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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3561 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Procedimento di appello - In genere - Omesso deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato dichiarato inammissibile per il mancato deposito della copia dell’atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La violazione di tale adempimento processuale impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante non ha depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata una copia dell’atto di appello. Tale adempimento è previsto, nel giudizio tributario, dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione richiama, per l’appello tributario, gli adempimenti previsti dall’art. 22, compreso il deposito di una copia dell’atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

  • Art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il deposito dell’atto e delle copie richieste presso la segreteria dell’organo giudicante costituisce un adempimento processuale necessario; la sua omissione comporta l’inammissibilità del ricorso o dell’appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli adempimenti formali previsti per la proposizione dell’appello devono essere eseguiti integralmente e nei termini, anche quando l’impugnazione è stata notificata alla controparte.
  • Il mancato deposito della copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata comporta, secondo il principio affermato, l’inammissibilità dell’appello.
  • L’inammissibilità è una conseguenza processuale che impedisce al giudice di esaminare il merito delle censure proposte.
  • Prima di proporre un appello tributario è quindi necessario verificare sia la corretta notifica alla controparte sia il deposito degli atti e delle copie richieste dalla disciplina applicabile.

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