L.R. Emilia-Romagna 14/2015
DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Emilia-Romagna un sistema integrato tra servizi per il lavoro, sociali e sanitari per le persone in fragilità e vulnerabilità, con programmazione territoriale, equipe multiprofessionali, programmi personalizzati e misure per tirocini, lavoro subordinato, autonomo, cooperative e incentivi. In vigore dal 1° ottobre 2015, non contiene un termine finale di applicazione.
Disciplina integrata per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone fragili in Emilia-Romagna
Disciplina integrata per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone fragili
La legge della Regione Emilia-Romagna configura un sistema organico di interventi per favorire l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Il provvedimento coordina servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, parti sociali e, dove utile, soggetti privati e cooperative sociali.
Finalità e destinatari
La disciplina persegue due obiettivi principali: da un lato promuovere e sostenere l’inserimento al lavoro e l’inclusione sociale attraverso il lavoro; dall’altro costruire una programmazione integrata degli interventi, con adeguato coordinamento tra enti e servizi.
Sono destinatari le persone che presentano una compresenza di problematiche lavorative e sociali o sanitarie. La valutazione della fragilità e vulnerabilità è affidata a strumenti definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione competente, e deve essere orientata a individuare i sostegni necessari a superare o ridurre significativamente tali condizioni.
Resta ferma la disciplina già vigente, in particolare quella sul collocamento dei disabili, sulle cooperative sociali e sugli aiuti di Stato, oltre alle ulteriori normative regionali, nazionali ed europee richiamate.
Trattamento dei dati personali
Le finalità della legge sono qualificate come motivi di interesse pubblico rilevante ai fini della normativa privacy. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua i tipi di dati trattabili, le operazioni consentite e le misure specifiche di tutela degli interessati.
Programmazione regionale e territoriale
La Giunta regionale approva, di norma con cadenza triennale, le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari. Esse definiscono:
- obiettivi e priorità;
- risorse;
- criteri di riparto territoriale;
- azioni ammissibili;
- regole di decadenza dai benefici.
Il Piano integrato territoriale, anch’esso di norma triennale, è predisposto in coerenza con tali linee e viene approvato nei singoli ambiti distrettuali mediante accordo di programma tra Regione, Azienda unità sanitaria locale e comuni o unioni di comuni. Il Piano coordina le misure con la programmazione delle politiche del lavoro e con il piano di zona sociale.
Il Piano si articola in programmi di attuazione annuale, che definiscono operativamente l’uso delle risorse. Su Piano e programmazione annuale è prevista la consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative.
Concertazione, risorse e ambiti territoriali
La commissione tripartita regionale opera in composizione allargata quando è consultata dalla Giunta, con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative negli ambiti sociale e sanitario.
Le risorse regionali sono programmate solo insieme alle ulteriori risorse individuate dagli enti firmatari dell’accordo di programma. Per ciascun Piano integrato la Giunta definisce i criteri di riparto delle risorse, previo confronto con gli organismi consultivi previsti.
La Giunta può anche modificare gli ambiti territoriali dei centri per l’impiego per allinearli, ove diverso, agli ambiti distrettuali sanitari e sociali.
Gestione integrata, accesso e presa in carico
La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario è la modalità ordinaria di intervento. Le persone possono accedere indifferentemente al centro per l’impiego, al servizio sociale territoriale o al servizio sanitario.
Se emergono condizioni di fragilità e vulnerabilità, viene attivata un’equipe multiprofessionale e, una volta accertata la condizione, si procede alla presa in carico unitaria. L’equipe deve comprendere sempre un operatore del centro per l’impiego e, a seconda dei bisogni, operatori sociali e sanitari.
Programma personalizzato e condizionalità
L’equipe multiprofessionale predispone un programma personalizzato di interventi, lo monitora e lo aggiorna se necessario. Il programma individua le azioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
Il programma è sottoscritto dalla persona interessata e dai componenti dell’equipe. Sono concordati anche gli impegni che la persona deve assumere. Il mancato rispetto di tali impegni può comportare la decadenza dai servizi erogati nell’ambito dei programmi attuativi annuali, secondo regole definite dalla Giunta.
Formazione operatori e sistemi informativi
Sono previsti programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori coinvolti, finanziati entro i limiti delle risorse programmate. La formazione deve comprendere anche la disciplina degli strumenti di inserimento al lavoro e degli incentivi previsti dalla normativa vigente.
