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Legge

L.R. Sicilia 2/2016

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana integra l’art. 1 della l.r. 22/2015 precisando finalità e condizioni della banca biologica regionale (BBR): ricerca scientifica e statistica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, anche per sperimentazione clinica e studi genetici, con consenso dell’interessato salvo i casi previsti. Il trattamento dei dati correlati richiede consenso espresso e informativa. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del 29 gennaio 2016.

Modifiche alla disciplina regionale sulla banca biologica regionale e sul trattamento dei dati correlati

Modifiche alla disciplina della banca biologica regionale e dei dati personali correlati

La legge regionale siciliana interviene sull’articolo 1 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 22, precisando le finalità della banca biologica regionale (BBR) e rafforzando le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali connessi. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana.

Finalità della BBR e ambito della ricerca

La BBR è finalizzata alla ricerca scientifica e statistica orientata alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività. La ricerca può riguardare:

  • il campo medico;
  • il campo biomedico;
  • il campo epidemiologico;
  • la sperimentazione clinica di farmaci;
  • lo sviluppo di tecniche di analisi genetica.

La norma precisa che tali attività sono ammissibili solo quando la disponibilità di dati esclusivamente anonimi su campioni della popolazione non consenta alla ricerca di raggiungere i propri scopi.

Consenso dell’interessato e casi di esenzione

Lo svolgimento della ricerca avviene, in via generale, con il consenso dell’interessato. Tale consenso non è richiesto nei casi:

  • di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge;
  • negli altri casi richiamati dal paragrafo 8.1 dell’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 dell’11 dicembre 2014.

Trattamento dei dati personali correlato

Il trattamento dei dati personali connesso alla BBR è subordinato a:

  • consenso espresso dell’interessato;
  • previa informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
  • rispetto delle garanzie relative ai dati genetici previste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Entrata in vigore

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29 gennaio 2016 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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