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Legge

L.R. Emilia-Romagna 15/2015

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 17 DEL 2014, N. 12 DEL 1999, N. 1 DEL 2011, N. 14 DEL 1999 E N. 14 DEL 2003.

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 15/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica varie leggi regionali dell’Emilia-Romagna per semplificare e rendere più certi i procedimenti in materia di carburanti, commercio su aree pubbliche, commercio hobbistico, commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande. Contiene anche disposizioni transitorie sui carburanti con scadenze fino al 18 luglio 2016.

Semplificazione della disciplina regionale emiliano-romagnola in materia di commercio

Semplificazione della disciplina regionale del commercio

La legge regionale dell’Emilia-Romagna interviene su più testi normativi del settore commerciale per chiarire procedure, regole abilitanti e poteri di controllo. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio regionale e introduce anche una disciplina transitoria specifica per alcuni impianti di distribuzione carburanti.

Obiettivi generali e ambiti interessati

La finalità dichiarata è semplificare e rendere più certi i procedimenti amministrativi in materia di:

  • distribuzione dei carburanti per autotrazione;
  • commercio su aree pubbliche;
  • commercio in forma hobbistica;
  • commercio in sede fissa;
  • somministrazione di alimenti e bevande.

Distribuzione carburanti: disciplina transitoria e decadenza delle autorizzazioni

Per gli impianti di distribuzione carburanti con autorizzazione efficace ai sensi della normativa statale richiamata e già sospesi alla data del 19 luglio 2014, la legge introduce un regime transitorio rigorosamente temporizzato.

In particolare:

  • la sospensione dell’attività può protrarsi fino al 18 novembre 2015 senza necessità di comunicazione al Comune;
  • entro il 18 novembre 2015 il titolare può chiedere al Comune competente l’autorizzazione a un’ulteriore sospensione fino al 18 luglio 2016;
  • oltre alle ipotesi già previste dalla normativa regionale richiamata, l’autorizzazione si intende decaduta se:
    • al 19 novembre 2015 l’impianto risulta sospeso da prima dell’entrata in vigore della legge e non sia stata chiesta, oppure sia stata rigettata, l’autorizzazione all’ulteriore sospensione;
    • l’attività risulti ancora sospesa alla fine del periodo autorizzabile di cui sopra;
    • l’impianto era attivo al 19 luglio 2014 ma, dopo tale data, sia stato sospeso per oltre un anno senza la comunicazione prevista dalla disciplina regionale.

Nei casi di decadenza, il titolare deve provvedere alla rimessione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.

Commercio su aree pubbliche: ritiro dei titoli e deroghe per alcune manifestazioni

La legge interviene sulla disciplina del commercio su aree pubbliche prevedendo, in caso di revoca dei titoli abilitativi, il loro ritiro in originale da parte degli uffici che hanno adottato il provvedimento e dagli organi di vigilanza e controllo. I titoli ritirati sono trasmessi al Comune che ha disposto la revoca e, se diverso dal Comune che li ha rilasciati, quest’ultimo deve essere informato della revoca e del deposito dei titoli.

Per alcune tipologie di eventi, vengono escluse le prescrizioni dell’articolo regionale richiamato. Sono esentate:

  • le manifestazioni riservate ai minori di 18 anni;
  • le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, se prive di finalità commerciale;
  • le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca, purché non si svolgano più di due volte l’anno.

Controlli sui titoli degli operatori delle aree pubbliche

Per gli operatori del commercio su aree pubbliche, i titoli abilitativi sospesi o revocati devono essere ritirati in originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento e dagli organi di vigilanza e controllo. I titoli vengono trasmessi al Comune che ha disposto la sospensione o la revoca; in caso di sospensione, sono poi restituiti all’intestatario quando cessano le cause che l’avevano determinata.

Commercio in sede fissa: merci ingombranti e regime sanzionatorio

La legge introduce una disciplina specifica per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti.

L’attività è soggetta ai requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali. Ai fini del regime abilitativo, la superficie di vendita viene calcolata con criteri agevolati:

  • si considera un decimo della superficie quando l’esercizio non supera 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti;
  • si considera un decimo della superficie quando l’esercizio non supera 2.500 mq negli altri comuni;
  • per la parte eccedente tali soglie, la superficie è computata in misura di un quarto.

Sono qualificati come merci ingombranti:

  • autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;
  • legnami;
  • materiali per l’edilizia;
  • mobili;
  • veicoli e mezzi a motore per uso agricolo.

Per le violazioni della disciplina richiamata si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Commercio in sede fissa: rinvio sanzionatorio

La legge sostituisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni della normativa regionale sul commercio in sede fissa, rinviando all’applicazione di specifici commi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Somministrazione di alimenti e bevande: requisiti professionali

Viene ridefinita la disciplina dei requisiti professionali necessari per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il requisito può essere soddisfatto alternativamente se il soggetto:

  • ha frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, da altre Regioni o dalle Province autonome, oppure possiede un diploma o una laurea almeno triennale, o altra scuola professionale almeno triennale, con materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • ha esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, un’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione, oppure ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, socio lavoratore o posizione equivalente, oppure come coadiutore familiare con prova di iscrizione INPS;
  • risulta iscritto al registro esercenti il commercio per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale per la gestione di impresa turistica, ovvero a uno dei gruppi merceologici indicati dalla normativa richiamata, salvo cancellazione.

Regime temporale

La parte realmente transitoria dell’atto riguarda gli impianti di distribuzione carburanti sospesi, con scadenze fissate al:

  • 18 novembre 2015, per la prosecuzione della sospensione senza comunicazione e per la richiesta di ulteriore sospensione;
  • 18 luglio 2016, come termine massimo dell’ulteriore sospensione autorizzabile.

Le altre disposizioni hanno carattere modificativo e si applicano nell’ambito della disciplina regionale risultante dal testo consolidato.

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