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Legge

L.R. Sicilia 7/2016

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana disciplina i contenuti e i percorsi formativi per l’esercizio della subacquea industriale, definendo tre livelli di qualifica, requisiti strutturali e standard internazionali di riferimento. Prevede un repertorio telematico dei formati e l’iscrizione anche per titoli già acquisiti alla data di entrata in vigore, senza nuovi oneri per la Regione.

Disciplina della formazione per la subacquea industriale

Disciplina della formazione per la subacquea industriale in Sicilia

La legge regionale siciliana definisce i contenuti formativi e i percorsi abilitanti per l’esercizio delle attività della subacquea industriale nel territorio regionale. La disciplina si coordina con le norme statali ed europee e richiama standard internazionali di settore per assicurare qualificazione professionale, sicurezza e riconoscibilità dei titoli.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica ai “sommozzatori e lavoratori subacquei” intesi come soggetti che svolgono, anche non in via esclusiva o continuativa, attività lavorative subacquee in immersione in acque marittime inshore e offshore o in acque interne.

Restano escluse:

  • le attività amatoriali, sportive, ricreative e dilettantistiche, anche se svolte a fini di lucro;
  • le attività di ricerca, scientifiche o culturali, salvo che comportino, secondo l’autorità competente, una complessa organizzazione dei lavori, l’uso di mezzi o strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;
  • le attività svolte da Forze armate, corpi di polizia, protezione civile e istituzioni pubbliche quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall’ente di appartenenza.

Resta ferma l’applicazione delle norme statali e comunitarie sull’esercizio della professione, sull’attività d’impresa nel settore, sull’affidamento di lavori e incarichi e sulle relative norme tecniche. Per gli interventi nelle aree portuali si applica inoltre il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche.

Livelli di qualificazione e contenuti dei percorsi

I percorsi formativi sono articolati in tre livelli:

  • primo livello: inshore diver, o sommozzatore;
  • secondo livello: offshore air diver, o categoria TOP UP;
  • terzo livello: offshore sat diver, o categoria altofondalista (saturazione).

Le finalità formative sono differenziate per profondità di impiego:

  • il primo livello abilita a operazioni fino a -30 metri;
  • il secondo livello abilita a operazioni fino a -50 metri;
  • il terzo livello riguarda operazioni a profondità superiori a -50 metri.

Per i livelli secondo e terzo è richiesta anche una idonea qualificazione di primo soccorso (diver medic) prima del conseguimento finale del titolo.

Requisiti tecnici e attrezzature per la formazione

La legge individua specifici requisiti minimi per lo svolgimento delle attività formative:

  • per il primo livello è necessaria una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo, erogazione d’aria, comunicazione e casco;
  • per il secondo livello è necessaria una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket; se previsto, deve essere presente sull’unità di appoggio anche una camera iperbarica idoneamente attrezzata e personale qualificato al suo uso, per il supporto alle attività sommozzatorie;
  • per il terzo livello è obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali con campana chiusa e camera di decompressione, adeguatamente certificati e manutenuti secondo le prescrizioni delle società di classificazione competenti in materia di PVHO.

Standard formativi, finanziamenti e riconoscimento dei titoli

Gli interventi formativi promossi dalla Regione devono essere coerenti con standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento in particolare a:

  • tempi di immersione e di fondo;
  • attività in acqua;
  • controlli per il rispetto degli obblighi di salute, sicurezza e ambiente (HSE);
  • linee guida IMCA, oltre ai parametri IDSA.

I percorsi possono essere attivati anche con risorse extraregionali, nei limiti e secondo le modalità degli atti di programmazione. È inoltre consentita l’attivazione di corsi e attività da parte di centri accreditati senza oneri per la Regione, purché siano rispettati gli standard formativi previsti.

I titoli rilasciati al termine dei percorsi sono soggetti alle ordinarie procedure di registrazione e vidimazione previste per la formazione professionale e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE nell’intero territorio dell’Unione europea.

Repertorio telematico dei soggetti formati

Per favorire la spendibilità dei titoli sul mercato del lavoro e il loro riconoscimento internazionale, il dipartimento regionale competente promuove la pubblicazione e l’aggiornamento di un repertorio telematico dei soggetti formati.

Il repertorio contiene:

  • gli estremi dei titoli conseguiti;
  • il livello di qualificazione;
  • le informazioni di contatto.

L’iscrizione e la cancellazione avvengono su istanza dell’interessato, con allegazione della documentazione relativa ai titoli e dell’autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali. La gestione avviene senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

L’iscrizione è progressiva e individuale e comporta il rilascio di una card nominativa con i dati integrali dell’iscrizione. Possono iscriversi coloro che abbiano conseguito un titolo idoneo presso istituti statali o pubblici, presso centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, presso altre Regioni, oppure un titolo riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE, purché conforme agli standard di cui alla legge. Le modalità di pagamento degli eventuali oneri per la card sono rinviate al decreto attuativo.

Disposizioni transitorie e attuative

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale d’intesa con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, deve definire le modalità di attuazione della disciplina.

Sono considerati idonei all’iscrizione al repertorio anche i titoli e le qualifiche già acquisiti alla data di entrata in vigore presso centri accreditati, purché conformi agli standard formativi previsti. Tali titoli sono inoltre riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE nell’intero territorio comunitario.

Clausola di neutralità finanziaria

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Ambito territoriale ed efficacia pratica

La disciplina opera esclusivamente per la Regione Siciliana. In ragione del contenuto strettamente settoriale e della previsione di titoli, repertori e standard formativi, la norma conserva utilità per la regolazione della formazione e del riconoscimento professionale nel settore della subacquea industriale in Sicilia.

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