegoziazione dei mutui per l’abitazione principale disciplinata dal d.l. 93/2008 e dalla Convenzione MEF-ABI, sono detraibili anche gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio, nei limiti di legge. Le banche devono attestare separatamente gli interessi del mutuo originario e quelli del conto accessorio.
Detraibilità degli interessi passivi sul conto di finanziamento accessorio nella rinegoziazione dei mutui
Detraibilità degli interessi passivi sul conto di finanziamento accessorio
La risoluzione esamina il trattamento fiscale degli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio istituito nell’ambito della rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali interessi sono detraibili ai fini IRPEF, insieme a quelli del mutuo originario, entro il limite complessivo previsto dalla legge.
Contesto della rinegoziazione
L’istanza riguarda la Convenzione del 19 giugno 2008 tra ABI e Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativa dell’articolo 3 del d.l. 93/2008, con cui è stata disciplinata la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 e destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale.
La rinegoziazione consente di trasformare il mutuo variabile in un mutuo con rata fissa e durata variabile, attraverso:
- il pagamento di una rata fissa predeterminata;
- l’applicazione di un tasso ricavato dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006;
- l’addebito, su un conto separato denominato conto di finanziamento accessorio, della differenza tra rata originaria e rata rinegoziata.
Allo scadere della durata originaria del mutuo, l’eventuale debito residuo sul conto accessorio viene rimborsato dal cliente con rate costanti uguali a quelle stabilite con la rinegoziazione.
Quesito posto dall’ABI
L’ABI chiede se:
- gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio siano detraibili ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 15, lettera b), del TUIR;
- gli enti mutuanti debbano rilasciare per tale finalità un’attestazione specifica e, in caso positivo, con quale contenuto.
Posizione interpretativa dell’istante
Secondo l’ABI, gli interessi sul conto accessorio sono detraibili perché:
- sono collegati a un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale;
- il mutuo è garantito da ipoteca;
- la rinegoziazione non costituisce un nuovo mutuo, ma una ristrutturazione di un debito esistente.
L’ABI ritiene inoltre che i maggiori interessi possano qualificarsi come oneri accessori o comunque come spese correlate all’operazione di rinegoziazione, quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR. Sostiene anche che la disciplina dell’articolo 3 del d.l. 93/2008, che prevede l’esenzione da imposte e tasse per le operazioni di rinegoziazione, andrebbe interpretata estensivamente. Di conseguenza, secondo l’istante, le attestazioni bancarie dovrebbero continuare a riportare l’importo della rata nella sua composizione originaria, capitale e interessi.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce la disciplina della rinegoziazione evidenziando che:
- l’articolo 3 del d.l. 93/2008, convertito dalla legge 126/2008, ha previsto una convenzione MEF-ABI per definire modalità e criteri di rinegoziazione;
- la Convenzione riguarda i mutui a tasso variabile e rata variabile finalizzati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
- l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR consente la detrazione del 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’Agenzia osserva che la causa della rinegoziazione coincide con quella del mutuo originario, poiché l’operazione conserva la finalità di finanziamento dell’abitazione principale. Inoltre, la Convenzione stabilisce che le garanzie ipotecarie già iscritte continuano ad assistere il rimborso del debito residuo, compreso quello che emerge sul conto accessorio.
Viene anche rilevato che la rinegoziazione non genera un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario, ma comporta solo il prolungamento della durata complessiva del rapporto di debito. La funzione del conto accessorio è quindi meramente strumentale rispetto all’operazione di rinegoziazione.
Principio di neutralità fiscale dell’operazione
La risoluzione richiama il comma 3 dell’articolo 6 della Convenzione, secondo cui le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. In questa prospettiva, l’Agenzia considera fiscalmente neutrale l’accensione del conto di finanziamento accessorio, in quanto accessoria e funzionale all’obiettivo perseguito dal legislatore, cioè consentire al mutuatario di sostenere una rata non esposta alle fluttuazioni dei tassi.
Esito sul regime di detraibilità
L’Agenzia conclude che sono detraibili:
- gli interessi passivi relativi all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, anche se corrisposti tramite il conto accessorio;
- gli interessi passivi derivanti direttamente dal conto di finanziamento accessorio.
La detrazione spetta entro il limite complessivo di euro 4.000 previsto dalla legge.
Attestazione da rilasciare da parte delle banche
Gli istituti bancari, nel predisporre l’attestazione annuale degli interessi passivi, devono certificare distintamente:
- l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario;
- l’importo degli interessi risultanti dal conto accessorio.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nel documento.
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