L.R. Emilia-Romagna 13/2015
RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna, in Emilia-Romagna, il riparto di funzioni tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni, istituisce/riordina agenzie regionali e sedi di coordinamento, disciplina fusioni e ambiti ottimali, e detta norme transitorie su personale e risorse. Molte misure sono legate al riordino 2015-2016 e a successivi adeguamenti legislativi.
Riforma del governo territoriale regionale e locale in Emilia-Romagna
Riforma del governo territoriale regionale e locale
La legge ridefinisce, per la sola Regione Emilia-Romagna, l’assetto istituzionale e funzionale del governo territoriale in coerenza con la legge n. 56 del 2014. Stabilisce i principi del riordino, i ruoli dei diversi enti, le sedi di concertazione multilivello, il riassetto di numerose materie settoriali e le regole transitorie su personale, beni e continuità amministrativa.
Principi generali, obiettivi e trasparenza
Il provvedimento mira a rafforzare la governance multilivello, distinguendo il ruolo della Regione come ente di indirizzo, pianificazione e controllo, quello della Città metropolitana di Bologna come ente di area vasta metropolitana, quello delle Province come enti di area vasta e quello dei Comuni e delle Unioni come livelli di prossimità. La legge promuove partecipazione dei cittadini, concertazione istituzionale e massima trasparenza dell’azione regionale e degli organismi/enti regionali, incluse agenzie, enti strumentali, aziende e società controllate.
Adeguamento legislativo e disciplina transitoria del governo del territorio
Le materie oggetto di riordino devono essere adeguate con successivi interventi legislativi regionali. In materia di pianificazione e governo del territorio, fino alla modifica della legge regionale n. 20 del 2000 restano applicabili le regole vigenti, con il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna e con la possibilità che, tramite convenzione, la Provincia chieda alla Regione di svolgere verifiche e valutazioni ambientali strategiche degli strumenti urbanistici.
Ruolo degli enti territoriali e ambiti di area vasta
La Regione mantiene funzioni di indirizzo, programmazione e controllo; la Città metropolitana di Bologna cura lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana e la pianificazione territoriale generale; le Province possono esercitare in forma associata, su convenzione, le funzioni loro attribuite e quelle confermate dalla Regione in ambiti territoriali adeguati; i Comuni conservano le funzioni di prossimità, di norma esercitate dalle Unioni nei casi previsti dalla disciplina sugli ambiti territoriali ottimali. Sono previsti anche progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta.
Fusioni di Comuni e ambiti territoriali ottimali
La legge incentiva le fusioni di Comuni, privilegiando quelle che raggiungono almeno 5.000 abitanti o, sotto tale soglia, coinvolgono almeno tre Comuni con almeno uno sotto i 1.000 abitanti. I contributi ordinari alle fusioni devono durare almeno dieci anni; possono essere previsti anche contributi straordinari. Sono introdotte modifiche agli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e misure per favorire l’adesione dei Comuni non associati alle Unioni; alcune procedure e obblighi sono sospesi o prorogati durante il procedimento di fusione. Le disposizioni specifiche sulle ridelimitazioni e sulle proposte pervenute nel 2015 sono temporalmente circoscritte a quella finestra procedurale.
Sedi di coordinamento istituzionale e strumenti di governance
Vengono istituiti la Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale, con compiti di definizione del “Patto tra le Istituzioni territoriali dell’Emilia-Romagna”, i centri di competenza interistituzionali per interventi strategici e le unità tecniche di missione per la transizione, la ricognizione di procedimenti, beni e risorse e il monitoraggio degli effetti della legge. La partecipazione a tali organismi non dà luogo a compensi, salvo eventuali spese di missione secondo le regole dell’amministrazione di appartenenza.
Consiglio delle autonomie locali
È riformata la composizione e il funzionamento del CAL, ampliando la rappresentanza dei sindaci di città capoluogo e dei Comuni sopra i 50.000 abitanti e includendo una componente designata dalle Conferenze/Assemblee dei sindaci tra i presidenti di Unioni, compresi quelli montani. Sono disciplinate le regole di convocazione, validità delle sedute, voto e decadenza dei componenti; in prima applicazione il CAL opera con i soli membri istituzionali principali fino alla nomina dei componenti designati.
Ambiente, energia, difesa del suolo, protezione civile e parchi
Il riordino attribuisce alla Regione funzioni di indirizzo e programmazione e, tramite l’ARPAE e l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, funzioni di gestione, autorizzazione, controllo e vigilanza in ambiente, energia, difesa del suolo, costa e protezione civile. ARPAE è ridenominata e potenziata, con un Comitato interistituzionale di indirizzo; la nuova agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile è ridenominata e organizzata per sezioni territoriali. Gli enti di gestione per parchi e biodiversità conservano e ampliano alcune funzioni, con attribuzioni specifiche anche sulle riserve naturali, sui paesaggi protetti, sulla valutazione d’incidenza, sui piani di gestione e sulla raccolta dei funghi nelle aree protette o, per il resto del territorio, presso Comuni/Unioni secondo le regole indicate.
