Regolamento (UE) 2019/1821
Regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato iscrive le uova in polvere nell’allegato I del regolamento sui biocidi, qualificandole come sostanza di origine naturale usata tradizionalmente. L’inclusione è limitata ai casi in cui le uova in polvere siano alimenti o mangimi, coerentemente con il precedente regime derogatorio e con il parere favorevole dell’ECHA. Il regolamento fissa inoltre, ai fini delle norme transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 al 1° giugno 2021.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere le uova in polvere come principio attivo biocida di origine naturale nella categoria 4, con limitazione ai casi in cui siano alimenti o mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica alle uova in polvere utilizzate come principio attivo nei biocidi, in particolare per il tipo di prodotto 19, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. L’iscrizione riguarda solo le uova in polvere che rientrano nella definizione di "alimenti" o "mangimi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012; restano escluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2019/1821: iscrizione delle uova in polvere nell’allegato I del regolamento sui biocidi
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, per includere le uova in polvere tra i principi attivi ammissibili nell’allegato I. La misura si fonda sul parere favorevole dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e tiene conto della precedente disciplina applicabile alle sostanze impiegate come alimenti o mangimi.
Contesto e presupposti dell’intervento
Nei considerando la Commissione ricostruisce che le uova in polvere, quando utilizzate come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19 e nella misura in cui costituivano alimenti o mangimi, avevano già beneficiato della deroga prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. Successivamente è stata presentata una notifica ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; l’ECHA ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Le uova in polvere sono quindi entrate nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
Valutazione dell’ECHA e ragioni dell’iscrizione
La Commissione aveva chiesto all’Agenzia, il 31 gennaio 2017, di esprimersi sulla possibile preoccupazione delle uova in polvere ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel proprio parere del 14 dicembre 2017 il Biocidal Products Committee ha concluso che le uova in polvere non destano preoccupazione e possono essere iscritte nell’allegato I. In base a tale valutazione, il regolamento le inserisce nella categoria 4, dedicata alle "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente".
Ambito dell’iscrizione e limitazioni
L’inserimento non è generale, ma circoscritto alle sole uova in polvere che rientrano nella definizione di "alimenti" o "mangimi" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il testo dell’allegato precisa infatti l’esclusione delle uova in polvere che non sono alimenti o mangimi. La scelta è coerente con la precedente deroga applicabile solo quando tali sostanze erano utilizzate come alimenti o mangimi.
Misure transitorie e data di approvazione
Per le uova in polvere impiegate nel tipo di prodotto 19, l’articolo 2 fissa ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 la data di approvazione al 1° giugno 2021. Il considerando finale spiega che tale data è stata scelta per consentire un tempo sufficiente alla presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma del medesimo articolo 89, paragrafo 3.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione delle uova in polvere nell’allegato I del regolamento biocidi
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per aggiungere, nella categoria 4 "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente", la voce "uova in polvere". L’iscrizione vale solo per le uova in polvere che siano alimenti o mangimi; sono escluse quelle che non rientrano in tali definizioni.
Data di approvazione ai fini delle misure transitorie
L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e valutazione scientifica
I considerando richiamano la precedente deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale, la notifica presentata ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, la conformità verificata dall’ECHA e il parere del Biocidal Products Committee del 14 dicembre 2017, che ha concluso che le uova in polvere non destano preoccupazione e possono essere iscritte nell’allegato I.
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