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Regolamento

R.R. Puglia 16/2014

Regolamento attuativo del sistema di contabilità ambientale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29.

Normativa regionaleR.R. Puglia 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia che attua la contabilità ambientale prevista dalla l.r. 29/2012. Definisce le spese ambientali e i criteri CEPA/CRUMA, disciplina gli allegati da unire a legge finanziaria, bilancio e rendiconto, e prevede la collaborazione delle strutture regionali per la raccolta dei dati. Non contiene limiti temporali di applicazione specifici, salvo la sostituzione dell’allegato b1 con b2 dall’entrata in vigore del titolo I del d.lgs. 118/2011.

Sistema di contabilità ambientale regionale

Regolamento attuativo del sistema di contabilità ambientale

Il regolamento, adottato dalla Regione Puglia, dà attuazione alla disciplina regionale sulla contabilità ambientale. Stabilisce come individuare e rappresentare in bilancio e nel rendiconto le spese ambientali della Regione, ai fini della trasparenza e della classificazione contabile delle attività con impatto sulla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.

Ambito di applicazione e definizioni

Ai fini della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29 e del regolamento, sono considerate spese ambientali le spese per:

  • la protezione dell’ambiente, cioè le attività volte alla prevenzione, riduzione ed eliminazione dell’inquinamento e di altre forme di degrado ambientale, come emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, perdita di biodiversità, erosione e salinizzazione;
  • l’uso e la gestione delle risorse naturali, cioè le attività finalizzate all’utilizzo e alla tutela di acque interne, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche e al contrasto del loro depauperamento o esaurimento.

Le spese sono classificate secondo le metodologie internazionali:

  • CEPA per la protezione dell’ambiente;
  • CRUMA per l’uso e la gestione delle risorse naturali.

Criterio di imputazione della spesa

Il riferimento è alla spesa primaria, intesa come spesa complessiva al netto di:

  • interessi passivi;
  • redditi da capitale;
  • rimborso delle passività finanziarie.

Sono considerate solo le spese sostenute a beneficio della collettività. Restano escluse le spese regionali per la produzione di servizi ambientali ad uso interno.

Allegati alla legge finanziaria, al bilancio e al rendiconto

Alla legge finanziaria e al bilancio di previsione annuale e pluriennale devono essere allegati i prospetti redatti secondo gli schemi contenuti negli allegati a, b1 e b2 del regolamento.

È previsto che:

  • l’allegato b2 sostituisca l’allegato b1 a decorrere dall’anno di entrata in vigore del titolo I del d.lgs. 118/2011;
  • i medesimi prospetti, riferiti alle spese dell’esercizio finanziario di competenza, siano allegati anche al rendiconto generale della gestione.

La mera variazione delle classificazioni CEPA e CRUMA non comporta modifica del regolamento.

Flussi informativi interni alla Regione

Le strutture regionali interessate devono trasmettere al Servizio Bilancio e Ragioneria le informazioni necessarie per compilare i prospetti ambientali.

La raccolta dei dati riguarda tutti i programmi di spesa riconducibili alla protezione dell’ambiente e all’uso e gestione delle risorse naturali, anche quando tali programmi non siano gestiti da strutture amministrative istituzionalmente competenti in materia ambientale.

Regime temporale

Il regolamento è vigente dalla sua adozione nel 2014. L’unico aggancio temporale espresso riguarda la sostituzione dell’allegato b1 con il b2, collegata all’entrata in vigore del titolo I del d.lgs. 118/2011.

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