Trasporti e viabilità
La Regione assume la pianificazione generale del TPL tramite il PRIT, definisce politiche tariffarie e zonizzazione, disciplina viabilità e sicurezza stradale, aeroporti e interporti. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano la pianificazione del TPL autofiloviario, le autorizzazioni del trasporto privato e la gestione/costruzione delle strade provinciali; i Comuni e le Unioni gestiscono i SUAP e le competenze loro attribuite. È disciplinato l’Archivio regionale delle strade, il coordinamento delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e il regime per le competizioni sportive su strada. Per la navigazione interna, alcune funzioni sono delegate ad AIPO dal 1° gennaio 2016, con norme su beni, personale e finanziamenti.
Agricoltura, fauna, pesca interna e pesca marittima
La Regione concentra funzioni di programmazione, pianificazione e gestione in agricoltura; le funzioni provinciali, metropolitane e degli enti subentrati alle Comunità montane sono riallocate alla Regione, con continuità transitoria fino ai provvedimenti attuativi. Sono istituiti una Conferenza agricola e comitati di consultazione in materia faunistico-venatoria e ittica. In materia di pesca marittima e maricoltura, la Regione assume programmazione e funzioni amministrative, comprese quelle già delegate alle Province costiere.
Attività produttive, commercio, turismo e SUAP
La Regione conserva programmazione e pianificazione nelle attività produttive, nei rapporti con Stato e UE, nelle concessioni lungo autostrade e nelle professioni turistiche. La rete dei SUAP resta gestita dai Comuni e dalle Unioni, mentre Regione, Città metropolitana e Province svolgono coordinamento e supporto. In commercio e turismo sono attribuite funzioni di pianificazione delle grandi strutture di vendita, programmi turistici di promozione locale, riconoscimento e vigilanza sugli Uffici di informazione e accoglienza turistica, nonché alcune funzioni di vigilanza e controllo ai Comuni/Unioni.
Istruzione, formazione professionale e lavoro
La Regione definisce gli indirizzi e la programmazione di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, politiche attive e servizi per il lavoro; Province e Città metropolitana curano la programmazione territoriale della rete scolastica, dell’offerta formativa e dell’edilizia scolastica. È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, con autonomia tecnico-operativa e finanziaria, funzioni di raccordo con l’agenzia nazionale, governo dei servizi per il lavoro, gestione delle crisi aziendali, dei tirocini e delle politiche attive, oltre a compiti di osservatorio e monitoraggio.
Cultura, sport e giovani
La Regione assume la programmazione pluriennale in materia di cultura, spettacolo, sport e politiche giovanili. Comuni e Unioni partecipano alla gestione e all’attuazione delle politiche culturali e dello spettacolo, in forma singola o associata; la disciplina valorizza inoltre il ruolo dei Comuni nella promozione sportiva e nell’impiantistica, con contributi regionali a progetti specifici.
Sanità e politiche sociali
La legge istituisce una Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, rafforza le Conferenze territoriali sociali e sanitarie e individua i distretti come ambiti fondamentali per l’esercizio associato delle funzioni sociali e sociosanitarie. Regione, Province, Città metropolitana, Comuni e Unioni sono ridistribuiti di competenze in sanità, farmaceutica, servizi sociali, educativi e abitativi; alcune norme previgenti sono abrogate con efficacia differita ai provvedimenti attuativi o alla nuova legge farmaceutica.
Personale, trasferimenti, continuità e finanza
Sono dettate regole dettagliate per il trasferimento e il distacco del personale, la ricognizione di procedimenti, beni e rapporti attivi/passivi, il completamento della riallocazione entro il 31 dicembre 2016 e la neutralità finanziaria tra enti cedenti e cessionari. La legge disciplina anche il passaggio di risorse, fondi per il trattamento accessorio e dotazioni organiche, nonché la copertura finanziaria per gli esercizi 2015-2017 e successivi.
Deposito finale sull’attualità dell’atto
L’atto è in larga parte una legge di riordino istituzionale e organizzativo con molte misure transitorie fissate su scadenze 2015-2017 o legate al completamento del trasferimento di funzioni e personale. Per questo, pur restando fonte utile per la ricostruzione del riparto di competenze, risulta oggi in larga misura superato da successive modifiche e dalla cessazione degli effetti delle disposizioni di prima applicazione.
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