Cassazione Penale, Sentenza n. 15047/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per: (i) mancata applicazione di possibili cause di proscioglimento (contestato in generale per tutti e tre); (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti di tentata estorsione e di lesioni personali rispetto alla posizione di Faiz Elmehdi e Bouberki Ayoub (si sostiene che fossero estranei agli affari di Faiz Hicham e che andasse valutato l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni); (iii) carenza di motivazione della confisca di €35.000 disposta nei confronti di Faiz Hicham (si contesta la mancata valutazione adeguata della provenienza e della sproporzione con il reddito e l'attività lavorativa); (iv) illegittima applicazione a Faiz Elmehdi della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nonostante la pena principale sia stata determinata al di sotto del minimo di tre anni previsto dall'art. 29 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi e ha parzialmente accolto altri: per Faiz Elmehdi ha annullato senza rinvio la statuizione relativa all'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (la pena accessoria è stata eliminata) e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso; per Faiz Hicham ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca di €35.000 ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio sul punto (il resto del ricorso è dichiarato inammissibile); il ricorso di Bouberki Ayoub è stato dichiarato interamente inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha precisato che l'annullamento parziale (confisca) non incide sulla validità dell'accordo sul resto della pena.
Norme richiamate
applicazione della pena concordata tra le parti
norma che disciplina il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), usata come base per l'accordo sanzionatorio confermato in gran parte dalla Corte
confisca di somme per sproporzione rispetto al reddito
previsto il potere di confisca "allargata"; la Corte richiede motivazione specifica e non meramente formale in ordine alla provenienza del denaro e alla sproporzione tra valore dei beni e reddito/performance economica
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
ricorso per cassazione nei casi di applicazione della pena su richiesta
limita i motivi proponibili in cassazione in sede di patteggiamento ai soli aspetti indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena/misura di sicurezza)
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
inammissibilità del motivo non consentito
applicato per dichiarare inammissibile il motivo riferito a presunte cause di proscioglimento, non consentito in cassazione dopo il patteggiamento
limite per l'applicazione di alcune pene accessorie
fissa il limite minimo di tre anni di reclusione per l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la sua violazione ha determinato l'annullamento senza rinvio per Faiz Elmehdi
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. l. 7 agosto 1992, n. 356)
richiamato come norma predecessora dell'art. 240-bis
richiama la disciplina della confisca obbligatoria e l'esigenza di motivazione specifica quando si applica la confisca 'allargata' in sede di patteggiamento
Massime di principio
- In sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è limitato: non è consentito impugnare questioni che configurino richieste di proscioglimento non previste dall'art. 448 c.p.p. (es.: nuove cause di proscioglimento).
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità (qualificazione indiscutibilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione).
- La confisca 'allargata' imposta in sede di patteggiamento richiede una motivazione concreta e specifica: il giudice deve valutare e motivare le giustificazioni sulla provenienza del denaro e la sproporzione rispetto al reddito/attività economica; motivazione meramente formale è insufficiente e comporta annullamento con rinvio.
- Le pene accessorie sono soggette ai limiti prescritti dal codice penale (es. soglia minima per l'interdizione dai pubblici uffici). L'applicazione di un'accessoria contraria a tali limiti è illegittima e può essere eliminata in cassazione senza incidere sull'accordo sul resto della pena.
- L'annullamento parziale relativo a misure accessorie o alla confisca non invalida automaticamente l'intero accordo sul quantum della pena: il giudice di rinvio provvede solo sulla questione censurata.
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