L.R. Emilia-Romagna 9/2015
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento dell’Emilia-Romagna al diritto UE in materia ambientale (AIA e inquinamento industriale), assistenza sanitaria transfrontaliera, organizzazioni di produttori agroalimentari, fotovoltaico ed edilizia, oltre a introdurre semplificazioni su certificati scolastici, pesca, beni culturali e canoni del demanio idrico. Alcune disposizioni hanno decorrenze o regimi transitori specifici; l’art. 37 entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2015
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2015
La legge riordina e adegua varie discipline regionali dell’Emilia-Romagna alla normativa dell’Unione europea e introduce alcune misure di semplificazione in materia edilizia, sanitaria, ambientale, agroalimentare e di altri settori regionali. Interviene soprattutto su autorizzazioni ambientali, assistenza sanitaria transfrontaliera e organizzazioni di produttori.
Finalità generali e ambito di intervento
Il provvedimento è adottato in coerenza con la normativa regionale sulla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e si propone di:
- recepire direttive UE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
- dare attuazione alla direttiva sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera;
- disciplinare organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali agroalimentari;
- riformare il sistema autorizzatorio edilizio per il fotovoltaico e introdurre ulteriori norme di adeguamento e semplificazione.
Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: disciplina dell’AIA
La legge aggiorna la legge regionale n. 21 del 2004, coordinandola con il d.lgs. 152/2006 e con il d.lgs. 46/2014. La disciplina riguarda il rilascio, il riesame, la modifica, il controllo e gli effetti dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per installazioni nuove ed esistenti ricomprese nell’allegato VIII della parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché, su richiesta del gestore, per installazioni non comprese in tale elenco.
L’AIA è finalizzata a prevenire o ridurre emissioni in aria, acqua e suolo, rifiuti e consumo di risorse, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Essa sostituisce in via generale gli altri titoli abilitativi ambientali elencati dalla normativa statale e la comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, restando ferme le discipline sui rischi di incidenti rilevanti con sostanze pericolose.
Autorità competente e coordinamento istituzionale
In attesa del riordino istituzionale connesso alla riforma di province e città metropolitane, l’autorità competente è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata. L’ente competente deve dotarsi di una struttura organizzativa dedicata.
Se un’installazione coinvolge più autorità competenti, l’AIA è rilasciata d’intesa tra queste. Se gli impatti possono interessare territori di altre autorità, queste devono essere informate e consultate insieme agli enti locali coinvolti.
La Giunta regionale:
- emana direttive per l’esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni;
- definisce le spese istruttorie;
- istituisce un gruppo di coordinamento tra autorità competenti, ARPA e associazioni imprenditoriali;
- assicura il coordinamento nazionale e lo scambio di informazioni con il Ministero dell’ambiente.
Procedimento di autorizzazione: domanda, pubblicità e partecipazione
La domanda di AIA è presentata dal gestore allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La verifica di completezza e le eventuali integrazioni seguono la disciplina statale.
Il SUAP pubblica sul BURERT l’avviso di avvio del procedimento, con indicazione di gestore, impianto, localizzazione, descrizione sommaria e termini per le osservazioni. Domanda e atti del procedimento sono resi pubblici per via telematica.
I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il gestore può controdedurre entro il 60º giorno antecedente il termine di conclusione del procedimento. Prima del rilascio, l’autorità competente trasmette lo schema di AIA al gestore, che può formulare osservazioni entro il 15º giorno precedente la scadenza del procedimento.
Contenuto dell’AIA, effetti e coordinamento con VIA
Il provvedimento di AIA contiene le condizioni necessarie a garantire la conformità dell’installazione ai requisiti di legge e decide sulle osservazioni e controdeduzioni presentate.
Se il progetto di una nuova installazione è sottoposto a VIA regionale, la procedura di VIA assorbe e sostituisce l’AIA; in tale caso, pubblicità e partecipazione si svolgono secondo le regole della VIA. Le prescrizioni dell’AIA sono vincolanti anche per le altre amministrazioni chiamate a rilasciare intese, concessioni, autorizzazioni, pareri o nulla osta.
Il diniego dell’AIA impedisce l’esercizio dell’installazione e, nei casi previsti dalla normativa statale, anche la sua realizzazione.
Riesame, modifiche, controlli e incidenti
Il riesame dell’AIA e la modifica delle installazioni seguono la disciplina statale. Il procedimento si conclude:
- entro 100 giorni per installazioni registrate EMAS;
- entro 130 giorni per installazioni certificate UNI EN ISO 14001.
Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni autorizzative sono svolti dall’autorità competente con il supporto di ARPA. La Giunta regionale stabilisce indirizzi per il coordinamento delle ispezioni, approva un piano di attività ispettive aggiornato periodicamente e può introdurre misure di coordinamento e semplificazione sulla base di report settoriali e delle linee guida nazionali.
Per incidenti o imprevisti nelle installazioni AIA si applica la disciplina statale. Se l’autorità competente non rilascia l’AIA nei termini, operano i poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla legge regionale n. 6/2004.