La Giunta definisce inoltre standard informativi, requisiti hardware e software minimi e regole per rendere consultabili le operazioni svolte dai servizi, in modo da assicurare cooperazione applicativa tra i sistemi informativi coinvolti.
Orientamento, tirocini e formazione professionale
La Regione individua azioni specifiche di orientamento, supporto individuale e formazione professionale per le persone fragili e vulnerabili. Tali misure sono definite e finanziate nelle linee di programmazione regionale e attuate nel Piano integrato e nei programmi annuali.
La legge interviene anche sulla disciplina regionale dei tirocini, introducendo i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione per persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari.
Per tali tirocini:
- la durata massima ordinaria è di 24 mesi;
- possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre tale durata, se il servizio pubblico ne attesta la necessità;
- alla convenzione va allegato un progetto personalizzato;
- l’indennità ha natura di sostegno economico ed è di norma corrisposta dall’ente responsabile della presa in carico;
- non possono essere usati come modalità nelle convenzioni ex legge n. 68 del 1999;
- per gli aspetti non disciplinati valgono le linee guida nazionali del 22 gennaio 2015.
Per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità possono essere attivati anche altri tirocini previsti dalla normativa regionale, con valutazione dell’equipe multiprofessionale. La Giunta può prevedere deroghe anche su disciplina e importo dell’indennità per i tirocini di inclusione sociale. È inoltre previsto il sostegno a progetti innovativi di tirocinio, comprese esperienze di gruppo e percorsi che coinvolgono più soggetti o luoghi di lavoro.
Rapporti di lavoro subordinato, somministrazione e telelavoro
L’inserimento lavorativo è orientato, come obiettivo finale, alla stipulazione di un contratto subordinato a tempo indeterminato e alla riproposizione dell’esperienza presso altri datori di lavoro.
Per raggiungere tali finalità possono essere utilizzate forme di flessibilità oraria, organizzativa e funzionale coerenti con il programma personalizzato e con il confronto, in sede aziendale, con le rappresentanze sindacali.
La Regione promuove inoltre contratti collettivi che disciplinino tali forme di flessibilità. Gli obiettivi di inserimento possono essere perseguiti anche tramite agenzie di somministrazione autorizzate, mediante convenzioni con la Regione. Nel rispetto del programma personalizzato possono essere previste anche modalità parziali o esclusive di telelavoro.
Imprese, cooperative sociali e responsabilità sociale
La Regione considera fondamentale il rapporto continuativo con imprese e datori di lavoro e promuove la responsabilità sociale d’impresa anche in raccordo con la normativa regionale sull’occupazione e sugli investimenti.
Per le cooperative sociali e i loro consorzi la Giunta individua forme e strumenti di raccordo. Il Piano integrato e i programmi annuali devono:
- mantenere una interazione permanente con le cooperative sociali del territorio;
- individuare le condizioni di inserimento nelle cooperative, soprattutto di tipo B;
- verificare la possibilità di affidamento di servizi anche a favore delle cooperative sociali di tipo B.
Lavoro autonomo, impresa e accesso al credito
La legge sostiene anche percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale, compresa la possibilità di sviluppare nuovi rami di attività in imprese già esistenti o di costituire associazioni e società, anche cooperative.
Il supporto avviene tramite misure specifiche previste dalla programmazione regionale, comprese le regole per gli incubatori d’impresa, che devono garantire continuità, accessibilità, diffusione territoriale, competenza professionale e rete di attori di accompagnamento.
Sono previste misure di sostegno finanziario e contributi per spese e acquisti strumentali, con disciplina e accesso definiti dalla Giunta nelle linee di programmazione. È inoltre previsto l’accesso agevolato al credito, anche in forma di microcredito, tramite criteri e condizioni stabiliti dalla Giunta e convenzioni con istituti di credito.
Monitoraggio e controllo dell’attuazione
La Regione effettua il monitoraggio periodico degli interventi e ne tiene conto per la programmazione successiva.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge tramite una relazione triennale della Giunta, che deve illustrare attività svolte, soggetti coinvolti, tirocini attivati e risultati in termini di inserimento lavorativo e inclusione sociale. In prima applicazione è previsto anche un rapporto intermedio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 1° ottobre 2015 e si applica nel territorio dell’Emilia-Romagna.
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