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Legge

L.R. Veneto 43/2012

Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

Normativa regionaleL.R. Veneto 43/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto interviene su più ambiti sanitari e socio-sanitari: ridefinisce la destinazione delle entrate da sanzioni per finanziare la prevenzione nei luoghi di lavoro, disciplina contabilità e liquidazione delle IPAB, modifica regole su sanità penitenziaria, funzioni ispettive e tumulazione privilegiata, abroga l’ARSS e detta misure su società partecipate e razionalizzazione della spesa per strutture residenziali e semiresidenziali. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche in materia sanitaria, sociale e IPAB e disciplina del finanziamento della prevenzione nei luoghi di lavoro nel Veneto

Modifiche in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria nel Veneto

La legge regionale interviene in modo eterogeneo su prevenzione nei luoghi di lavoro, assetto delle aziende sanitarie, IPAB, sanità penitenziaria, funzioni ispettive e altre materie connesse al sistema socio-sanitario veneto. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto e, per varie disposizioni, produce effetti immediati o entro termini specifici previsti dalla legge.

Finanziamento della prevenzione nei luoghi di lavoro

La legge ridefinisce la destinazione delle somme introitate da specifiche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le entrate derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994 e degli articoli 14 e 301-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 confluiscono nel capitolo regionale destinato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle ULSS.

Le somme vengono poi attribuite annualmente alle singole ULSS in proporzione agli importi generati dai rispettivi SPISAL. La ripartizione è vincolata a tre finalità paritarie:

  • un terzo per progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • un terzo per garantire i livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente;
  • un terzo per progetti di sostegno a imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’utilizzo delle risorse deve essere coerente con le linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Società partecipate da ULSS, aziende ospedaliere e IOV

Le acquisizioni, vendite e permute di quote societarie, nonché la costituzione di società da parte di ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie integrate e IOV, richiedono il previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società costituite da tali enti è attribuita alla Giunta regionale.

Abrogazione dell’Agenzia regionale socio sanitaria

La legge regionale n. 32 del 2001, istitutiva dell’Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS), è abrogata.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il personale dipendente in servizio presso l’ARSS deve essere assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell’IOV o di altri enti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Interventi su ARPAV e programmazione socio-sanitaria 2012-2016

La legge apporta correzioni puntuali alla disciplina dell’ARPAV, chiarendo che le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell’Agenzia, per gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, sono esercitate dalla Giunta regionale anche con riferimento all’attuazione del piano socio-sanitario regionale.

Viene inoltre precisato il procedimento di attuazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, confermando il termine complessivo di 180 giorni per l’adozione dei provvedimenti attuativi, con pareri della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente da rendere entro termini brevi, decorso i quali si prescinde dal parere o lo si intende favorevole.

Sanità penitenziaria

La modifica al Piano socio-sanitario regionale chiarisce che le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcoldipendenti rientrano nelle competenze delle unità operative di sanità penitenziaria delle ULSS.

La disciplina richiama inoltre un modello di presa in carico integrata delle persone detenute, con attenzione all’omogeneizzazione dell’assistenza, alla collaborazione interistituzionale, ai percorsi per minori e giovani adulti, e all’adeguamento dei flussi informativi sanitari.

Contabilità, bilancio e patrimonio delle IPAB

Le IPAB devono adottare la contabilità economico-patrimoniale, con sistemi di controllo di gestione, centri di costo e analisi costi-benefici. Devono inoltre adottare un regolamento di contabilità e attenersi ai principi del codice civile e agli schemi di bilancio elaborati dalla Giunta regionale entro 90 giorni.

Il bilancio di esercizio, comprensivo dell’inventario aggiornato, va approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre e trasmesso alla struttura regionale competente entro 30 giorni, con pubblicazione all’albo per almeno 15 giorni. È previsto anche un documento triennale di programmazione economico-finanziaria.

Gli utili possono essere impiegati solo per ridurre i costi delle prestazioni, sviluppare le attività istituzionali, conservare e incrementare il patrimonio. La perdita di esercizio, o la mancata attuazione del piano di valorizzazione patrimoniale, possono attivare le procedure di controllo e commissariamento previste dalla legge regionale n. 23 del 2007, salvo adeguata giustificazione.

Vengono disciplinati anche il patrimonio indisponibile, la sua destinazione alle attività statutarie e le condizioni per l’alienazione del patrimonio disponibile, che richiede autorizzazione regionale e un piano di risanamento; è vietata l’alienazione per mere esigenze di equilibrio di bilancio, salvo specifiche eccezioni.

Liquidazione ed estinzione delle IPAB

La Giunta regionale può disporre la liquidazione dell’IPAB, su richiesta dell’ente o d’ufficio, nominando un commissario liquidatore. Al personale si applicano, per quanto compatibili, le norme sulle eccedenze e sulla mobilità collettiva del pubblico impiego.

Terminata la liquidazione, il commissario rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’IPAB e l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo.

Tumulazione privilegiata

La disciplina della tumulazione privilegiata viene riscritta: si tratta della tumulazione del cadavere o dei resti mortali fuori dal cimitero, in luoghi diversi dalle cappelle private, per onorare persone con eccezionali benemerenze, per speciali onoranze o per membri di istituti religiosi.

L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di disposizioni specifiche definite dalla Giunta regionale.

Vigilanza ispettiva su ULSS, IOV, ARPAV e soggetti privati autorizzati

Le funzioni della struttura ispettiva regionale vengono estese anche agli enti privati autorizzati che operano nel settore sociale, sanitario e socio-sanitario. La Regione del Veneto esercita quindi una continua attività ispettiva e di vigilanza non solo sulle ULSS, sulle aziende ospedaliere, sull’IOV e sull’ARPAV, ma anche sui soggetti privati autorizzati del settore.

Razionalizzazione della spesa per strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali

Le misure di razionalizzazione della spesa previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 si applicano, secondo le modalità statali richiamate, agli erogatori pubblici e privati, compresi quelli gestiti da società cooperative, che realizzano interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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