Sentenza n. 5943/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione del 19 dicembre 2022 relativa a opere eseguite in un immobile in via Nicola Branca nn. 22/24, oltre agli atti istruttori richiamati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Comune non avrebbe considerato adeguatamente le due domande di condono edilizio ancora pendenti, presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, né ricostruito correttamente il quadro edilizio dell’immobile. Ha inoltre contestato la qualificazione delle opere, sostenendo che si trattasse di modifiche distributive interne e interventi senza rilevanza urbanistico-edilizia sufficiente a giustificare la demolizione; ha negato che il frazionamento e il mutamento di destinazione d’uso potessero fondare la misura repressiva e lamentato la mancata considerazione della documentazione prodotta nelle pratiche di condono. Gli interventi individuati dal Comune riguardavano la diversa distribuzione interna dell’unità al subalterno 106, il frazionamento del subalterno 108 con costituzione del subalterno 124, la realizzazione di un ulteriore ripostiglio e il mutamento d’uso da abitazione a deposito.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza fosse sorretta da un’istruttoria e da una motivazione adeguate, poiché descriveva analiticamente le opere e confrontava lo stato dei luoghi rilevato con quello rappresentato nelle istanze di condono, richiamando la relazione tecnica dell’8 settembre 2022 e la sua integrazione del 1° dicembre 2022. La pendenza dei condoni non impediva di reprimere opere ulteriori, autonome e successive, non comprese nelle domande di sanatoria. Ha inoltre giudicato non dimostrata la contestazione degli accertamenti tecnici: il frazionamento, la creazione di ulteriori spazi e il mutamento funzionale potevano incidere sull’assetto dell’immobile ed essere autonomamente valutati ai fini edilizi. La documentazione delle pratiche di condono era stata considerata proprio attraverso il raffronto con lo stato successivamente accertato. La presenza di vincolo paesaggistico e di rischio vulcanico e idrogeologico elevato è stata richiamata come elemento di contesto che conferma l’interesse a un controllo rigoroso, non come autonoma ragione dell’ordine. Non sono emersi profili di manifesta illogicità, travisamento o carenza istruttoria. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L’Amministrazione ha inoltre dato atto dell’esistenza di due istanze di condono ancora non definite, rispettivamente presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994, evidenziando tuttavia che le opere contestate risultavano diverse e successive rispetto a quelle oggetto delle domande di sanatoria.
La domanda di condono tutela le opere comprese nella richiesta di sanatoria, ma non impedisce la repressione di opere successive e ulteriori che ne restino fuori.
L’Amministrazione ha inoltre dato atto dell’esistenza di due istanze di condono ancora non definite, rispettivamente presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994, evidenziando tuttavia che le opere contestate risultavano diverse e successive rispetto a quelle oggetto delle domande di sanatoria.
La pendenza della domanda di condono non preclude l’esercizio dei poteri repressivi per opere ulteriori e successive non ricomprese nell’istanza.
Massime di principio
- La pendenza di una domanda di condono impedisce l’adozione di misure repressive soltanto per le opere che ne costituiscono oggetto; non preclude la repressione di ulteriori opere abusive, successive e autonome, non comprese nell’istanza.
- Un ordine di demolizione è adeguatamente istruito e motivato quando identifica in modo analitico gli interventi contestati e confronta lo stato dei luoghi accertato con quello rappresentato nella documentazione delle istanze di sanatoria.
- Il frazionamento di unità immobiliari, la realizzazione di ulteriori spazi e il mutamento di destinazione d’uso possono incidere sull’assetto funzionale dell’immobile ed essere valutati autonomamente sotto il profilo edilizio; la contestazione generica degli accertamenti tecnici, senza elementi idonei a smentirli, non ne dimostra l’illegittimità.
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