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Messaggio

Messaggio numero 8097 del 22-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina, per il solo periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010, l’aumento all’80% della CIGS per i contratti di solidarietà difensiva ex art. 1, comma 1, L. 863/1984, con esclusione degli altri contratti di solidarietà difensivi. Definisce limiti di spesa, criterio di priorità in caso di insufficienza delle risorse, istruzioni UniEmens per il conguaglio delle quote ordinarie e della maggiorazione del 20%, nonché i conti contabili da utilizzare per la rilevazione separata degli oneri.

Incremento all’80% dell’integrazione salariale per contratti di solidarietà difensiva (art. 1, c. 6, D.L. 78/2009)

Incremento dell’integrazione salariale per contratti di solidarietà difensiva

Il documento illustra l’attuazione dell’art. 1, comma 6, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, che ha previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dell’integrazione salariale per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà difensiva. La misura è stata resa operativa con decreto interministeriale n. 48295 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ambito di applicazione

La disposizione riguarda esclusivamente i contratti di solidarietà difensiva stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 863/1984. Non si applica invece:

  • ai restanti contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, della L. 236/1993.

Misura del trattamento e riferimenti generali

Per tali fattispecie l’indennità è elevata all’80% della retribuzione persa. Il documento ricorda che, per i contratti di solidarietà, non si applicano i massimali previsti per le altre integrazioni salariali. Viene inoltre richiamato che, secondo la circolare n. 9 dell’8 gennaio 1986, l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS.

Decorrenza, calcolo e limite di spesa

A seguito del D.I. n. 48295, la misura dell’integrazione:

  • è pari all’80% della retribuzione persa;
  • continua a essere assoggettata alla riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. 41/1986.

La decorrenza indicata è:

  • dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della norma, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, sono coperti entro i seguenti limiti di spesa:

  • 40 milioni di euro per il 2009;
  • 80 milioni di euro per il 2010.

In caso di insufficienza delle risorse, l’accesso al beneficio dell’incremento viene regolato secondo l’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, desunto dalla data riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

Per la quota ordinaria di integrazione conguagliata nella misura del 60% della retribuzione persa, al netto della riduzione del 5,84%, i datori di lavoro continuano a utilizzare le modalità già in essere. In particolare, nel flusso UniEmens devono essere valorizzati gli elementi con il codice G603 e con l’importo posto a conguaglio, oltre all’indicazione del numero di autorizzazione e delle ore conguagliate nel mese.

Per la maggiorazione del 20%, il documento distingue tre casi:

  • per i periodi di paga correnti riferiti all’anno 2010: codice G705;
  • per i periodi di paga arretrati dell’anno 2010: codice G704;
  • per i periodi di paga arretrati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009: codice G703.

È inoltre indicato che deve essere esposto il codice GF00, il numero delle ore di CIGS percepite espresso in centesimi e l’imponibile sul quale è stata calcolata la prestazione.

Il testo segnala che verranno fornite con successivo messaggio le modalità per la definizione delle eventuali note di rettifica nei casi in cui le aziende abbiano conguagliato l’integrazione anticipata nella nuova misura dell’80% usando il solo codice G603.

Istruzioni contabili

Gli oneri della maggiorazione devono essere rilevati su conti di nuova istituzione:

  • GAU 30/144 per i periodi di paga riferiti all’anno 2009, con riferimento al codice G703;
  • GAU 30/145 per i periodi di paga riferiti all’anno 2010, con riferimento ai codici G704 e G705.

La separazione contabile è motivata dall’esigenza di distinguere gli oneri, coperti dallo Stato entro limiti di spesa specifici per ciascun anno. Per garantire la concordanza tra contabilità e ripartizione delle denunce, i conti GAU 30/144 e GAU 30/145 devono essere movimentati, con il codice documento "95", esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione delle denunce.

Disposizioni finali

Il documento dispone infine la pubblicazione del messaggio sul sito Internet dell’Istituto.

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