Ordinanza n. 800/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto definitivo di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione a terra di un impianto fotovoltaico da 4,26 MWp, nonché il relativo preavviso di diniego
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il rigetto definitivo del Comune di Gioia del Colle relativo a una PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da 4,26 MWp, con opere connesse e infrastrutture indispensabili, da ubicare in zona E2 del vigente PRG. Ha inoltre contestato il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, dedotto l’illegittimità della condotta amministrativa per il mancato riscontro a un’istanza di annullamento in autotutela e chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti relativa alla PAS e alla documentazione concernente una futura sottostazione elettrica e i relativi raccordi alla RTN. È stata altresì formulata una domanda di accertamento del diritto all’accoglimento della PAS. Il Comune, costituendosi, ha eccepito l’incompetenza interna della Sezione staccata di Lecce, sostenendo la competenza del TAR Puglia con sede centrale in Bari. La società ricorrente ha aderito all’eccezione.
La decisione
Il TAR Puglia - Lecce, Sezione II, non ha esaminato il merito delle censure rivolte contro il rigetto della PAS, contro il preavviso di diniego, contro il silenzio sull’istanza di autotutela e contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso. Preso atto dell’eccezione di incompetenza interna formulata dal Comune e dell’adesione della ricorrente, ha rilevato che la decisione sulla competenza spetta al Presidente del TAR Puglia di Bari. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Bari per quanto di competenza.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
La questione relativa alla competenza interna tra la Sezione staccata di Lecce e la sede centrale di Bari deve essere sottoposta al Presidente del TAR Bari.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato, senza che il giudice ne esamini la legittimità.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale base del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, senza decisione sul merito.
art. 116 c.p.a.
declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto
È indicato quale rito o strumento processuale invocato per contestare il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, senza esame della relativa domanda.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione eccepisce l’incompetenza interna tra una sezione staccata e la sede centrale dello stesso TAR, e la parte ricorrente aderisce all’eccezione, la decisione sulla competenza deve essere rimessa al Presidente della sede centrale secondo l’art. 47 c.p.a.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR competente sulla questione organizzativa interna non comporta una decisione sul merito delle domande di annullamento, accertamento, accesso o silenzio proposte nel ricorso.
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