Informazioni, effetti transfrontalieri e costi
La Regione, le autorità competenti, i Comuni e le loro Unioni devono scambiarsi le informazioni utili alle procedure. L’autorità competente trasmette al Ministero e alla Regione le informazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 46/2014; la Giunta riferisce annualmente all’Assemblea sulle informazioni regionali disponibili.
Se l’esercizio dell’installazione può produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato UE, l’autorità competente informa il Ministero per gli adempimenti previsti dalla normativa europea e statale.
Le spese per istruttorie, rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli sono a carico del gestore. Le pubblicazioni sul BURERT sono invece poste a carico della Regione.
Regime transitorio AIA
Si applicano le disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 152/2006 e l’art. 29 del d.lgs. 46/2014. Le AIA relative ad attività accessorie svolte da gestore diverso sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’AIA dell’attività principale.
Assistenza sanitaria transfrontaliera
La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale di recepimento della direttiva 2011/24/UE, adotta indirizzi attuativi per applicare in modo uniforme sul territorio regionale le regole sull’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Le misure regionali possono riguardare:
- i casi e i criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie;
- le modalità e le procedure di rimborso;
- l’individuazione dei centri regionali di riferimento per la gestione delle richieste e la valutazione clinica;
- l’istituzione del Punto di contatto regionale, per fornire informazioni ai pazienti e dialogare con il Punto di contatto nazionale.
La Giunta promuove inoltre l’offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del SSR, ne sostiene l’attrattività e favorisce la partecipazione alle reti europee di riferimento.
Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali agroalimentari
La legge riforma la legge regionale n. 24 del 2000, adeguandola al regolamento (UE) n. 1308/2013 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La normativa regionale riguarda i prodotti dell’allegato I TFUE, esclusi pesca e acquacoltura, e non si applica alle organizzazioni del settore ortofrutticolo e dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.
La Regione può concedere contributi alle organizzazioni che non beneficiano di analoghi finanziamenti nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato, entro i limiti dei regolamenti UE applicabili agli aiuti nei settori agricolo e forestale.
Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori sono persone giuridiche costituite in forma societaria, anche consortile o cooperativa, o parti chiaramente definite di esse, riconosciute ai sensi del regolamento UE 1308/2013.
Per l’iscrizione nell’elenco devono, tra l’altro:
- essere costituite per singolo prodotto, categoria di prodotti o settore;
- essere costituite e controllate da produttori agricoli;
- rappresentare un volume significativo della produzione regionale interessata;
- favorire la concentrazione dell’offerta, la regolarizzazione dei prezzi e tecniche produttive rispettose dell’ambiente;
- commercializzare direttamente o per conto dei soci l’intera produzione, salvo deroghe;
- prevedere vincoli statutari su adesione unica, durata minima dell’adesione e preavviso di recesso;
- avere sede operativa in Emilia-Romagna.
È consentito, in deroga, autorizzare i soci a vendere direttamente fino al 50% della propria produzione o a commercializzare autonomamente prodotti marginali, non trattati o non ritirati per ragioni tecniche o commerciali. La Giunta specifica contenuto dei requisiti, deroghe e modalità di controllo.
Requisiti per le organizzazioni interprofessionali
Le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute e iscritte nell’elenco se, oltre ai requisiti europei, hanno:
- sede operativa in Regione;
- operatività in una circoscrizione economica il cui volume globale di produzione, commercio o trasformazione sia riferito almeno per il 51% al territorio regionale;
- un volume significativo di prodotto nel territorio regionale o nella circoscrizione economica;
- specifici obblighi statutari volti a limitare l’adesione unica, regolare i rapporti con altre organizzazioni, assicurare equilibrio nelle componenti della filiera, garantire procedure di approvazione partecipate, prevedere indennizzi per violazioni degli accordi, disciplinare la conciliazione e arbitrato e assicurare contributi finanziari dei soci.
La Giunta definisce il contenuto dei requisiti e le modalità di controllo.
Contributi alle organizzazioni interprofessionali e controlli
La Regione può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali che non beneficiano di analoghi finanziamenti nell’organizzazione comune di mercato, nei limiti dei regolamenti UE n. 702/2014 e n. 651/2014. La Giunta stabilisce spese ammissibili, priorità, garanzie e modalità di domanda.
Se vengono meno uno o più requisiti, la Regione diffida l’organizzazione ad adeguarsi, assegnando un termine e sospendendola immediatamente dall’elenco.
Sono abrogati gli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale n. 24/2000. Le norme modificate o abrogate restano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Edilizia e impianti fotovoltaici
In materia edilizia, la legge interviene sulla legge regionale n. 15 del 2013.
Per le opere relative agli impianti fotovoltaici richiamate dalla norma regionale, la realizzazione è preceduta dalla comunicazione disciplinata dall’art. 7-bis del d.lgs. 28/2011.
Mutamento di destinazione d’uso
Il mutamento di destinazione d’uso è disciplinato in modo più dettagliato, in attuazione della direttiva servizi e del DPR 380/2001. È rilevante sul piano urbanistico-edilizio la sostituzione dell’uso in atto con altra destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici.
