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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 3258 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione - Cartella di pagamento - Notifica con raccomandata a mezzo concessionario - Validità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza affidamento del servizio a soggetti abilitati. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale modalità non fosse idonea a perfezionare la notificazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente al concessionario di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si perfeziona con la consegna del plico chiuso al domicilio del destinatario e si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, purché questo sia sottoscritto dal destinatario o da una delle persone abilitate dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma abilita direttamente il concessionario alla notificazione della cartella di pagamento e non richiede necessariamente l'intervento di un ufficiale giudiziario, di un messo notificatore o di altro soggetto abilitato. In caso di notificazione postale, è sufficiente la consegna del plico chiuso al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o di una persona legittimata.

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    Individua le persone che possono ricevere validamente il plico in luogo del destinatario, consentendo il perfezionamento della notificazione secondo le modalità previste per la consegna postale.

  • Cassazione, sentenza n. 8321/2013

    Conferma la validità della notificazione diretta della cartella da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessità di un ufficiale giudiziario o di un diverso notificatore qualificato.
  • La validità della notificazione dipende dalla prova della consegna del plico chiuso al domicilio del destinatario e dalla corretta compilazione e sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
  • La data risultante dall'avviso di ricevimento costituisce, di regola, la data di perfezionamento della notificazione.
  • La contestazione della notifica non è fondata sulla sola circostanza che la raccomandata sia stata spedita direttamente dal concessionario; occorre invece dimostrare vizi concreti nella spedizione, nella consegna o nell'avviso di ricevimento.
  • In situazioni analoghe è quindi opportuno verificare il contenuto dell'avviso di ricevimento, l'indirizzo di consegna, il soggetto che ha ricevuto il plico e la corrispondenza della procedura alle modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

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