L.R. Veneto 46/2012
Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 46/2012 modifica il Piano socio-sanitario 2012-2016 e varie norme sul servizio sanitario regionale: chiarisce la competenza del Consiglio regionale nella programmazione, elimina alcuni termini procedurali, riorganizza dipartimenti di prevenzione e servizi veterinari, ridefinisce durata e valutazione dei direttori generali e disciplina la liquidazione/funzioni dell’ARSS. Contiene anche una disciplina transitoria per gli apparati radio nel Parco dei Colli Euganei fino al Progetto antenne.
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria regionale del Veneto e al riordino di funzioni sanitarie e veterinarie
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria regionale e al riordino delle funzioni sanitarie
La legge regionale del Veneto n. 46 del 2012 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 23/2012 sul Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, oltre che sulla legge regionale n. 56/1994 e sulla legge regionale n. 43/2012. L’obiettivo è chiarire le competenze programmatorie, semplificare alcuni termini procedurali, riallineare l’organizzazione dei servizi sanitari e veterinari e regolare la liquidazione dell’ARSS.
Programmazione socio-sanitaria e competenze istituzionali
La legge rafforza in modo espresso il ruolo del Consiglio regionale nella programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, prevedendo che essa sia di sua competenza, su proposta della Giunta regionale. Vengono inoltre soppressi diversi termini e clausole temporali relativi all’adozione di provvedimenti attuativi e all’espressione di pareri, con l’effetto di eliminare scadenze che nella disciplina precedente erano previste per Giunta e Commissione consiliare.
In particolare, sui provvedimenti di attuazione del Piano socio-sanitario regionale resta previsto il parere della Commissione consiliare competente, ma viene eliminata la precedente formulazione che lo qualificava anche come vincolante entro termini prestabiliti. Analogamente, viene soppressa la previsione di termini di 180 giorni e di ulteriori termini di 60 o 30 giorni presenti nella disciplina originaria.
Piano socio-sanitario regionale 2012-2016
Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 resta il documento di riferimento per la programmazione socio-sanitaria del quinquennio 2012-2016. La Giunta regionale lo attua mediante provvedimenti relativi all’assistenza territoriale, ospedaliera, socio-sanitaria e alle reti assistenziali, previa trasmissione alla Commissione consiliare competente e acquisizione del parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, che si intende favorevole se non reso entro 30 giorni.
La Regione è tenuta ad assicurare le risorse necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale.
Schede di dotazione ospedaliera e territoriale
La legge conferma e precisa l’assetto delle schede di dotazione ospedaliera e delle schede di dotazione territoriale.
Per le schede ospedaliere, la Giunta regionale deve adeguarle alle disposizioni del PSSR, sentita la Commissione consiliare competente, che esprime parere obbligatorio. Le schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle ULSS, dell’Istituto oncologico veneto, delle aziende ospedaliere e delle strutture private accreditate, indicando posti letto, unità operative e tipologie di struttura. È previsto il riordino della rete dell’emergenza-urgenza, con attenzione ai territori lagunari, montani e a bassa densità abitativa.
Per la provincia di Belluno, la disciplina riconosce la specificità territoriale e l’organizzazione policentrica a rete, con integrale finanziamento e considerazione dei maggiori costi.
Le schede di dotazione territoriale devono essere approvate contestualmente a quelle ospedaliere e mirano a garantire omogeneità di prevenzione, assistenza e cura, nonché continuità assistenziale. Devono considerare l’articolazione distrettuale, la distribuzione territoriale delle strutture e l’accessibilità per i cittadini; includono anche strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie.
Organizzazione dei dipartimenti di prevenzione e servizi veterinari
La legge interviene più volte sull’organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, specificando la struttura dei servizi e delle funzioni veterinarie.
I servizi veterinari sono articolati in tre aree funzionali distinte:
- sanità animale;
- igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e dei loro derivati;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
All’interno del dipartimento di prevenzione delle ULSS viene istituita l’Unità di progetto della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, alla quale afferiscono i tre servizi veterinari e anche il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione, in coerenza con l’organizzazione regionale.
Viene inoltre ribadito che il dipartimento di prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell’ULSS preposta alla tutela della salute della popolazione. Il direttore/responsabile del dipartimento è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario, e ha compiti di coordinamento, gestione del budget, riallocazione delle risorse, supervisione dei flussi informativi e controllo della qualità. Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti che svolgono funzioni multizonali da attuare mediante accordi tra le ULSS interessate.
Prevenzione delle zoonosi e tutela veterinaria
Nel Piano socio-sanitario viene aggiornato il focus sulle zoonosi e sulle malattie emergenti, con il potenziamento del centro regionale di epidemiologia veterinaria e dei sistemi integrati di controllo su igiene alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti. La disciplina valorizza la sorveglianza epidemiologica, la farmacosorveglianza negli allevamenti e le misure di contrasto agli animali infestanti, al fine di ridurre rischi per la salute umana e per le derrate alimentari.
Direttore generale della sanità e dei servizi delle ULSS
La legge modifica la disciplina del direttore generale delle ULSS e dell’azienda ospedaliera. La durata dell’incarico è ridefinita: di norma coincide con quella della legislatura regionale e il mandato scade 180 giorni dopo l’insediamento della nuova legislatura. Restano limiti soggettivi e cause di risoluzione del rapporto già previste dalla normativa regionale richiamata.
È confermata la valutazione annuale dei direttori generali, riferita a:
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- rispetto della programmazione regionale;
- qualità ed efficacia dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari.
Sono inoltre previste competenze differenziate di valutazione tra Giunta regionale, Commissione consiliare e conferenze dei sindaci, nonché limiti agli incarichi esterni e cause di risoluzione per mancato equilibrio economico di bilancio, mancato rispetto delle direttive vincolanti e mancata realizzazione degli obiettivi di programmazione.
Gestione liquidatoria dell’ARSS e attribuzione delle funzioni
La legge disciplina la chiusura operativa dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS). Il segretario regionale per la sanità e il sociale è individuato quale commissario per la gestione liquidatoria, incaricato di definire le procedure in corso e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti. La gestione liquidatoria dura al massimo 18 mesi, decorrenti dall’entrata in vigore della legge.
Al commissario spetta l’accertamento della situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e la presentazione periodica delle risultanze e di una relazione finale alla Giunta regionale.
Le funzioni già esercitate dall’ARSS vengono redistribuite: il supporto tecnico, comprese le attività in materia di accreditamento, è attribuito alle strutture della segreteria regionale per la sanità e il sociale; le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario passano alla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale.
Regime transitorio per gli apparati radiotelecomunicativi nel Parco dei Colli Euganei
La legge introduce una disciplina transitoria per gli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei. Fino all’approvazione del Progetto antenne è consentito lo spostamento degli impianti, con rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche a minori emissioni.
L’intervento è subordinato all’individuazione dei siti idonei da parte dell’Ente parco e alla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra Regione del Veneto, Ente parco e comuni territorialmente competenti, con eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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