Gli strumenti urbanistici possono individuare, in centro storico e in altri ambiti del territorio comunale, le destinazioni ammissibili, secondo le definizioni uniformi dell’atto di coordinamento tecnico, ove emanato. Fino all’adeguamento dei piani restano valide le previsioni vigenti compatibili.
Il cambio d’uso comporta aumento del carico urbanistico quando avviene tra le categorie:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva;
- direzionale;
- commerciale;
- rurale.
La legge e gli atti attuativi possono individuare destinazioni diverse, pur nella stessa categoria, che richiedano criteri localizzativi e dotazioni differenziate.
Se il nuovo uso determina maggiore carico urbanistico, il mutamento è subordinato al reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali e al pagamento della differenza degli oneri di urbanizzazione. Resta possibile la monetizzazione nei casi previsti dalla normativa regionale.
La destinazione d’uso si ricava dal titolo edilizio, in mancanza o indeterminatezza dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti; in assenza di documentazione, dall’uso prevalente in atto.
Non costituisce mutamento d’uso, ed è quindi libero:
- il cambio d’uso entro il limite del 30% della superficie utile e comunque entro 30 mq;
- la destinazione di parte degli edifici agricoli alla vendita diretta dei prodotti dell’impresa, entro i limiti del 20% della superficie totale e comunque 250 mq, o 500 mq per aziende florovivaistiche, anche in strutture precarie o amovibili se consentito dagli strumenti urbanistici.
I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici entro 180 giorni. Decorso inutilmente il termine, le nuove regole prevalgono direttamente sulle previsioni incompatibili. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche continuano ad applicarsi le deliberazioni assembleari del 1998 sugli oneri di urbanizzazione.
L’articolo che modifica il regime dei mutamenti d’uso entra però in vigore solo il 180º giorno successivo all’entrata in vigore della legge.
Certificazioni sanitarie per assenze scolastiche
Nel territorio regionale, il certificato medico per assenza scolastica superiore a cinque giorni è richiesto solo:
- quando previsto da misure di profilassi internazionali o nazionali per esigenze di sanità pubblica;
- quando il soggetto richiedente è tenuto a produrlo in altre Regioni.
Fuori da tali casi, l’obbligo di certificazione medica per assenze superiori a cinque giorni cessa.
Pesca e tutela della fauna ittica
La legge modifica la disciplina regionale sulla fauna ittica e la pesca interna, rafforzando i divieti e aggiornando le sanzioni.
Tra le modifiche rilevanti:
- si esplicita la tutela delle specie di interesse storico-culturale;
- si precisa un’eccezione sull’uso di pesce non vivo porzionato;
- alcune sanzioni pecuniarie sono aumentate, tra cui quelle per violazioni connesse a pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate;
- si introduce una specifica sanzione per la pesca con esche di pesci vivi o morti.
Gli agenti accertatori possono procedere a sequestro e, nei casi previsti, a confisca degli attrezzi, del pescato, dei natanti e dei mezzi di trasporto o conservazione. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo va immediatamente reimmesso nei corsi d’acqua con verbale di certificazione.
Istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali
La legge amplia le funzioni e gli strumenti operativi dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
L’Istituto può:
- promuovere accordi e intese;
- favorire progetti di rete;
- fornire consulenza e collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati, università, imprese, enti di ricerca e cittadini;
- istituire comitati scientifici.
Tra le funzioni, viene rafforzata la promozione di educazione al patrimonio culturale e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, anche tramite l’integrazione nei percorsi scolastici e di apprendimento permanente.
L’Istituto può inoltre erogare contributi, nei limiti del bilancio annuale, tramite bandi che fissano criteri e requisiti. Il bilancio preventivo, le variazioni e il rendiconto sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta e trasmessi alla Commissione assembleare competente. È abrogato il comma 4-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 29/1995.
Canoni del demanio idrico
I canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare e vanno pagati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Se la concessione è rilasciata o scade in corso d’anno, il canone è dovuto pro quota mensile. I canoni di importo pari o inferiore al minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e vanno pagati in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione del disciplinare.
Denominazione della commissione assembleare
Dalla data di entrata in vigore della legge, la Commissione regionale istituita in materia di pari opportunità assume la denominazione di “Commissione per la parità e per i diritti delle persone” e svolge le funzioni attribuite alla Commissione assembleare competente dalla legge regionale n. 5 del 2015.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nel BURERT. L’articolo relativo alle sanzioni sulla pesca entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT; il mutamento di destinazione d’uso entra invece in vigore dopo 180 giorni dalla entrata in vigore della legge.
Valutazione di attualità
La legge contiene ancora disposizioni teoricamente utili, ma alcune parti sono fortemente datate o riferite a regimi transitori e procedimenti ormai conclusi. In particolare, il riferimento al riordino istituzionale, i regimi transitori e taluni adattamenti settoriali hanno oggi un rilievo pratico ridotto; tuttavia il testo non risulta integralmente superato, quindi non è qualificabile come completamente obsoleto.
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